Un cittadino sanzionato aveva lamentato segnaletica e informativa adeguata sulla videosorveglianza (e quindi non aveva eseguito la DPIA) presso l’autovelox fisso, e non era vero, ma è stata elevata sanzione per non aver dato riscontro entro 30 gg. (provv.183 del 15/10/2020)
Abstract: Non basta apporre il cartello “Controllo elettronico della velocità” ma deve esserci, prima dell’ingresso nel raggio di azione della telecamera del sistema autovelox, il cartello di “Area videosorvegliata” con l’informativa sul trattamento dei dati a norma e l’ìndicazione, anche nel verbale, del tempo preciso di conservazione delle immagini altrimenti la sanzione è illegittima, tuttavia il Garante ha accertato che il Comune di Collegno aveva rispettato questi obblighi ma, non avendo risposto entro 30 gg. al cittadino sanzionato, in merito al trattamanto dei dati l’amministrazione è stata comunque sanzionata.
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Il fatto illecito
Un cittadino che aveva ricevuto una sanzione per eccesso di velocità dalla Polizia locale del Comune di Collegno, contestava all’amministrazione il 7 marzo 2019, comtestava all’amministrazione che:
- il verbale non conteneva un’informativa sul trattamento dei dati personali corretta, completa e quindi conforme agli artt. 12 ss. del Regolamento;
- non era indicato in maniera precisa il tempo esatto di conservazione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza (come sono anche i sistemi di rilevamento della velocità) utilizzati per accertare la violazione;
- non erano stati apposti i cartelli di area videosorvegliata ma solamente la segnaletica di controllo elettronico della velocità;
- non era apposta informativa sul trattamento dei dati personali, anche semplificata, in prossimità delle telecamere del sistema di controllo elettronico della velocità.
Il reclamante ha, altresì, lamentato di aver esercitato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, il diritto di accesso ai propri dati personali nei confronti del Comune con un messaggio di PEC inviato in data 12 marzo 2019, senza aver ottenuto alcun riscontro dall’Ente, nonostante l’invio di una nota di sollecito con messaggio di PEC del 10 maggio 2019.
Il 7 giugno 2019 il cittadino sanzionato ha presentato reclamo al Garante.
I fatti accertati
Il Garante ha accertato che:
- che nei pressi del sistema fisso di rilevanento elettronico della velocità il sistema di videosorveglianza presente nell’area era opportunamente segnalato;
- che, benché ci fosse anche il segnale di “Area videosorvegliata” oltre quello di “Controllo eletronico della velocità”, il volto del cittadino non è stato comunque ripreso dal sistema di rilevamentoi della velocità;
- tuttavia nonostante la richiesta di acesso e di spiegazioni del ricorrente il Comune non ha adempiuto alle richieste di spiegazioni ai sensi dell’art. 12 del Regolamento senza giustificato ritardo e, comunque, non entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa e non lo ha avvisato della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale, infatti alla richiesta del 12 marzo 2019 ha risposto solo il 13 febbraio 2020 e comunque dopo il reclamo prsesentato al Garante, adducendo il ritardo a “l’aggiornamento complessivo del sistema privacy” del Comune, “a causa delle difficoltà organizzative interne al Comune che si sono susseguite nel corso dei diversi mesi”.
La sanzione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento eseguito dal Comune di Collegno, sebbene solo per una parte dei fatti lamentati dal cittadino, e ha inflitto:
- di pagare la somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
SCARICA L’ORDINANZA INGIUNZIONE: Sanzione Comune Collegno, GarantePrivacy n.183 del 15 ottobre 2020.
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