Ma deve essere restituita se viene meno la querela!
Abstract: La Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha statuito che l’estinzione del reato travolge anche eventuali sanzioni amministrative accessorie irrogate con la sentenza di condanna. Pronuncia le cui conseguenze pratiche sono amplificate dalla “riforma Cartabia” che ha trasformato la procedibilità di alcuni reati da ufficio a querela di parte.
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Come è noto, chi provoca un sinistro stradale e causa lesioni gravi1 o gravissime2, rischia la condanna per il delitto di cui all’art. 590-bis del codice penale3, introdotto nel 2016.
All’accertamento del reato conseguono sanzioni penali e la pena accessoria della revoca per almeno 5 anni, ora anche della sospensione, come vedremo a breve, della patente di guida del condannato.
La sanzione penale “base”, prevista dal comma 1, è, in caso di lesioni stradali gravi, la reclusione da tre mesi a un anno, e la reclusione da uno a tre anni, in caso di lesioni stradali gravissime. Nei commi successivi sono previste anche ipotesi aggravate, che prevedono pene che possono arrivare a sette anni di reclusione, come, ad esempio, nel caso di lesioni gravissime causate da un conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con grado alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Fatta questa breve premessa, veniamo ora alla questione affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione, con due particolari non di poco conto, considerato, infatti, che nel corso del procedimento era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 20194, che dichiarava l’illegittimità di parte dell’articolo 222 del Codice della Strada5, e la c.d. riforma Cartabia6 che ha cambiato il regime di procedibilità anche per il delitto de quo.
Come anticipato, al delitto di lesioni stradali gravi e gravissime conseguiva, oltre alla sanzione penale, anche la sanzione accessoria della revoca della patente, con divieto di nuovo conseguimento per almeno cinque anni (ora, dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 2019, si può infliggere la sospensione in luogo della revoca).
Nel caso esaminato, il Tribunale di Monza, nel giugno 2023, in riforma della prima sentenza emanata nel settembre del 2021, prima della c.d. Riforma Cartabia e dopo la predetta pronuncia del Giudice delle Leggi, applicava all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di quattro mesi della patente di guida. Lo stesso Tribunale con ordinanza a parte respingeva l’eccezione, proposta in via incidentale dalla difesa, con cui si richiedeva l’estinzione del reato a seguito della rimessione della querela e successiva accettazione, in attuazione, appunto, della Riforma Cartabia, che aveva trasformato la procedibilità del delitto de quo da ufficio a querela di parte, sostenendo la sua incompetenza sulla remissione di querela in quanto si era già formato il giudicato sulle questioni diverse dal trattamento sanzionatorio.
Proprio avverso quest’ultima ordinanza di rigetto, il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione che riteneva fondato il ricorso in quanto con la remissione della querela la pretesa punitiva viene meno, come previsto dall’articolo 152 codice penale7, che ammette la remissione durante tutto l’arco del giudizio e comunque fino a che il giudicato diventa definitivo.
Secondo la Corte, l’effetto estintivo del reato travolge anche le sanzioni amministrative accessorie, come la revoca o la sospensione della patente, che la legge ricollega alla commissione del reato. Concludeva annullando senza rinvio la prima sentenza del Tribunale di Monza del 2021, per estinzione del reato a seguito di remissione della querela8.
Dunque con la remissione di querela il delitto è estinto e, di conseguenza, la patente di guida, sia essa revocata o sospesa, deve essere restituita all’ex condannato. Questa pronuncia dovrebbe “allertare” le istituzioni preposte alla materiale conservazione del titolo di guida revocato, in quanto dopo molto tempo, potrebbero essere costrette all’immediata restituzione del documento, che dovrebbe, pertanto, essere facilmente reperibile negli archivi. Aspetto pratico, non di poco conto.
NOTE
- Codice penale, art. 583 c.1 «La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.».
- Codice penale, art. 583 c.2 «La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.».
- Articolo rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” introdotto dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41.
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio – 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d patteggiamento), per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorchè quando non ricorrano circostanze aggravanti.
- Codice della Strada, art. 222 (Sanzioni amministrative accessoria all’accertamento dei reati), c. 2 «[…omissis…] Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. […omissis…] 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. […omissis…]».
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 definitivamente in vigore dal 30 dicembre 2022.
- Articolo rubricato “Remissione della querela”.
- Cassazione, sezione III, sentenza n. 28519 del 18 aprile 2024 e pubblicata il 16 luglio 2024.
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