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NUOVI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE PER I VEICOLI, Silvia Cellucci e Angelo Di Perna

Il TAR di Latina sospende la Circolare del Ministero dell’Interno che consentiva la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro sino al luogo di custodia

Angelo Di Perna
Silvia Cellucci

Abstract: Le nuove disposizioni che hanno recepito le direttive europee hanno cambiato la disciplina degli obblighi assicurativi per i veicoli che ora sussistono anche nel caso in cui siano fermi su area privata e in nessun caso ne è ammessa la circolazione senza copertura assicurativa, per questa ragione il TAR del lazio sezione distaccata di Latina con la recente sentenza del 15 maggio 2024 ha sospeso la circolare del Ministero dell’Interno che consentiva al proprietario del veicolo sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa di condurre il veicolo nel luogo scelto per la custodia.

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Le modifiche al Codice delle assicurazioni private

Il d.lgs. 184 del 22/11/2023 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 202, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Tra le novità che sono state introdotte al Codice delle assicurazioni private di cui al d. lgs. 209/2005 (noto anche con l’acronimo C.A.P.) si rilevano una nuova definizione di “veicolo” e del suo utilizzo, ai fini dell’obbligo di assicurazione è stata ampliata con lo scopo di estendere il perimetro della copertura assicurativa della responsabilità civile auto in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, orientata ad estendere e rafforzare la tutela dei danneggiati e delle vittime in tale ambito.

Dalla nuova formulazione dell’articolo 122 comma 1 del Codice delle assicurazioni[1], che stabilisce l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice sono definiti i veicoli a cui si applica l’obbligo di copertura RC Auto “1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

  • una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
  • una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h e un peso netto massimo superiore a 25 kg;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore.“.

Obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi su area privata

Inoltre, l’obbligo assicurativo non è più riferito alla circolazione del veicolo bensì alla funzione del veicolo, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro (art. 122 comma 1 C.A.P.[1]), e prescinde dalle sue caratteristiche, dal terreno (pubblico o privato) su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (art. 122 comma 1-bis C.A.P.[2]).

Pertanto, sono soggetti all’obbligo di copertura RC Auto tutti i veicoli, indipendentemente dall’area pubblica o privata su cui sono utilizzati, fermi o in movimento.

È stata, di fatto, eliminata la possibilità di non assicurare veicoli non in movimento o parcheggiati in aree private (ad esempio nei box privati o nei garage). L’obbligo di assicurazione RC Auto viene inoltre esteso anche ai veicoli utilizzati nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (art. 122 comma 1–ter C.A.P.[3]), come ad esempio le aree aeroportuali per l’accesso alle quali è necessaria specifica autorizzazione da parte dell’Autorità o Ente competente.

La sentenza del TAR Latina

Le varie critiche e perplessità dei vari giuristi e della dottrina hanno trovato riscontro nella sentenza num. 01913/2024 del 15/05/2024 del T.A.R Lazio Sezione Prima Ter che ha sospeso la Circolare del Ministero dell’Interno n.300/ STRAD/1/0000004054_U2024/204 del 28/02/2024 nella parte in cui si consentiva al proprietario del veicolo sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa di condurre il veicolo nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente sul percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, qualora non vi siano motivi ostativi, così come previsto dalla Circolare Ministeriale 21.01.2019 (disposizioni inerenti alle procedure di fermi e sequestri amministrativi).

Doveva già ritenersi lesivo della gerarchia delle Fonti del Diritto, previsto dall’art.15 delle preleggi del Codice Civile, la circostanza per la quale una circolare (atto amministrativo di rango terziario), andasse a superare le previsioni di una norma di Legge quale invece il comma 4 dell’art 193 del CDS, che recita testualmente: “l’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni  caso prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio”.

Contro la circolare del Ministero, Lancsa Italsoccorso Srl (associazione che raggruppa le società che svolgono servizi di soccorso stradale e custodia acquirente) aveva presentato ricorso al T.A.R Lazio.

I magistrati amministrativi hanno eccepito che vi fosse un pericolo di danno per i ricorrenti, in quanto, l’atto impugnato dava la possibilità al trasgressore di condurre direttamente il veicolo al luogo di deposito invece che farlo prelevare e trasportare in sicurezza da un veicolo abilitato con tutte le possibili ricadute negative in materia di sicurezza stradale.

Inoltre  il Giudice Amministrativo ha concluso che la circolare è da ritenersi in contrasto con l’articolo 213 c.8 del CdS che prevede : “ l’organo di Polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis (custodi acquirenti), ed hanno rilevato come lo stesso articolo non normi affatto l’affidamento al proprietario o conducente.

In conclusione, il Tar, ha disposto l’udienza di merito per il prossimo 29/10/2024 in quanto la decisione odierna ha natura cautelare a tutela degli interessi dei ricorrenti.

Il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 300/STRAD/1/000000004054.U/2024 recepisce in toto quanto affermato dal Tar Lazio, precisando che in caso di un sequestro amministrativo di un veicolo privo di assicurazione, questo dovrà essere trasportato dall’affidatario presso il luogo di custodia in condizioni di sicurezza, fermo restando che qualora il tempi per il recupero del veicolo fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, questa potrà riprendere il proprio servizio, ribadendo quanto già previsto dal Par.1.4 della Circolare  n. 300/A/559/19/101/20/21//4 del 21 gennaio 2019.

DOCUMENTI SCARICABILI

a) Circolare Ministero dell’Interno prot. n.300/STRAD/1/000000004054.U/2024;

b) Sentenza TAR Latina 1913/2024.


NOTE

[1] D. lgs. 51/2018 “Codice delle assicurazioni private“, art. 122 (Veicoli a motore) «1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.».

[2] D. lgs. 51/2018, art. 122 (Veicoli a motore) «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

[3] D. lgs. 51/2018, art. 122 (Veicoli a motore) «1-ter. L’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze».

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