Si sta per adottare un nuovo decreto che non potrà salvare in alcun modo gli strumenti approvati e non omologati
Abstract: La prossima settimane il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture dovrebbe adottare un decreto nel quale pare che si disponga l’equiparazione tra approvazione ed omologazione ma ciò non cambierà nulla rispetto i rilievi della Suprema Corte di Cassazione e se si voleva davvero rimediare si poteva intervenire con la legge inserendolo nella riforma del Nuovo Codice della Strada, come aveva promesso lo stesso ministro Salvini nella nostra intervista lo scorso mese di agosto.
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LA NULLITÀ GIURIDICA DEGLI ACCERTAMENTI CON STRUMENTI NON OMOLOGATI
Lo scorso 15 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n.10505/2024 con la quale, confermando le pronunce del giudice di pace e dell’appello, ha stabilito che le norme non consentono di ritenere equivalenti l’omologazione richiesta per i dispositivi di rilevamento automatico della velocità con la mera approvazione, poiché le due procedure hanno “natura e finalità” diverse. in particolare ha ossevato che: «l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.».
La Suprema Corte, in quanto giudice di sola legittimità, ha ricordato che: «l’art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea – sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità», concetto ribadito anche nelle norme tecniche laddove il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: «laddove disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconccibili).».
Anche laddove si rinvengano passaggi del Codice della Strada che sembra possano equiparare “approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (art. 45 c. 6 CdS) in realtà «non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).».
L’INAFFIDABILITÀ TECNICA DEGLI STRUMENTI NON OMOLOGATI
La stessa Corte di Cassazione nella sentenza n.10505/2024 ha sollevato non solo rilievi giuridici sulla legittimità degli strumenti di misurazione della velocità chhe siano solo approvati e non omologati, ma ha evidenziato anche gli aspetti tecnici che che impone la vigente normativa affinché gli accertamenti siano affidabili.
La differenza tra approvazione e omologazione non è una semplice questione terminologica ovvero una sottigliezza amministrativa ma sottintende una differenza radicale e sostanziale nel processo di verifica tecnica: «L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corbe: cfr., da ultimo, cass. n. 14597/2021).».
NESSUN DECRETO POTRÀ DARE LEGITTIMITÀ AGLI ACCERTAMENTI
L’impianto normativo del Codice della Strada è chiaro e ragionevole, basterebbe il buonsenso a comprendere che non si possono inventare sotterfugi per ovviare all’omologazione, tuttavia laddove il legislatore, invece che dare esecuzione alle corrette procedure di omologazione a tutela degli utenti e in ossequio del principio di certezza del diritto, potrebbe comunque esercitare la propria sovranità e cambiare le norme. Evidentemente avrebbe potuto farlo con una legge, così come aveva preannunciato il ministro Matteo Salvini nell’intervista che ci aveva concesso lo scorso mese di agosto.
Il principio di gerachie delle norme, che è noto a chiunque, rende improponibile anche solo pensare di poterlo fare con un atto normativo di secondo grado, quale sarebbe potuto essere la modifica del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, figurarsi con un atto amministrativo senza alcun contenuto normativo qual’é un decreto ministeriale come quello che dovrebbe essere emesso la prossima settimana e del quale abbiamo già dato notizia in anteprima della bozza del testo.
Sicuramente questo atto sarà utile per definire finalmente tutte le procedure e i requisiti per l’omologazione, contenendo anche un allegato tecnico, ma qualsiasi tentativo di dichiarare equivalenti gli strumenti approvanti con quelli omologati non solo non cambierà nulla, propio mancando della forza e valore di legge, ma accrescerà ulteriormente la confusione e le responsabilità che graveranno sugli organi amministrativi delle forze di polizia che continuassero a impiegare strumenti illegittimi, quali sono tutti quelli approvati e non omologati.
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