Una specie di “bracialetto elettronico” per chi ha riportato condanne per guida sotto l’effetto dell’alcol per la propria e l’altrui sicurezza
Abstract: La riforma del Nuovo Codice della Strada, entrata in vigore lo scorso 14 dicembre 2024, ha previsto e disciplinato l’alcolock, un etilometro elettronico integrato nel sistema di avviamento dell’auto che, con le nuove norme restrittive imposte per dissuadere la guida in stato di ebrezza, impedisce di avviare il veicolo se si ha un tasso alcolemico superioore a zero.
Keywords: #alcolock #alcool #guidainstatodiebbrezza #tassoalcolemico #codicedellastrada #nuovocodicedellastrada #salvini #matteosalvini #ministroinfrastrutture #MIT #ministrotrasporti #massimilianomancini #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
ALTRI APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
GRAVI CONSEGUENZE PER CHI ABBANDONA GLI ANIMALI NELLA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
SI CAMBIA LA DISCIPLINA DEGLI AUTOVELOX PER NON CAMBIARE NULLA
NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA TOLLERANZA ZERO PER LE DROGHE
LA STRETTA SULL’ALCOOL NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL TESTO SUGLI AUTOVELOX CHE SI DISCUTERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE
SALVINI: ENTRO SETTEMBRE 2024 AVREMO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA [CON VIDEO]
LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DELLE SOSTANZE ALCOLICHE
I dati ISTAT evidenziano che a fronte di una riduzione delle morti in incidenti stradali che nello scorso anno 2023 si sono ridotte del -3,8% rispetto all’anno precedente, non sono tuttavia scesi i feriti (+0,5%) e il numero di sinistri (+0,4%).
La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti stradali in tutto il mondo, nonostante le campagne di sensibilizzazione e l’introduzione di normative più severe, incidendo sul 4,4% degli incidenti stradali.
La legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha modificato il nuovo Codice della Strada ed è entrata in vigore lo scorso 14 dicembre 2024, ha inasprito ulteriormente le norme per reprimere la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e ha introdotto un dispositivo tecnologico per impedire ai soggetti a rischio di mettersi alla guida se si rileva un valore anche minimo del tasso alcolemico.
LA TECNOLOGIA DELL’ALCOLOCK
L’Alcolock è un dispositivo elettronico progettato per impedire a un veicolo di avviarsi se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. Funziona come un etilometro collegato al sistema di accensione del veicolo. Prima di poter avviare l’auto, il conducente deve soffiare nel dispositivo, che analizza il respiro e determina il livello di alcol nel sangue (BAC, Blood Alcohol Concentration). Se il livello è superiore alla soglia preimpostata, il motore rimane bloccato.
Come Funziona?
- Il conducente soffia nel bocchino dell’Alcolock.
- Il dispositivo analizza il respiro per rilevare il tasso alcolemico.
- Se il livello di alcol è entro i limiti consentiti, il sistema permette l’accensione del veicolo.
- In caso contrario, il motore non si avvia, impedendo la guida.
Alcuni modelli avanzati richiedono test aggiuntivi durante la guida per assicurarsi che il conducente rimanga sobrio.
LA NORMATIVA DELL’ALCOLOCK
L’art. 3 della legge 177/2024 che ha riformato il Nuovo Codice della Strada ha introdotto e disciplinato l’obbligo dell’alcolock:
- obbligo per chi ha ripostato condanne per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche:
- è stato modificato l’articolo 125 con l’introduzione del comma 3-ter che impone questo dispositivo per “[…]I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE […]“;
- installazione in officine autorizzate a spese del conducente:
- il nuovo comma 3-ter dell’art. 125 CdS impone che coloro i quali hanno riportato condanne per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche possono guidare solo i veicoli sui quali “[…] è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero“;
- l’alcolock deve essere sigillato:
- “Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione
dopo l’installazione” (art. 125 c. 3-ter CdS);
- “Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione
- sanzioni per chi guida fuori dalle strade imposte dalle limitazioni:
- è stato introdotto il comma 3-quater all’art. 125 CdS che sanziona “Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.“;
- sanzioni doppie per chi guida senza alcolock o lo altera:
- lo stesso comma 3-quater all’art. 125 CdS prevede che “Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.”.
IL TESTO DELLE NUOVE NORME
Art. 3 Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo alcolock 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. 3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione».
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
DA DOMANI L’ULTIMO G7 DELL’ITALIA
INTERVISTA A DANIELA DI MAGGIO MADRE DI GIOGIÒ IL MUSICISTA TRUCIDATO PER UNA LITE A 24 ANNI
LA POLIZIA LOCALE NON HA BISOGNO DI UNA NUOVA LEGGE MA DI ADEGUARE LA LEGGE
IL G7 SULLA PRIVACY A ROMA E I PRECEDENTI
LE CONCLUSIONI DEL G7 SULLA SICUREZZA [CON VIDEO]
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA
SALVINI: ENTRO SETTEMBRE 2024 AVREMO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA [CON VIDEO]
LE ULTIME NOVITÀ NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN APPROVAZIONE IN PARLAMENTO
SI RINCORRONO LE CIRCOLARI SULL’UTILIZZO DELLA TARGA PROVA
DAL 1 SETTEMBRE CAMBIA TUTTO SUI SEGGIOLINI PER BAMBINI
DAL 30 GIUGNO DEVONO ESSERE ASSICURATI ANCHE I VEICOLI SU AREA PRIVATA
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
LA POLIZIA LOCALE DI PADOVA HA FESTEGGIATO IL 156° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO. QUALI SONO LE DIFFERENZE?
IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO NEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
LO STATO DI “FLAGRANZA” NON SUSSISTE QUANDO L’ARRESTO E’ EFFETTUATO DAL PRIVATO CITTADINO?
STORIA DI UNA MANIPOLAZIONE EMOTIVA
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2024 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0