Impedire fisicamente al soggetto in sosta di poter uscire con il suo veicolo a causa di un altro in sosta irregolare non è solamente una violazione amministrativa
Abstract: La sosta dell’auto in doppia fila è vietata dall’art. 158 comma 2 lett. c) del Codice della strada, ed è punita con una sanzione amministrativa minima di 41,00 euro; ma la violazione di tale divieto può comportare inoltre l’addebito di diverse ipotesi di reato.
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Sono sempre più frequenti i fatti di cronaca, soprattutto delle città ad elevato traffico automobilistico, che ci mettono al corrente di condotte incivili e illegittime. Tra queste c’è l’odiato illecito amministrativo che viene contestato a chi sosta in doppia fila.
Ci sono cittadini insomma che, stanchi di cercare un parcheggio per la propria auto, non si fanno problemi a lasciarla in sosta accanto a un altro autoveicolo, impedendo a questo di uscire e intralciando il traffico.
Una condotta che, oltre ad essere estremante antipatica è vietata dall’art. 158 del Codice della strada che al comma 2, lett. c) vieta di sostare “in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli”.
Regola di condotta che, se violata, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 24,00 a 97,00 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 41,00 a 168,00 euro per i restanti veicoli.
Il fatto diventa ancora più grave quando tale condotta realizza un illecito penale.
Interruzione di un servizio pubblico sostare in doppia fila
Non sono mancate e non mancano ancora oggi pronunce di merito che condannano la condotta della sosta in doppia file come reato di interruzione di servizio pubblico.
Questo illecito penale, contemplato dall’art. 340 c.p e rubricato “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” punisce “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da uno cinque anni.”
Molto spesso infatti le auto in sosta in doppia fila bloccano letteralmente il passaggio di autobus e di tram, interrompendo in questo modo un servizio pubblico. Situazione che diventa ancora più grave se ad essere ostacolata è la circolazione di un’ambulanza.
Violenza privata impedire al conducente di un’altra auto di scendere
La sosta in doppia fila può configurare però anche il reato di violenza privata. Come affermato dalla Cassazione infatti “ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.”
Reato questo che si configura con la sosta in doppia fila dell’auto in quanto “il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione (allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo).”
Omicidio colposo la sosta in doppia fila con lo sportello aperto
La conseguenza più grave che può derivare dalla sosta in doppia fila dell’auto però è senza dubbio il reato di omicidio. La Cassazione al riguardo ha avuto il pregio infatti di chiarire che: “integra il reato di omicidio colposo il comportamento di chi, lasciando la propria auto in doppia fila (e per di più, con lo sportello aperto), provoca un incidente stradale mortale (in quel caso di un uomo che giungeva a bordo del suo ciclomotore).”
In questa ipotesi in particolare il reato è imputato a titolo di colpa specifica per la violazione di due norme:
- l’art. 157 comma 7 che vieta di aprire le porte di veicolo senza prima essersi assicurato che con questo gesto non si metta qualcuno in pericolo o non si crei intralcio;
- l’art. 158 c.p che impone durante la sosta l’adozione di tutte le cautele necessarie per impedire che si realizzi un sinistro stradale.
Lesioni colpose causate da sportello aperto dell’auto in doppia fila
Meno grave, ma sempre da stigmatizzare, la condotta di chi, sempre lasciando l’auto in doppia fila e aprendo lo sportello, provoca lesioni personali.
Lo ha sancito la Cassazione in una vicenda in cui una donna è stata ritenuta responsabile per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p perché con colpa, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia e nella violazione dell’art 157 del Codice della strada, aprendo la portiera della sua auto, parcheggiata in doppia fila, senza la prudenza necessaria e richiesta dalla norma, andava a urtare contro l’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia , provocandole lesioni consistenti nello specifico in “ansia post incidente stradale“.
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