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Codice della Strada Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL TESTO SUGLI AUTOVELOX CHE SI DISCUTERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA, Massimiliano Mancini

Tutti i dispositivi di rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità dovranno essere omologati ma saranno equiparati i dispositivi approvati prima dell’entrata in vigore del decreto

Massimiliano Mancini

Abstract: Dalla prossima settimana potrebbe arrivare il decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che, come lo stesso ministro Salvini ci aveva anticipato nell’intervista dello scorso mese di agosto, potrebbe chiudere definitivamente la questione della legittimità degli strumenti per il sanzionamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità stabilendo l’obbligo dell’omologazione per tutti ma l’equiparazione per tutti i dispositivi approvati dal 2004 sino alla data di entrata in vigore del decreto.

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IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL TESTO SUGLI AUTOVELOX CHE SI DISCUTERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE


I CONTENUTI

Di seguito pubblichiamo in anteprima esclusiva la bozza e gli articoli principali del decreto che dovrebbe essere approvato la prossima settimana con le annotazioni provvisorie.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito “Codice”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, e successive modificazioni, di seguito “Regolamento”;

VISTO l’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice;

VISTO l’articolo 35 del Codice, che definisce le competenze per impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale e stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade e definisce le competenze per adeguare, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le norme del Regolamento alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia;

VISTO l’articolo 45 del Codice, che disciplina l’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di eventuali altri specifici requisiti;

VISTO l’articolo 192 del Regolamento, che disciplina le procedure per l’approvazione e l’omologazione;

VISTO l’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72, che stabilisce in 180 giorni i termini di conclusione del procedimento di omologazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO l’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282 che disciplina, tra l’altro, le procedure per le verifiche di taratura inziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

CONSIDERATO che dalla lettura del combinato disposto del comma 3 e del comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni nella legge 1 agosto

2002, n. 168, si rileva che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del Codice;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno dell’11 aprile 2024, n. 105, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

SENTITO il Ministero dell’interno che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti, che ha espresso parere positivo nella nota n. ……………, in data ………….., del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

SENTITA l’Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha espresso parere con la nota prot. n. XXX del gg mm 2024;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso nella seduta del …………;

VISTA la nota n. XXXX del ……………. con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l’avvenuta notifica alla Commissione europea in data ………….. n. XXXX/I del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina dell’omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di controllo per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto definisce le procedure per eseguire l’omologazione del prototipo, le eventuali successive estensioni, le verifiche iniziali e periodiche di taratura e funzionalità dei dispositivi, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
  2. L’omologazione del prototipo è eseguita per accertare che il dispositivo sia idoneo come misuratore di velocità e soddisfi i requisiti richiesti nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Verifiche di taratura in fase iniziale e periodica e verifiche di funzionalità)

  1. Le verifiche di taratura e le verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica devono essere eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti richiesti nel capo 2 dell’Allegato A.
  2. Qualora l’esemplare del dispositivo, nel corso delle verifiche non soddisfi i requisiti richiesti nell’allegato A, deve essere posto immediatamente fuori servizio. Nel caso in cui l’esemplare del dispositivo venga ripristinato a cura del produttore, oppure da soggetto a ciò abilitato, prima di essere rimesso in servizio deve essere sottoposto a nuove verifiche di funzionalità e taratura che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti richiesti nel Capo 2 dell’allegato A.

Articolo 3 (Caratteristiche e requisiti dei dispositivi)

  1. Per ogni dispositivo oggetto di omologazione, le caratteristiche sono riassunte nella tabella identificativa del dispositivo di cui al Capo 1 dell’allegato A.

Articolo 4 (Omologazione)

  1. All’esito positivo della verifica delle condizioni di cui all’articolo 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il decreto di omologazione del dispositivo che è comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.
  2. Le omologazioni non hanno scadenza .
  3. E’ consentito comunque /Non è consentito l’utilizzo dei dispositivi già in uso per i quali l’approvazione non è stata rinnovata alla scadenza.

Articolo 5 (Controlli di conformità)

  1. Gli eventuali controlli di conformità, disposti ai sensi dell’articolo 192, comma 8, del Regolamento, saranno effettuati alla presenza di ispettori appartenenti ad organismi accreditati.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie)

  1. Stante l’esecuzione delle necessarie verifiche di taratura e di funzionalità eseguite ai sensi dell’articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada in sede di approvazione, ritenute idonee a garantire l’affidabilità dei dispositivi per le finalità di cui all’articolo 142, comma 6, del codice della strada e rispondenti alle analoghe modalità di omologazione di cui al presente decreto, tutti i dispositivi approvati a partire dal 01/12/2004 fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni si considerano omologati dalla data di approvazione ai fini del citato comma 6 dell’articolo 142, e di conseguenza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla formalizzazione dell’omologazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. La scadenza delle omologazioni dei dispositivi di cui al comma 1 è venti anni dalla data di rilascio dell’approvazione iniziale o successiva estensione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici 292 del 29 ottobre 1997.
  3. I dispositivi o sistemi approvati già in uso possono continuare ad essere utilizzati, gestiti, manutenuti e tarati in conformità a quanto stabilito nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282 fino al rilascio del decreto di omologazione.
  4. Per i dispositivi già in uso e già tarati secondo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, la verifica di taratura periodica deve essere eseguita secondo le disposizioni del presente decreto alla prima scadenza dopo il rilascio dell’omologazione e comunque entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 7 (Abrogazioni e disposizioni finali)

  1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non saranno più rilasciate nuove approvazioni o estensioni ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017.


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