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L’IMPIEGO DELLE FOTOTRAPPOLE PER L’ABBANDONO DEI RIFIUTI DOPO IL 10 OTTOBRE, Massimiliano Mancini

Come utilizzare legittimamente e legalmente le fototrappole con la conversione in legge del decreto giustizia

Massimiliano Mancini

Abstract: Cosa cambia nell’impiego delle fototrappole per il contrasto degli abbandoni dei rifiuti dopo la recente riforma della legge 137/2023 che ha convertito il decreto-legge 105/2023, che ha previsto anche per i privati cittadini  la sanzionate penale come per le aziende e non più l’illecito amministrativo?

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Non esiste una definizione di fototrappola ma sono tutti strumenti di videosorveglianza

Tutta la normativa, anche prima della riforma europea del 2016, non ha mai né definito giuridicamente e né disciplinato i differenti strumenti di ripresa delle immagini, ma sono tutti egualmente e indistintamente ricompresi nella nozione e nella disciplina della videosorveglianza, come ha ribadito il Garante.

Quindi il termine “fototrappola” nel linguaggio comune identifica dei sistemi di ripresa mobili di foggia e dimensioni tali da poter essere facilmente occultabili, impermeabili e alimentate a batterie, ma sul piano giuridico e normativo la denominazione non ha alcuna valenza.

All’atto pratico, proprio per le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questi sistemi di videosorveglianza, le fototrappole sono da sempre lo strumento principale per il contrasto agli abbandoni di rifiuti.

Le finalità del trattamento e la normativa applicabile alla videosorveglianza

I trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza sono assogettati tutti alla disciplina del Reg. UE 2016/679 GDPR, tranne se peseguano, esclusivamente o congiuntamente ad altri scopi, finalità di:

  • prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati (attività di polizia giudiziaria);
  • prevenzione e salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica (attività di pubblica sicurezza).

Questi casi sono esclusi dall’ambito di applicazione materiale del GDPR (art. 2 par. 2 lett. d Reg. UE 2016/679[1]) e assogettati al c.d. decreto polizia (art. 1 c. 1 d. lgs. 51/2018[2]), la norma che ha recepito la direttiva UE 2016/680, che tuttavia applica gli stessi principi del GDPR sebbene adeguandoli alle necessità operative e di riservatezza che richiedono l’attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Cos’é cambiato dal 10 ottobre 2023

Come si è illustrato il precedenza, il 10 ottobre 2023, è è trata in vigore la legge 9 ottobre 2023, n. 137Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione“, e quindi l’abbandono di rifiuti da parte dei privati da illecito amministrativo è diventato un reato contravvenzionale, equiparando quindi la maleducazione dei cittadini ai crimini delle aziende che smaltiscono illecitamente i rifiuti.

Quindi dal 10 ottobre 2023 le finalità del trattamento dei dati, nel caso delle c.d. fototrappole impiegate per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti, ma anche dei droni impiegati per questo scopo, è vincolato alla prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, ossia all’attività di polizia giudiziaria, attività esclusa dal GDPR e disciplinate dal d.lgs. 51/2018.

Attività che potrebbero far credere che le fototrappole possano essere impiegate con più facilità e meno vincoli ma invece non è così, perché all’atto concreto l’unica differenza rispetto prima, allorquando erano impiegate anche per accertare le violazioni amministrative, è che viene meno la necessità delle tabelle informative prima dell’ingresso nell’area sottoposta a video sorveglianza -le c.d. informative di primo livello- e delle collegate informative complete sul trattamento.

Cosa non é cambiato dal 10 ottobre 2023

Permangono, in ogni caso, tutte le altre limitazioni, in particolare la cautela nel trattamento delle categorie particolari di dati (art. 7 d. lgs. 51/2018), il divieto di processi decisionali automatizzati (art. 8 d. lgs. 51/2018), ossia l’impiego dei c.d. sistemi predittivi automatizzati basati sull’intelligenza artificiale, l’obbligo della definizione dei tempi di conservazione e il dovere di applicare i principi della privacy by defaut e della privacy by design (art. 16 d. lgs. 51/2018).

Soprattutto permane l’obbligo di svolgere, prima dell’inizio di qualsiasi trattamento e persino prima dell’acquisto delle c.d. fototrappole la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati-DPIA (art. 23 d. lgs. 51/2018[3]).

Peraltro le modalità di svolgimento del trattamento e le misure di sicurezza non possono essere liberamente definite dall’interessato, come avviene nel caso delle finalità ricomprese nel campo di applicazione del GDPR, ma sono disciplinate da un atto normativo specifico, il D.P.R. 15/2018.

Body cam e droni per il contrasto dei traffici di rifiuti

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso si volessero impiegare altri sistemi di videosorveglianza come le body cam e i droni, ma con la differenza che la normativa in questi casi è ancor più stringente e vincolante.

I droni, infatti, non sono previsti in via generale per l’esercizio dei compiti d’istituto da parte delle forze di Polizia locale, quindi se ne richiede prioritariamente il riconoscimento da parte del Minister Infrastrutture e Trasporti-MIT del ruolo di volo di Stato, oltre al possesso delle specifiche abilitazioni da parte del personale impiegato per il pilotaggio (A1-A3+A2+Specific).

Tutto ciò, però, non deroga dagli obblighi indicati in precedenza e, in particolare, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati-DPIA (art. 23 d. lgs. 51/2018 Linee guida EDPB 3/2019) si dovrà dimostrare la nescessità del ricorso a questo sistema di videosorveglianza più pericoloso degli altri e molto più invasivo [vedasi l’intervista al garante su questo tema].

Per le body cam il Garante ha ribadito non solo il fatto che esse debbano essere impiegate in casi particolarissimi di pubblica sicurezza, come già fanno i reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri, e non nel servizio ordinario, ma proprio per la loro elevata invasività, si richiede una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati-DPIA (art. 23 d. lgs. 51/2018 e Linee guida EDPB 3/2019) specificia e, lo stesso Garante, consiglia vivamente di inviare in valutazione preventiva (art. 24 d. lgs. 51/2018[4] e Linee guida EDPB 3/2019) prima dell’acquisto e quindi dell’adozione.

Va bene qualsiasi fototrappola e qualsiasiDPIA?

Le c.d. fototrappole, per essere ritenute idonee da valutazioni d’impatto a prova del Garante, devono garantire sin dall’inizio caratteristiche intrinseche di sicurezza e quindi non si possono impiegare quelle che memorizzano su memorie locali senza un sistema crittografico adeguato ovvero che si limitino a trasmettere in wi.fi o rete cellulare le immagini riprese.

Allo stesso modo non si può ritenere di essere affidabili e sicuri in caso d’ispezione del Garante se le DPIA non siano redatte secondo le norme vigenti e metodi affidabili, in particolare secondo le norme ISO, perché credere di essere immuni da sanzioni con DPIA di poche decine di paginette, magari copiate oppure realizzate con i softwarini gratuiti in rete, come quello del CNIL Francese, che hanno la sola funzione indicativa di prevalutazione del rischio, è una vana illusione e uno sperpero di soldi pubblici laddove ci si affidi a presunti consulenti che ci forniscono atti di questo livello.


NOTE

[1] Regolamento UE 2016/679 GDPR, art.2 (Ambito di applicazione materiale) «2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: …omissis… d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse».

[2] D. lgs. 51/2018, art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) «1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».

[3] D. lgs. 51/2018, art. 23 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati) «1. Se il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali. 2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto».

[4] D. lgs. 51/2018, art. 24 (Consultazione preventia del Garante) «1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se: a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta’ degli interessati anche in ragione dell’utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi …omissis…».


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