ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto Luigi De Simone NOTIZIE

IL GIOCO D’AZZARDO E’ UN’EMERGENZA SOCIALE CHE VALE 150 MILIARDI DI EURO ALL’ANNO!, Luigi De Simone

Ovvero il 7% del PIL, più di quanto incida il turismo ed al pari della spesa alimentare degli italiani!

Luigi De Simone

AbstractDalla lettura del “Libro blu” pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a febbraio 2024, contenente dati relativi all’anno 2022, e del “Libro nero – edizione 2024” di Federconsumatori, emerge una situazione allarmante sulla dipendenza degli italiani dal gioco d’azzardo, con numeri stratosferici sia per quanto riguarda il gioco “fisico” che il gioco “on line”, soprattutto da parte dei giovani. Le conseguenze dal punto di vista economico e sociale sono davvero preoccupanti!

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Si, è proprio così, nel 2023 gli italiani hanno speso 150 miliardi di euro per il gioco d’azzardo, nel 2022 sono stati giocati 136 miliardi, mentre, esattamente dieci anni prima, nel 2013, erano stati spesi 84 miliardi di euro, pari a quasi la metà della spesa attuale (grafico 1).

grafico 1 – fonte Federconsumatori – elaborazione dati ADM/ISTAT

I 150 miliardi raccolti sono un’enormità se si confrontano con i 131,1 miliardi impiegati per la spesa sanitaria. Dei 150 miliardi,  22 rappresentano le perdite da parte dei cittadini (grafico 2).

I dati riportati in questo contributo sono emersi dalla pubblicazione del “Libro blu” da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fatta nel febbraio di quest’anno, ma relativi all’anno 2022, e da quelli da pubblicare per il 2023, ma già esaminati da Federconsumatori e altre associazioni (libro nero dell’azzardo – edizione 2024). Iniziamo subito a sottolineare come il ritardo di oltre un anno nella pubblicazione dei dati sia deleterio e dia la netta sensazione che il fenomeno si voglia tenere nascosto.

Emergono dati allarmanti, inquietanti, stratosferici, che non possono essere sottovalutati o addirittura ignorati o nascosti.

Nel 2023 sono stati raccolti “on-line” 82 miliardi, mentre nel 2020, anno della pandemia, si raccolsero 49 miliardi di euro, con un aumento, quindi, del 67%, mentre sono quasi 68 i miliardi raccolti con il gioco “fisico”, rispetto ai 74 miliardi raccolti nel 2019, per un totale di ben 150 miliardi di euro. Un’enormità se si confrontano, ribadiamo, con i 131,1 miliardi della spesa sanitaria.

grafico 2 – fonte Federconsumatori – elaborazione dati ADM/ISTAT

 

Nel 2023 ogni italiano ha speso nel gioco d’azzardo in media 1.926 euro, ovvero lo stipendio medio di un dipendente/lavoratore (grafico 3). Ma in alcuni casi tale soglia viene superata di molto, fino ad oltrepassare, fortunatamente solo in un caso, addirittura i 10.000 euro. Ma vediamo qualche dato in particolare. A livello di province, il “podio” è occupato interamente da province siciliane arrivando in media a euro 3.245,71 di giocate pro-capite nella popolazione (dai 18 ai 74 anni) della provincia di Messina, seguita a ruota dalle provincie di Palermo, di Siracusa e di Isernia. Mentre a livello comunale (comuni superiori a 10.000 abitanti) spiccano in maniera dirompente gli 11.881,70 euro di giocate pro-capite in un comune salernitano, seguito da un comune romano con 8.945,98 euro e un comune bolognese con 7.843,94 euro pro-capite.

grafico 3 – fonte ADM

Dalla lettura dei dati emerge un’altra informazione sconvolgente: si scommette di più ove i redditi sono più bassi, con un aggravio delle condizioni economiche, già disastrose, di alcuni territori. Nel sud si spende esattamente il doppio rispetto al nord e tra le regioni più attive nel gioco d’azzardo spiccano la Campania, la Sicilia e la Calabria (grafico 4). Curiosa la situazione in Liguria.

grafico 4 – fonte Federconsumatori – Elaborazione dati ADM/ISTAT

Durante la pandemia vi è stato ovviamente una mutazione delle modalità di gioco in quanto il gioco “fisico” è diminuito a favore del gioco “on-line”, che accresce anche la difficoltà di controllo, soprattutto nei confronti dei minorenni, ed azzera il controllo “sociale” da parte dei cittadini comuni e degli stessi esercenti. Da una recente ricerca, il 4% di minori con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ha dichiarato di avere un conto on-line, mentre il 9% di loro ha dichiarato di desiderarne uno.

