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Codice della Strada Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

LA STRETTA SULL’ALCOOL NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, Massimiliano Mancini

Sanzioni inasprite e procedure di accertamento semplificate, le modifiche all’art. 186 del Codice della Strada

Massimiliano Mancini

Abstract: Le modifiche al nuovo Codice della Strada, recentemente approvate e in corso di pubblicazione, introducono importanti modifiche per reprimere la guida sotto l’effetto di alcool modificando l’art. 186 del Codice della Strada. Queste misure intervengono sia sulla parte sanzionatoria, aumentando pesantemente le sanzioni principali e accessorie, e sià sulla semplificazione delle procedure di accertamento.

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ALTRI APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA TOLLERANZA ZERO PER LE DROGHE

IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL TESTO SUGLI AUTOVELOX CHE SI DISCUTERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE

SI CAMBIA LA DISCIPLINA DEGLI AUTOVELOX PER NON CAMBIARE NULLA


Le modifiche al codice della strada approvate lo scorso 20 novembre 2024 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, hanno inasprito fortemente l’apparato sanzionatorio per la guida in stato di ebrezza introducendo al contempo semplificazioni nelle procedure di accertamento per incrementare il numero di controlli, migliorare la sicurezza stradale e rendere più efficace l’azione preventiva.

LE NUOVE SANZIONI PER LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOOL

Le pene per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza sono state inasprite:

  1. Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l:
    • Multa da 573 a 2.170 euro.
    • Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  2. Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:
    • Multa da 800 a 3.200 euro.
    • Arresto fino a 6 mesi.
    • Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
  3. Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
    • Multa da 1.500 a 6.000 euro.
    • Arresto da 6 mesi a 1 anno.
    • Sospensione della patente da 1 a 2 anni, con possibile revoca in caso di recidiva.
  4. Decurtazione punti

    • Variabile tra 10 e 20 in base alla gravità dell’infrazione.

OBBLIGO DI ALCOLOCK

Un’importante novità riguarda l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. Questo strumento sarà obbligatorio per i recidivi con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, per un periodo determinato dal giudice.

TOLLERANZA ZERO PER NEOPATENTATI E AUTISTI PROFESSIONALI

Per i neopatentati (con patente conseguita da meno di 3 anni) e per gli autisti professionali, resta il principio della tolleranza zero: non possono assumere alcolici prima di mettersi alla guida. Qualsiasi valore superiore a 0,0 g/l comporterà sanzioni amministrative e disciplinari.

ACCERTAMENTI OBBLIGATORI IN CASO DI INCIDENTI

In caso di incidente stradale gli accertamenti per verificare lo stato di ebrezza saranno obbligatori per tutti i conducenti coinvolti senza necessità di una motivazione specifica da parte delle forze dell’ordine, semplificando l’intervento in situazioni di emergenza.

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO RAPIDO E RIDUZIONE DEI CONTENZIOSI

Sono state semplificate e velocizzate le procedure di accertamento del tasso alcolemico ed è stata introdotta la dematerializzazione delle procedure amministrative per massimizzare l’efficenza e la rapidità soprattutto negli scambi di dati tra gli organi accertatori e le prefetture.

L’ampio ricorso alla tecnologia e la marcata semplificazione delle procedure dovrebbe limitare fortemente i ricorsi in sede giudiziaria da parte dei conducenti sanzionati.

  1. Uso esteso di etilometri portatili
    • Gli etilometri di ultima generazione, più compatti e precisi, potranno essere utilizzati direttamente sul luogo del controllo, riducendo i tempi necessari per verificare il tasso alcolemico. Questo permette alle forze dell’ordine di effettuare più controlli in meno tempo.
  2. Test preliminari rapidi
    • I test preliminari (come gli alcol test portatili) diventano validi come prima indicazione di positività.
    • In caso di esito positivo, il conducente sarà sottoposto a un accertamento più approfondito con l’etilometro omologato.
  3. Semplificazione delle procedure di verbalizzazione
    • I verbali relativi all’accertamento dello stato di ebrezza saranno digitalizzati e trasmessi immediatamente alle autorità competenti, eliminando parte della documentazione cartacea e velocizzando il processo.
  4. Possibilità di accertamento nei presidi sanitari
    • Per chi non può essere sottoposto a test sul posto (ad esempio, per condizioni mediche o incidenti), le analisi del sangue presso ospedali o presidi sanitari saranno considerate equivalenti ai controlli con etilometro.
    • Le autorità possono richiedere immediatamente il prelievo senza attendere l’autorizzazione del conducente

IL TESTO DELLE NUOVE NORME (IN CORSO DI PUBBLICAZIONE) DI MODIFICA DELL’ART. 186 CDS

TITOLO I - DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO CAPO I - DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI Articolo 1 (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;

[...omissis...]

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;

b) all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».


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