ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto Luigi De Simone NOTIZIE

IL CARTELLO “ATTENTI AL CANE“ NON BASTA PER EVITARE LA CONDANNA DEL PROPRIETARIO!, Luigi De Simone

E se a subire le lesioni fosse un ladro?

Luigi De Simone

Abstract: A volte l’amico più fedele dell’uomo può essere causa di guai. In caso  di lesioni procurate a terzi espone il detentore a responsabilità civili e penali. Ma i profili di responsabilità sussistono anche quando a subire i danni sono dei ladri?

Keywords: #giurisprudenza #risarcimentodanni #diritto #attentialcane #luigidesimone #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli


A volte l’amico più fedele dell’uomo può essere causa di guai. In caso  di lesioni procurate a terzi espone il detentore, non sempre coincidente con il proprietario risultante dall’anagrafe canina, a responsabilità civili, ex articolo 2052 cc1, con l’obbligo del risarcimento danni, e a responsabilità penali, ex articolo 590 c.p.2, per lesioni colpose. Ricordiamo che all’interno del codice penale ritroviamo un’altra fattispecie, ormai depenalizzata dal 19813.

La citata norma del Codice Civile prevede che il detentore dell’animale è responsabile per i danni da questi cagionati, salvo dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito, come per esempio l’aggressione successiva ad una scossa di terremoto a cui  gli animali sono molto sensibili.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione4 ci dà l’opportunità di tornare sull’argomento de quo.

I fatti: la parte ricorreva in Cassazione chiedendo l’annullamento della condanna, in sede penale, per il delitto di lesioni colpose, inflitta dal Giudice di Pace e poi confermata dal Tribunale di Reggio Emilia. La condanna era stata inflitta in quanto un passante, mentre passeggiava con il proprio cane, improvvisamente vedeva scendere da un’auto, in quanto sfuggito al padrone, un pitbull che aggrediva il proprio cane e che,  al suo tentativo di difenderlo, lo aveva morso alle mani cagionandogli lesioni con prognosi di guarigione di dieci giorni.

Per gli Ermellini la condanna veniva confermata in quanto la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione”. Ed ancora, i Giudici evidenziavano che, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più, rafforzando la posizione di garanzia. Inoltre, gli Ermellini scrivono che  “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee“.

Nella citata sentenza la Corte richiamava una precedente sentenza del 20175, nella quale aveva ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, ad escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli doveva comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone”. La particolarità di questa sentenza sta nel fatto che l’intervento della Cassazione è stato richiesto dal Procuratore Generale di Palermo che si era opposto alla sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Palermo, che aveva motivato considerando che l’ingresso del postino, avvertito di non entrare, aveva costituito un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane ed, inoltre, non sanzionabile perché verificatosi all’interno di una proprietà privata, con la conseguenza che andava escluso l’elemento soggettivo della colpa.

La recentissima sentenza del 2023 fa seguito ad una sentenza del 20226, con la quale la Cassazione ha confermato la condanna di due persone che si occupavano insieme di due cani, i quali nel momento di un diverbio tra i “detentori” e la vicina di casa aggredivano con morsi quest’ultima con una prognosi conseguente di 20 giorni. L’elemento di novità in questa pronuncia sta nel fatto che i Giudici hanno evidenziato che non rileva, ai fini della responsabilità, l’intestatario risultante dall’anagrafe canina, ma rileva il detentore di fatto al momento della condotta penalmente rilevante. Inoltre, anche la detenzione di un cane notoriamente non aggressivo e di carattere mansueto non esclude la responsabilità penale di chi detiene il cane e lo lascia libero senza museruola e guinzaglio.
Ma cosa succede se il ferito è un ladro che si sia introdotto nel recinto di casa o addirittura nell’appartamento? Ci sono profili di responsabilità per il proprietario e/o detentore del cane?