Certamente il gioco on-line favorisce, poi, il riciclaggio di denaro sporco, a vantaggio della criminalità organizzata che spesso gestisce direttamente i punti scommesse.

Nel grafico 5,  che segue, emerge che il divario maggiore tra le due modalità di gioco si è verificato nel 2021, in piena pandemia, mentre nell’anno successivo il divario si è assottigliato, avvicinandosi a quello pre-pandemia. Non sfugge che entrambe le modalità di gioco sono in vertiginoso aumento.

grafico 5 – fonte ADM

Rispetto all’età anagrafica dei giocatori occorre evidenziare che i giovani sono i più attivi nel gioco “on-line”, in quanto avvezzi all’utilizzo delle tecnologie. Dal grafico 6, che segue, risulta che i conti on-line aperti nel 2022, o già attivi, sono di gran lunga ad appannaggio dei giovani dai 18 ai 34 anni, con una preponderanza di conti già attivi nella fascia di età 25-34 (di cui oltre 4.028.097 riferiti ad uomini e 911.348 a donne) e una prevalenza di conti aperti nel 2022 ad appannaggio della fascia di età 18-24 (di cui 1.368.422 riferiti ad uomini e 231.287 a donne), a dimostrazione del fatto che il fenomeno del gioco “on-line” investe sempre più i giovani, evidentemente alla ricerca continua di nuovi stimoli, fondamentalmente per assenza di obiettivi e carenza di socialità.  Anche i pensionati (dai 65 anni in poi) cadono nella trappola con oltre 190.000 conti aperti nel 2022.

grafico 6 – fonte ADM

Nel 2022 sono stati attivati complessivamente 4.901.601 conti on-line, rispetto ai 17.265.398 conti online già attivi.

Dal punto di vista territoriale la regione che ha registrato un maggiore aumento di conti on-line è la Campania con il 16,12% di aumento rispetto all’anno precedente (pari a 789.921 conti), seguita dalla Lombardia con il 13,38 % (pari a 655.653 conti), mentre si registra anche un aumento del 0.18% di conti da parte di italiani residenti all’estero (pari a 8.760 conti).

Addirittura esistono quasi 4,5 milioni di italiani che hanno più di un conto giochi, fino ad arrivare ad un centinaio di conti on-line riferiti a 59 utenti.

Un approfondimento a parte meritano i minori. Purtroppo o per fortuna, sono state accertate 26 violazioni nel 2020, 23 nel 2021 e 24 nel 2022. Probabilmente i minori sfuggono ai controlli utilizzando il gioco “on-line” con false generalità o magari con conti intestati ad adulti. Ricordiamo che l’articolo 110, commi 8 e 8-bis del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), ex R.D. 18 giugno 1931, n. 7731, conteneva alcuni divieti, al fine di tutelare i minori. Successivamente l’articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha abrogato i commi appena citati, ma ha ribadito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 (comma 20), mentre con i successivi commi 21 e 222 il Legislatore ha inasprito le sanzioni. Inoltre l’art. 7, comma 8, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito con modifiche nella Legge 8 novembre 2012, n. 1893, ha previsto il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nelle aree o nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (Video Lottery Terminal) e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi e non. Tra l’altro dal primo gennaio 2020, con l’entrata in vigore dell’art. 9-quater del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità)4, convertito con Legge 9 agosto 2018 n. 96,  vige l’obbligo della presentazione della tessera sanitaria proprio per contrastare il gioco minorile per il settore VLT.

In sostanza nel settore del gioco “fisico”, il titolare dell’esercizio ove si svolge il gioco, è tenuto ad identificare i minori con l’obbligo di richiedere l’esibizione di un documento di identità.

Nel settore del gioco “a distanza”, il controllo e contrasto al gioco minorile dovrebbe essere garantito  attraverso l’obbligo di presentazione, da parte del soggetto interessato ad aprire un conto di gioco, del documento d’identità valido. Ma evidentemente ci sono delle criticità e il sistema non funziona perfettamente.

