La mancata prova della dinamica del sinistro esclude il concorso di colpa
Abstract: I Giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28662 del 3 ottobre 2022 hanno escluso la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale nel caso in cui sia stato impossibile ricostruirne la dinamica.
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La vicenda
L’attore agiva in giudizio contro il conducente, il proprietario e la società assicuratrice per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto mentre era alla guida del motociclo, di proprietà di omissis, entrato in collisione con il veicolo il cui conducente non aveva rispettato il segnale di stop. Il Tribunale e la Corte territoriale rigettavano il gravame ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando omissis era giunto in ospedale, oltre all’assenza di documentazione idonea. Inoltre non vi era stato l’intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell’occorso. Omissis ricorre per cassazione
La decisione
Gli Ermellini rigettano il ricorso escludendo la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale nel caso in cui sia stato impossibile ricostruirne la dinamica chiarendo che il giudice può ben rilevare d’ufficio la responsabilità di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito, di accoglimento parziale, dell’originaria domanda. Nel caso de quo, la Corte territoriale non si è limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l’accadimento; solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato, fatto noto, può presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. Inoltre la voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.
Conseguenze
lLa pronuncia della Corte di Cassazione che rischia di ribaltare l’oramai stazionaria presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2 codice civile
La disposizione codicistica citata sancisce una presunzione di colpa relativa, ossia operante fino a prova contraria, da parte di ciascuno dei conducenti nella produzione del danno.
In applicazione del principio del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà, pertanto, risarcire la metà dei danni subiti dall’altro e sopportare una equivalente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni, in egual misura.
Tale principio solidaristico è stato, tuttavia, abbandonato con la pronuncia in commento della Corte, la quale ha negato la sussistenza del concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, in mancanza di un’esatta ricostruzione della dinamica.
Nel caso di specie, il Collegio ha statuito: “solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti”.
La voluntas della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.
Un criterio di distribuzione della colpa che rischia di ribaltare gli oramai ordinari criteri di attribuzione di responsabilità.
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza n. 28662 del 3 ottobre 2022
RILEVATO CHE
xxxxxxxxx ricorre per la cassazione della sentenza n. 613-2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 25 marzo 2021, articolando un solo motivo; resiste con controricorso xxxxxxxx; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da xxxxxxxxx e xxxxxxxxx, rimasti intimati; il ricorrente espone di avere agito contro xxxxxxxxx e xxxxxxxxxx nonché xxxxxxxx, rispettivamente, conducente, proprietaria e assicuratrice di un’autovettura Fiat 500, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale avvenuto in Rutigliano, il 20 maggio 2010, mentre era alla guida del proprio motociclo piaggio Beverly, di proprietà di xxxxxxxxxxx, entrato in collisione con la Fiat 500 il cui conducente, xxxxxxxx, non aveva rispettato il segnale di stop; il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2188/18, rigettava la sua domanda; la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da xxxxxxxx che denunciava l’erroneità della pronuncia di prime cure per errata valutazione delle prove circa la dinamica del sinistro, il danno fisico e il nesso di causa, per l’ultronea richiesta di prova dei punti d’urto, per violazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ., per la mancata richiesta di concorsualità ex art. 2054 cod. civ., ha rigettato l’appello, ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando xxxxxxxxx era giunto in ospedale, oltre all’assenza di documentazione idonea: non vi era stato l’intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell’occorso; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che:
1) il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, secondo comma cod. civ, in riferimento all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso di dover ricorrere all’applicazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ; in particolare, la sentenza impugnata, come già riferito in narrativa, ha riscontrato gravi contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro e la mancanza di documentazione idonea ad operare una seria ricostruzione dell’accadimento sia sotto il profilo della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat 500 sia sotto il profilo della responsabilità concorsuale di quest’ultimo; secondo il ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un duplice errore:
- i) non aver applicato, pur essendovene i presupposti, la presunzione di corresponsabilità;
ii)) non averla applicata, nonostante la richiesta di parte; il motivo è infondato; osserva il Collegio che il giudice può rilevare d’ufficio la responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169); nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l’accadimento; solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento;
2) ne consegue il rigetto del ricorso;
3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
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