Obbligo di adeguata presegnalazione delle corsie di canalizzazione e doppio fotogramma per sanzionare con sistemi automatici il passaggio con il rosso
Abstract: le corsie di canalizzazione devono essere segnalate tempestivamente e anticipatamente per evitare manovre pericolose nei pressi del semaforo, per provare la violazione della luce rossa servono due fotogrammi della targa. Due recenti sentenze dei Giudici di Pace si occupano di infrazione della luce semaforica rossa, trattando due diverse questioni, una relativa alla segnalazione delle corsie di canalizzazione, l’altra invece della prova fotografica dell’infrazione.
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Corsie di canalizzazione: vanno segnalate tempestivamente
La polizia localedi Torino ha contestato la violazione dell’art.146, comma 2 del Codice della Strada, che punisce la violazione della segnaletica stradale, al conducente che ha perseguito la marcia impegnando l’incrocio nonostante la luce semaforica rossa nella corsia di selezione, ma con luce verde nella direzione intrapresa. Violazione che è stata ripresa all’impianto di rilevazione regolarmente omologato.
Il Giudice di Pace però, con la sentenza n. 2055/2022 accoglie il ricorso per diversi motivi.
Prima di tutto il verbale, nel contestare la violazione al conducente, la descrive in modo assai generico senza specificare con esattezza la condotta errata e illecita. Solo nella memoria di costituzione l’Ente si è premurato di chiarire che “la condotta censurata consisteva nell’aver percorso la corsia interna della carreggiata centrale, specializzata per la svolta a sinistra, e all’intersezione proseguiva dritto, nonostante il semaforo proiettasse luce semaforica rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato“, corsia interna occupata dal veicolo del ricorrente che, a detta dell’Ente, era destinata ai veicoli che devono svoltare a sinistra.I fotogrammi del sistema automatico non mostrano alcun tipo di segnaletica, né orizzontale né verticale, idonea a dimostrare che la corsia interna del Corso omissis all’epoca dei fatti fosse atta ai veicoli diretti a sinistra.
Il giudice di pace precisa che le corsie di canalizzazione devono essere segnalati in modo adeguato agli utenti della strada e che tale segnalazione deve essere altresì tempestiva e anticipata affinché i conducenti possono avere il tempo utile per scegliere la corsia che intendono impegnare nel momento in cui si avvicina all’incrocio per eseguire le manovre previste dalla segnaletica. Non possono gli stessi essere colti alla sprovvista, perché una volta prossimi all’intersezione non possono compiere spostamenti di corsia che risultino incompatibili con la sicurezza della circolazione stradale.
La sentenza sull’obbligo di presegnalazione delle corsie specializzate
Ufficio del Giudice di Pace di Torino, sezione civile, sentenza n. 2055 del 23 giugno 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’udienza del 22.6.2022 è presente per parte ricorrente il dr xxxxxxx con delega in atti.
Il ricorrente insiste per l’annullamento del verbale impugnato, poiché l’apparecchio utilizzato per l’accertamento dell’infrazione non è stato omologato per il rilievo in differita delle infrazioni semaforiche.
Richiama gli ulteriori motivi di ricorso, relativa, al difetto di taratura, la mancanza di autorizzazione del Prefetto alla collocazione e all’impiego dell’apparecchio non presidiato da forze dell’ordine.
Deposita in termini Cass. n. 8694/2022 e Cass. n.11574 /2017, da cui si evince come la tipologia di apparecchi del tipo utilizzati nel caso in esame deve essere omologato non essendo sufficiente la semplice loro approvazione.
Deposita altresì sentenza del Giudice di Pace di Alessandria 7.6.2022, n. 140/22, che riprende i principi riportati da Cassazione prodotta.
Contesta ogni avversaria difesa.
La Città di Torino si riporta alla memoria depositata ed insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alla Circolare del Ministero dei Trasporti prodotta in giudizio. L’apparecchio risulta approvato con decreto di approvazione n. 4020 del 21.6.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il ricorrente replica che il documento prodotto ex adverso è una determina dirigenziale e non un decreto ministeriale rientrante nelle attribuzioni esclusive del Ministro.
A tal proposito il Comandante della P.M. di Torino, dr. Bezzon, afferma con l’atto depositato in giudizio dal ricorrente, che i semafori non sono assistiti dall’omologazione ministeriale.
