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MULTE SERIALI: SI PAGANO UNA SOLA VOLTA IN ASSENZA DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA, Domenico Carola

Facciamo chiarezza sulla novità introdotta dalla legge di conversione del decreto infrastrutture bis approvata in via definitiva ed entrata in vigore lo scorso 5 agosto

Abstract: Approvata anche dalla Camera dei deputati la legge di conversione del c.d. decreto infrastrutture bis, il decreto-legge del 16 giugno u.s., che era già stato illustrato in anteprima, approvata dal Senato con le modificazioni che si erano già illustrate in precedenza. In questo approfondimento si affronta una delle novità che ha generato maggiori dubbi applicativi: il divieto di reiterazione delle sanzioni amministrative per la stessa violazione in assenza di con testazione immediata.

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di Domenico Carola

È entrato in vigore venerdì 5 agosto 2022, il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2022 recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Con la conversione in legge del ‘Decreto Trasporti’ si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi per aumentare la sicurezza e velocizzare le procedure amministrative.

Intendiamo, però, con questo nostro primo commento, esaminare quella che riteniamo la più importante novità non disgiunta da un complesso iter procedurale e applicativo che ha creato sconcerto tra gli automobilisti e preoccupazione negli uffici verbali.

Le multe per la stessa infrazione, si pagano una sola volta.

Lo prevede l’art. 198-bis che può essere considerata la più importante novità recata dalla conversione in legge del decreto. A chi commetterà più volte la stessa infrazione al volante della propria auto, senza contestazione immediata, dovrà essere contestata una sola infrazione.

L’emendamento ha inciso in maniera profonda per quanto afferisce il pagamento delle sanzioni e ha apportato una notevole modifica in fatto di multe seriali, erogate agli utenti che compiono la stessa infrazione più volte.

Secondo l’emendamento anche se si dovesse verificare in tempi diversi la violazione della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo avente in regola tutti i requisiti tecnici (come la revisione) o amministrativi (come il permesso per entrare in zona ZTL) richiesti dalla legge sarà considerata come un’unica infrazione.

Fermo restando che sia stato effettuato il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, dove è possibile che possano ricorrere le condizioni per poter pagare la sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, “si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole”.

Vale a dire che in caso di violazione commessa più volte dal conducente senza contestazione immediata, all’automobilista sarà contestata una sola infrazione perché nell’illecito amministrativo, confluiranno anche gli illeciti accertati nei 90 giorni precedenti e non ancora notificati.

La novità del codice della strada: chi può archiviare il verbale?

Oltre alla possibilità quindi di pagare una sola volta multe per la stessa infrazione, l’emendamento ha introdotto un’ulteriore modifica per quanto riguarda l’archiviazione del verbale.

Finora solo prefetto e giudice di pace possono archiviare il verbale.

Con la conversione in legge è stato introdotto un terzo soggetto per l’archiviazione del verbale: il responsabile dell’ufficio di polizia che ha proceduto a elevare la contravvenzione.

Infatti come chiarito dalla norma, il pagamento della somma effettuato all’organo di polizia stradale che si è occupata della prima notificazione o la contestazione immediata, con l’avvenuto pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, presuppone l’istanza di archiviazione, che dovrà essere presentata dal conducente all’ufficio o comando da cui proviene chi ha accertato ciascuna violazione.

Ci riserviamo di tornare sul commento dell’articolo appena il ministero emanerà le solite circolari esplicative.

Nelle more forniamo agli addetti ai lavori uno schema per l’applicazione dell’articolo 198-bis, non avendo la pretesa che possa costituire il verbo ma sicuramente un primo orientamento per muoversi con maggiore conoscenza nell’applicazione dell’iter procedimentale al quale siamo chiamati.

Articolo 198-bis

Violazioni reiterate al codice della strada – Art. 7, Legge 108/2022 di conversione del decreto-legge 68/2022 – Decreto “Infrastrutture-bis”

Schema

Quando con un veicolo si pone in essere la medesima violazione in materia di circolazione:

a) in tempi diversi;

b) non avente requisiti tecnici oppure non avente requisiti amministrativi richiesti dalla legge.

  1. Nell’ipotesi di unica infrazione

se sussistono condizioni per pagamento in misura ridotta ex 202, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del minimo edittale previsto per la violazione, se più favorevole, oltre al pagamento spese di accertamento e notificazione.

Deroga art. 202:

  1. pagamento entro 100 gg dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata
  2. se pagata ex art. 202:
    • integrazione pagamento entro 100 gg dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata;
    • l’avvenuto pagamento è presupposto per l’istanza di archiviazione da presentare all’organo accertatore entro 120 giorni dalla data di prima notificazione o contestazione.

All’istanza deve avere allegata copia del pagamento della sanzione e delle spese di accertamento e notificazione.

Il responsabile dell’ufficio o comando che ha accertato le violazioni dispone l’archiviazione.

ATTENZIONE: le condotte successive alla prima notificazione o contestazione immediata costituiscono nuove violazioni;

  1. Più violazioni senza contestazione immediata:
  • il primo verbale notificato assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti e non ancora notificati;
  • l’infrazione oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ex art. 201, nei 90 giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificati;
  • nel rispetto delle condizioni di sicurezza, e fatti salvi i divieti disposti da altre norme, l’organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a  raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

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