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Codice della Strada Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

CONTRORDINE SUGLI AUTOVELOX NON OMOLOGATI (Cassazione Civ. ord.2857/2025), Massimiliano Mancini

La Cassazione ritiene valide le sanzioni accertate con strumenti approvati muniti di certificato di taratura, ma non assimila l’approvazione all’omologazione confermando la precedente giurisprudenza e aprendo nuovi dubbi

Massimiliano Mancini

Abstract: Nonostante i tentativi del Governo di salvaguardare gli attuali strumenti di rilevazione del superamento dei limiti di velocità, la Corte di Cassazione il 15 aprile 2024 con la sentenza 10505 ha stabilito che le norme non consentono di ritenere equivalenti l’omologazione richiesta per i dispositivi di rilevamento automatico della velocità con la mera approvazione, lo scorso 5 febbraio 2025 con l’ordinanza 2857 ha ribaltato il proprio orientamento ritenendo sufficiente il certificato di taratura per equiparare gli effetti tecnici dell’approvazione a quelli dell’omologazione degli strumenti. Tuttavia sul piano giuridico non si afferma in alcun modo l’equipollenza tra approvazione e omologazione, confermando la precedente giurisprudenza, e inoltre la decisione si basa sull’affermazione dell’accertamento dell’omologazione svolto dal giudice di prima cure, asserzione che apre grossi dubbi non essendo ancora state definite le norme per tale procedura.

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PREMESSA

L’art. 142 c. 6 del Codice della Strada consente di accertare il superamento dei limiti di velocità attraverso strumenti “debitamente omologati che rilevino la velocità istantanea o media[1].

A tutt’oggi non esistono strumenti di misurazione della velocità omologati poiché non vi sono norme regolamentarie che stabiliscano le caratteristiche fondamentali o le prescrizioni  e quindi il Ministero dei lavori pubblici approva i prototipi degli strumenti di rilevazione automatica della velocità ai sensi degli art. 192 c. 3-4 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione al Codice della Strada[2].

Peraltro la questione della distizione tra omologazione e approvazione è resa ancora più equivoca dalla disposizione dell’art. 45 c. 6 del Codice della Strada che riferendosi ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione parla di “approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[3].

Nel 2015 la Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile – 18 giugno 2015, n. 113 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura“.

IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SUGLI STRUMENTI NON OMOLOGATI

Il 15 aprile 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha depositato la sentenza n.10505/2024 con la quale ha stabilito che le norme non consentono di ritenere equivalenti l’omologazione richiesta per i dispositivi di rilevamento automatico della velocità con la mera approvazione, poiché le due procedure hanno “natura e finalità” diverse. in particolare ha ossevato che: «l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.».

La Suprema Corte, in quanto giudice di sola legittimità, ha ricordato che: «l’art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea – sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità», concetto ribadito anche nelle norme tecniche laddove il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: «laddove disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconccibili).».

La stessa sentenza rilevava anche aspetti tecnici sostanziali tra approvazione e omologazione, dai quali ne consegue l’affidabilità dei rilievi degli strumenti, rilevando che: «L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corbe: cfr., da ultimo, cass. n. 14597/2021).».

LA NUOVA SENTENZA

Il 5 febbraio 2025 la seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza 2857/2025 , nel giudizio avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Sassari in data 11/08/2017 promosso dal conducente che aveva superato di oltre 60 km/h il limite di 90 km/h (sanzione di €.1658,00, decurtazione di 10 punti e sospensione per 6 mesi), confermando quanto già stabilito dal Giudice di Pace in prima istanza e dal Tribunale in appello, ha stabilito che “susistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali e che le certificazioni prodotte comprovavano, altresì, la corretta taratura dell’apparecchio, oltre che il suo regolare funzionamento”.

Quindi la Corte, ribaltando il precedente orientamento della sentenza n.10505/2024, ha ritenuto che sul piano tecnico la corretta taratura assolva a tutte le funzioni di certezza del rilevamento che implica il procedimento di omologazione, anche perché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 si richiede la certificazione della verifica periodica del corretto funzionamento che, nel caso di specie, era stata regolamente svolta.

Per queste ragioni il ricorso è stato ritenuto infondato e si è quindi deciso con ordinanza.

I DUBBI

Il nuovo orientamento dell’ordinanza 2857/2025 se sul piano tecnico sembra superare i rilievi formulati dalla precedente giurisprudenza della stessa Suprema Corte e in particolare dalla sentenza n.10505/2024, tuttavia sul piano giuridico essa appare confermata e la situazione si rende ulteriormente confusa. Infatti non si dice che l’approvazione sia equipollente all’omologazione ma piuttosto si tengono distinte le due procedure affermandosi al punto 3.1 delle ragioni della decisione che: “del resto l’opponente – oggi ricorrente – non aveva dimostrato che nessuna delle due autorizzazioni non si riferisse anche all’omologazione“, e questo passaggio non contraddice la precedente decisione della Suprema Corte di Cassazione del 15 aprile 2024.

Inoltre, proseguendo nello stesso periodo si afferma “rilevandosi, altresì, dalla sentenza qui impugnata che già il giudice di pace aveva accertato l’avvenuta omologazione” e questa affermazione sulla quale si basa la decisione apre grossi dubbi poiché, come si è già detto, allo stato nessuno strumento di rilevazione della velocità è omologato poiché non sono state ancora definite le norme regolamentarie per tale procedura.


NOTE:

[1] Codice della Strada, art. 142 (Limiti di velocità) «6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.».

[2] Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, art. 3 (Omologazione ed approvazione) «3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell’istanza.».

[3] Codice della Strada, art. 45 (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni) «6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.».

>> scarica l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione 2857 del 5 febbraio 2025 <<


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