Il giudice di pace si ritira in camera di consiglio e deposita il dispositivo, nell’assenza delle parti che sono state autorizzate ad allontanarsi per evitare assembramenti (prevenzione Covid-
Con il verbale impugnato la Città di Torino contesta al ricorrente la violazione dell’art. 146 c. 2 C. di S. per non avere rispettato gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale e per avere perseguito la marcia impegnando l’incrocio con la luce rossa nella propria corsia di selezione, ma con luce verde nella direzione di marcia intrapresa.
Nel verbale si legge che le violazioni sono state accertate mediante l’utilizzo di impianto fisso di rilevazione automatica, regolarmente omologato.
Occorre premettere che la violazione dell’art. 146 c. 2 è descritta nel verbale in modo del tutto generico; il ricorrente avrebbe omesso di osservare ”’gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale, senza ulteriori specificazioni in ordine alla condotta in concreto tenuta e contestata. Soltanto nella memoria di costituzione in giudizio la Città di Torino ha precisato che la condotta censurata consisteva nell’avere percorso “la corsia interna della carreggiata centrale, specializzata per la svolta a sinistra, e all’intersezione proseguiva diritto, nonostante il semaforo proiettasse luce semaforica rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato.”
I fotogrammi prodotti in giudizio dalla Città di Torino mostrano il veicolo del ricorrente proseguire diritto, nonostante occupasse la corsia più interna del Corso.
Assume la Città di Torino che tale corsia sarebbe stata riservata ai veicoli intenzionati a svoltare a sinistra.
Dai fotogrammi prodotti, tuttavia, non si rileva alcun tipo di segnaletica, né orizzontale né verticale, idonea a dimostrare che la corsia interna del Corso omissis all’epoca dei fatti fosse atta ai veicoli diretti a sinistra.
L’assenza di prova adeguata in merito a tale circostanza non consente di ritenere provata la sussistenza dell’illecito contestato e il giudice deve accogliere il ricorso in applicazione dell’art. 7, c. 10 del D. lgs n. 150/2011, dove è prescritto che il giudice accolga l’opposizione se sufficientemente provata la responsabilità dell’opponente.
Con la recente sentenza n. 3045 del 9.2.2021, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto precisare, in via incidentale, che “la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area
è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzatone, indicata dalla segnaletica orizzontali e ancora che “ai sensi dell’art. 160, comma terzo, D.P.R. 495/1992, le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenta, sulla carreggiata stradale, di corsie speda libate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richieda”.
Se ne deduce che le corsie di canalizzazione devono essere non soltanto segnalate in modo adeguato agli utenti della strada , ma anche, aggiunge questo giudice che la segnalazione deve essere sufficientemente tempestiva ed anticipata affinché i conducenti possano scegliere in tempo utile la corsia che intendono impegnare nell’approssimarsi all’intersezione, al fine di eseguire le manovre consentite dalla segnaletica , senza essere “colti alla sprovvista” quando l’eventuale segnalazione di corsie di canalizzazione sia ormai cosi prossima all’intersezione da non consentire spostamenti di corsia compatibili con la sicurezza della circolazione.
Come già detto, peraltro, nel caso di specie non è neppure dimostrata l’esistenza della segnalazione orizzontale di canalizzazione e di specializzazione della corsia.
Ad ogni buon conto, e conclusivamente, si osserva che l’articolo 41 comma 12 cds dispone che ” le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti bici delle lanterne semaforiche normali ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre”. In tali casi, il conducente devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti commi 9- 11; in particolare il comma 9 stabilisce che” durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale”.
Se ne deduce che se la freccia veicolare per la marcia diritta è verde ed un veicolo oltrepassa la linea di arresto proseguendo diritto, il conducente non pone in essere alcuna infrazione dal momento che, secondo il citato comma 9 dell’articolo 41, “durante il perìodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale.
Vista la novità della materia e l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 7 c. 10 del d. lgs.n. 150/2011, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Torino;
visto l’art. 7 c. 10 del d. lgs.n. 150 / 2011;
accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato
Servono due fotogrammi della targa ‘leggibile’
Un altro conducente è stato sanzionato per la violazione della luce semaforica.
Il Giudice di Pace di Rho, nell’accogliere il ricorso dell’opponente con la sentenza n. 228/2022, ha rilevato che nel caso di specie manca la prova dell’illecito contestato perché nel primo e terzo fotogramma non è stato ripreso alcun veicolo, mentre nel secondo fotogramma si legge con difficoltà la targa di un automezzo che è quello del conducente multato.