Certamente c’è bisogno di riflettere tutti insieme sui dati pubblicati (anno 2022) o prossimi alla pubblicazione (anno 2023) da parte di ADM. Occorre una presa di coscienza del fenomeno che coinvolge tutti. Occorre pensare agli effetti collaterali di questa piaga. Occorre pensare a quante persone si indebitano, a quante persone perdono tutto, compresi la famiglia, gli amici, l’autostima, le proprietà. Un passo in avanti è stato fatto con il riconoscimento e la consapevolezza che trattasi di una malattia e che, quindi, debba essere trattata al pari di altre dipendenze. Ma non basta.

Occorrerebbe veicolare messaggi pubblicitari come sulle sigarette scrivendo “il gioco d’azzardo nuoce gravemente alla salute” e non solo, sia esso legale che illegale.

A proposito di pubblicità, è di pochi mesi fa la condanna, per violazione dell’articolo 9 del predetto “Decreto Dignità”5, alla società Google, in quanto, nei giorni 14 e 15 novembre 2019, digitando le parole chiave “Casinò online”, compariva su Google Web Search, come annuncio pubblicitario, il link di collegamento ad un sito internet che a sua volta conteneva una lista di link di ulteriori siti web che, in alcuni casi, consentivano di giocare a pagamento online. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4277/2024, ha confermato la sanzione inflitta dall’Agcom, che era stata annullata dal TAR con sentenza n. 11036/2021.

E’ necessario mettere un freno agli annunci del singolo tabaccaio che pubblicizza una vincita appena avvenuta in quell’ esercizio, magari con tanto di foto e brindisi del politico di turno. Un freno ai colossi che ingaggiano personaggi famosi per pubblicizzare le quote per scommettere su ogni sport e su ogni evento. Non sfugge che è di qualche giorno fa la notizia di un’indagine per il curioso flusso di scommesse avvenuto sull’espulsione di un giocatore di serie B che effettivamente veniva espulso al minuto settantottesimo, addirittura dalla panchina. Per non parlare dei grandi sportivi coinvolti in inchieste sulle scommesse sia attraverso canali leciti che illeciti. Insomma vittime di ogni età, professione e status economico.

Tutti possono e devono contribuire. Ben vengano i limiti imposti dai Comuni con Regolamenti comunali che stabiliscono delle distanze minime per nuove aperture dei centri scommesse da obiettivi sensibili (scuole, chiese, banche), sempre più spesso a supporto delle varie leggi regionali. Qualche criticità emerge per i centri già esistenti che quasi mai hanno l’obbligo di adeguarsi anche perchè ciò comporterebbe un cambio di sede. Si deve fare di più, molto di più.


NOTE

  1. articolo 110 TULPS

Comma 8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. – Comma 8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

 2. articolo 24 (norme in materia di gioco) D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Comma 20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. – Comma 21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria. – comma 22. Nell’ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al 
comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall’elenco. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 3. articolo 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica) D.L. 13 settembre 2012, n. 158

Comma 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 2021 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

 4. articolo 9-quarter (Misure a tutela dei minori) D.L. 12 luglio 2018, n. 87

Comma 1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

  1. articolo 9 (Divieto di pubblicità di giochi e scommesse) D.L. 12 luglio 2018, n. 87

comma 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace  contrasto  alla  ludopatia,  fermo  restando   quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della  legge  28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il  divieto  di cui al presente comma  si  applica  anche  alle  sponsorizzazioni  di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui  pubblicità,  ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto  di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,  e  i  loghi sul gioco sicuro e  responsabile  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli. – comma 2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall’articolo  7,  comma  6,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l’inosservanza delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e  dell’organizzatore  della  manifestazione,  evento  o attività,  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  commisurata nella misura  del  5%  del  valore  della  sponsorizzazione  o  della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. – comma 3. L’Autorità competente  alla  contestazione  e  all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo  è l’Autorità per  le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. – comma  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24  novembre  1981,  n. 689, sono versati ad  apposito  capitolo  dell’entrata  del  bilancio  statale e riassegnati  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. – comma 5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data  di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. – comma 6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  è fissata, rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre  2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere  dal  1°  maggio 2019. – comma  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere  dall’anno  2020,  si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al  comma

 

 


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