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RINVIO DELLA RIFORMA CARTABIA, Luigi De Simone

Le motivazioni del differimento di quella che è una vera e propria rivoluzione del sistema giudiziario italiano e che entrerà in vigore il prossimo 30 dicembre

di Luigi De Simone

Abstract: Una breve riflessione sulla portata innovativa e sui tempi di attuazione del decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, noto come “Riforma Cartabia” dal nome della ministra della giustizia del Governo Draghi Marta Maria Carla Cartabia, primo presidente donna della Corte Costituzionale.

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Era tutto deciso, il tutto applicabile dal primo novembre u.s., ma con l’articolo 6 del decreto-legge n. 162/2022, è stato posticipata l’entrata in vigore, disponendo che “Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente: «Art. 99-bis (Entrata in vigore). – Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»”, quindi tale riforma sarà efficace a partire dal 30 dicembre del 2022, per adesso.

La riforma era attesa da tempo anche su sollecitazione dell’Europa, al fine di tutelare la non colpevolezza. A proposito, essa stride con il concetto di interesse pubblico a conoscere la notizia criminis, anche perché l’esatta identificazione dell’interesse pubblico è lasciata alla piena discrezionalità del singolo Procuratore della Repubblica.

Dal dibattito è emerso che il rinvio della nuova disciplina, è stata necessaria, anche su pressioni di numerose Procure, per la mancanza di una norma transitoria sulle indagini preliminari.

Per questo motivo è saltata l’entrata in vigore di tutta la riforma, una riforma innovativa seppur complessa.

E’ saltata la possibilità di applicare istituti giuridici più favorevoli alla popolazione carceraria proprio per diminuire l’affollamento nelle carceri, in quanto ora è salito a 4 anni la pena massima irrogata per la quale si possono chiedere misure alternative di nuova creazione.

Infatti tra gli istituti trattati ha destato notevole interesse la figura del mediatore (esperto), figura già prevista in campo civile dal 2010, novità assoluta nel campo penale e con poteri in ogni stato e grado del processo.

Si è discusso sul  nuovo concetto di giustizia riparativa ovvero ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato appunto Mediatore;

Ancora ha destato curiosità la nascita del processo telematico, seppur in vigore alla fine dell’anno prossimo. Gli avvocati presenti pur apprezzando la ratio, finalizzata a ridurre i tempi hanno sottolineato che per  loro sarà dura non sentire l’odore della carta, dei fascicoli, mancheranno le arringhe in presenza. Addirittura, vista la possibilità di ascoltare testi da remoto, dubbi ci sono sulla genuinità delle dichiarazioni. Dubbi anche in caso di malfunzionamento del sistema informativo soprattutto in caso di scadenza dei termini perentori. Infatti è previsto il malfunzionamento certificato e il malfunzionamento non certificato. Il primo sanerebbe tutta la procedura ma essendo centralizzato, gestirebbe un flusso di informazioni massiccio.

L’intento deflattivo del Legislatore emerge chiaramente anche dal fatto che sono aumentate le condotte punibile a querela di parte, con il passaggio di competenza al Giudice di Pace. Il messaggio chiaro è stato “dedicare poco per le cose semplici e dedicare il giusto tempo per i casi complessi”.

Molto interessante, poi, è la previsione del diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, che in sostanza prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la possibilità del giudice di annotare direttamente nel provvedimento la preclusione all’indicizzazione dello stesso provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.

Ancora più responsabilità per il magistrato nell’iscrivere nel modello 21 le persone e cioè possono procedere all’iscrizione nel Registro degli indagati solo quando ci sono gravi indizi  comunque non in maniera superficiale.

Cenni ci sono stati anche sul nuovo istituto della prescrizione processuale e della possibilità di un ulteriore sconto di pena, pari a 1/6, in caso di rinuncia all’appello da parte del condannato.

E’ evidente che erano previste tante norme favor rei, come detto, al fine di diminuire la popolazione carceraria e prevedendo pene alternative innovative senza lasciare nessuna traccia sulla c.d. “fedina penale”, in caso di decorso positivo. 

Alla fine del corso sono state formulate una serie di domande alla platea: Ma simo proprio sicuri che un D.L. poteva rinviare una disciplina già decretata con una Legge formulata dal titolare del potere legislativo? Siamo sicuri che tutto questo sia in linea con i nostri principi costituzionali? Cosa succede se in sede di conversione venga modificato quanto contenuto nel decreto legislativo?

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