Occorre infatti che in almeno due fotogrammi risulti chiaramente leggibile la targa del veicolo che ha posto in essere l’infrazione, affinché si possa affermare la commissione dell’infrazione.
La sentenza sull’obbligo di doppio fotogramma per il sanzionamento
Giudice di Pace di Rho – sentenza n. 228 del 5 luglio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 204-bis cds, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 16037R/2021 emesso il 14-6-2021 dalla Polizia Locale di Boffalora S/T, per la violazione dell’art. 41 in rif. art. 146/3 del C.d.S.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la resistente faceva pervenire alcuna memoria difensiva
All’udienza del 15-6-2022, non presente la resistente, il Giudice di Pace decideva la controversia, come da dispositivo letto in tale sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice rileva come il DM n. 49463 del 24-5-2007 (richiamato dall’organo accertatore nel verbale in atti), omologante l’apparecchiatura, nell’occasione utilizzata, preveda, tra l’altro, la necessità:
- a) che la medesima sia installata in modo fisso, in posizione protetta e non manomettibile o facilmente oscurabile,
- b) che dell’infrazione venga fornita documentazione fotografica (consistente in almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto ed uno raffigurante il veicolo al centro, circa, dell’incrocio), in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione – la lanterna semaforica,
- c) che, sui detti fotogrammi, compaia la località dell’accertata infrazione, la data e l’ora della stessa, nonché il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso.
Affrontando subito il punto b), questo giudice rileva quanto segue:
- dall’esame della prodotta documentazione fotografica risultano:
> n. 3 fotogrammi (in basso), in cui è dato leggersi la targa del veicolo (salvo quanto oltre si dirà sul caso specifico), ma in cui non appare – però – raffigurata la lanterna semaforica,
> n. 3 fotogrammi (in alto), in cui è raffigurata tutta l’area dell’intersezione, ma in cui non è, tuttavia, possibile leggere la targa del mezzo, che non si è arrestato al semaforo rosso (c.d. foto panoramiche).
Premesso quanto sopra, bisognerà ora accertare, ai fini di appurare la rispondenza, o meno, della prodotta documentazione fotografica al dettato del DM n. 49463/2007, se, i n. 3 fotogrammi in cui è leggibile la targa del mezzo, siano effettivamente ricollegabili al veicolo raffigurato nelle n. 3 c.d. panoramiche.
Al riguardo, questo giudice reputa come, nel caso concreto e con riferimento al verbale di accertamento opposto, ciò non sia possibile, alla luce delle seguenti considerazioni:
- nel primo (primo in basso da sinistra) e nel terzo (terzo in basso da sinistra) fotogrammi di cui qui si discute non appare raffigurato alcun veicolo
- nel secondo fotogramma di cui qui si discute (secondo in basso da sinistra) si intravede la sagoma di un mezzo, da cui è dato leggersi, sia pure con qualche difficoltà la relativa targa (in altre parole, la targa dell’autovettura, il cui conducente ha posto in essere la condotta sanzionata risulta unicamente da un solo fotogramma e cioè dal secondo in basso da sinistra)
- ai fini di ritenere provata l’effettiva commissione dell’infrazione, debbano essere prodotti due fotogrammi inerenti la medesima, in cui risulti chiaramente leggibile la completa targa del veicolo che ha posto in essere la violazione.
Analogo discorso, poi, appare applicabile anche nel caso in cui l’apparecchiatura (come indicato dal Prefetto nell’ordinanza opposta) fosse, in realtà, il V-Red 2.1-1
Il relativo decreto di omologa (decreto 9-7-2013) così, infatti, stabilisce: “deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno ali atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata”
Sulla base di quanto sopra evidenziato, quindi, anche nel caso di utilizzo del V-Rcd 2.1-1 l’allegata documentazione fotografica non risulterebbe idonea a ritenere provata l’infrazione per cui è lite
Per tali ragioni, la presente opposizione potrà trovare accoglimento.
Il giudicante, infine, ritiene opportuna ed equa la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Rho definitivamente pronunciando sulle domande, svolte da parte ricorrente con atto di opposizione ex art. 204-bis cds, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
visto l’art. 204 bis cds, accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente, annullando conseguentemente il verbale opposto
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
[Foto copertina di Francesco Mancini]
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