La risposta sembra scontata, ma lo è solo perché il Legislatore del 2006, con la riforma dell’articolo 52 c.p. rubricato “difesa legittima”, ha introdotto un nuovo comma7 che recita testualmente “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”; e, poi, nel 2019, ha modificato l’ultimo comma8 che ora recita testualmente “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Prima del 2006 la norma affidava al giudice, l’onere di effettuare il giudizio di proporzionalità tra il tipo di aggressione subita e l’autodifesa; con la riforma non serve più il bilanciamento dichiarando, per legge, la proporzionalità della reazione armata, da parte di chi si trova un intruso in casa (o sul luogo di lavoro), sia per difendere la propria o l’altrui incolumità, sia per difendere anche soltanto i beni, propri o altrui, fatto salvo la desistenza, e vi sia anche solo un pericolo di aggressione (sia essa armata o meno). Una sorta di licenza di sparare, dunque, con possibilità di esiti mortali, nelle predette condizioni di pericolo (la cui effettiva sussistenza, poi, spetterà sempre ad un giudice di sindacare) determinate dall’intruso.

Ma questo nuovo assetto della disciplina della legittima difesa in caso di violazione di domicilio sembra consentire l’impiego difensivo del cane da guardia. Perché non vi è dubbio che chi s’introduce in casa altrui per rubare, ovviamente contro la volontà espressa o tacita di chi vi dimora, non può non mettere in conto l’elevato rischio di contatto e di conflitto fisico con costoro. Se, pertanto, il pericolo di aggressione fisica  è probabile, lo è altrettanto il pericolo di aggressione da parte di un cane da guardia, tra l’altro meno letale di un’arma da fuoco, quando vi è chiaramente indicata la presenza del cane non solo per iscritto, ma anche con simbologia che raffiguri l’effige di un cane, per chi non sa leggere e, magari, ripetuto su tutti i lati della proprietà, al fine di superare la mancata valutazione dell’eventuale desistenza, ovviamente, non richiedibile al cane.   

Questo messaggio sarà sufficiente a far desistere dalla intrusione di estranei inoffensivi, come il ragazzino che vorrebbe  scavalcare per recuperare il suo pallone. Chi, invece, ha intenzioni offensive, si introdurrà nella proprietà privata a suo rischio e pericolo, senza alcuna possibilità, poi, di avanzare richieste di risarcimento danni per responsabilità civili e penali.


NOTE

  1. Codice Civile, art. 2052 (Danno cagionato da animali) «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».
  2. Codice Penale, art. 590 (Lesioni personali colpose) «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. …omissis…».
  3. Codice penale art. 672 (Omessa custodia e mal governo di animali) «Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cauteleanimali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.  Alla stessa sanzione soggiace:  1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque  senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone
  4. Cassazione penale, sezione IV, Sentenza n. 31821 del 18 aprile 2023 e depositata il 24 luglio 2023;
  5. Cassazione penale, sezione IV, Sentenza n. 17133 del 13 gennaio 2017 e depositata il 5 aprile 2017;
  6. Cassazione penale, sezione IV, Sentenza n. 37183 del 30 giugno 2022 e depositata il 3 ottobre 2022;
  7. Comma inserito dalla Legge 13 febbraio 2006, n. 59;
  8. Comma come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) della L. 26 aprile 2019 n. 36.

GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI DALLO STESSO AUTORE

LA LEGGE “ANTI-PEZZOTTO” A TUTELA DEI DIRITTI TELEVISIVI

DETENZIONE DI UN’ INGENTE QUANTITA’ DI SOSTANZA STUPEFACENTE: OCCORRE COMUNQUE DIMOSTRARE LO SPACCIO

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI PADEL E’ NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE?

IL PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO

LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO E’ APPLICABILE NEI CONFRONTI DEL CONCORRENTE DEL REATO? (Cass. 21183/2013)

GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI

BASE ITALIA. IL RITORNO DEL PARTITO CATTOLICO?

SETTIMANA LAVORATIVA DI 4 GIORNI PER FAVORIRE LE DONNE

IL FUTURO PROSSIMO DELLA SCUOLA

DAL MEETING ISTANZE CONCRETE PER LA POLITICA

COSA HA DETTO DAVVERO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SUI POVERI CHE MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI


Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2023 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0   

Related posts

LA STRAGE DELLE DIVISE, Lolita Guliman e Sara Sterpi

@Direttore

IL “DASPO URBANO” EMESSO DAL QUESTORE È SOTTO ATTACCO?(Sentenza Corte Costituzionale n. 47 del 24.01.2024), Luigi De Simone

Luigi De Simone

LA POLIZIA LOCALE DI PADOVA HA FESTEGGIATO IL 156° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE, Silvia Zaghi

@Direttore

Leave a Comment