La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima parte dell’articolo 73 del Codice Antimafia
Abstract: La Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 73 del Codice Antimafia, ha statuito che non commette più reato il soggetto destinatario di una misura definitiva di prevenzione personale che guida senza patente sospesa o revocata per violazione del Codice della Strada.
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Con la sentenza n. 116 del 5 giugno, depositata il 2 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 c.d. Codice Antimafia1 nella parte in cui prevede penalmente rilevante la condotta del soggetto che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guida senza patente. Ma vediamo in quali casi.
Come è noto, la guida senza patente è stata depenalizzata dal Legislatore nel 2016, dopo varie e altalenanti decisioni succedutesi nel corso del tempo2, ed è ora punita ai sensi dell’articolo 116 (ironia della sorte, in quanto la sentenza ha lo stesso numero) comma 15 del Codice della Strada, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 a 30.599 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 5.100 euro (3.750 euro entro i cinque giorni) e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Prima della decisione della Corte le uniche ipotesi di reato per guida senza patente erano sostanzialmente due: reiterazione biennale della stessa violazione3, ai sensi dell’articolo 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada4 e, appunto, la guida senza patente del soggetto sottoposto a provvedimento definitivo di prevenzione personale, ai sensi del citato articolo 73 Codice Antimafia5.
Ma veniamo ai fatti, per seguire, in estrema sintesi, il ragionamento che ha portato il giudice delle leggi a decidere per l’illegittimità costituzionale della norma del Codice Antimafia.
Il caso riguarda un conducente destinatario della misura dell’avviso orale emesso dal questore, regolarmente notificato nel 2017, che veniva sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la sospensione della patente di guida emessa dalla Prefettura nel 2019, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1.5 g/l.
Nel decidere sulla condotta del conducente il Tribunale di Nuoro sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato articolo. In particolare, il Tribunale di primo grado evidenziava che il principio di offensività del reato postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive. Non è infatti compatibile con il principio di offensività l’incriminazione di un mero status, anziché di una condotta. Ancora il giudice rimettente riteneva che la norma sarebbe viziata da irragionevolezza, giacché un medesimo fatto, la guida senza patente, rileva sotto l’aspetto penale soltanto per una particolare categoria di soggetti, ovvero quelli sottoposti a misura di prevenzione personale.
La Corte Costituzionale premette che, sul fronte del contrasto alla criminalità mafiosa, l’intervento legislativo di depenalizzazione della guida senza patente, di cui al d. lgs n. 8/2016, non ha inciso sull’articolo 73 Codice Antimafia che, in quanto norma speciale rispetto a quella del Codice della Strada, continua a prevedere una fattispecie distinta di reato contravvenzionale, punita con l’arresto da sei mesi a tre anni. Prosegue affermando che le misure di prevenzione personali hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati o, quanto meno, per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al contempo all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare una più efficace attività di controllo sul soggetto.
In sostanza, la previsione di una fattispecie penalmente rilevante contrasta con il principio di offensività quando ha come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta.
Secondo la Corte delle Leggi sia per il destinatario di una misura personale sia per tutti gli altri soggetti, deve essere previsto lo stesso trattamento giuridico quando questi vengano sorpresi alla guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del Codice della Strada, salva l’ipotesi della reiterazione biennale.
In conclusione, quindi, colui che, sottoposto ad una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida di un veicolo senza la patente di guida non commette il reato contravvenzionale previsto dal Codice Antimafia, se la patente sia stata revocata o sospesa a causa di precedenti violazioni del Codice della Strada. In sostanza resta penalmente rilevante la guida senza patente esclusivamente quando la stessa sia stata revocata o sospesa proprio come misura antimafia e contenuta nel provvedimento definitivo di misura di prevenzione personale. In caso contrario la condotta si punirà con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada.
NOTE
- rubricato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- con il nuovo Codice della Strada del 1992 la guida senza patente era considerata reato, confermando quanto già previsto dai due codici della strada precedenti del 1933 e del 1959; con il d. lgs. n. 507/1999 il reato veniva depenalizzato prevedendo la sanzione amministrativa di 4 milioni di lire, per poi tornare di rilievo penale con il D. L. n. 117/07, convertito con Legge n. 168/07, con la previsione di un’ammenda, lasciando amministrativa la fattispecie dell’articolo 124 del codice della strada, poi divenuta anch’essa di rilievo penale con il d. lgs. n. 59/2011; arriviamo poi all’attuale formulazione di fattispecie amministrativa, tranne la reiterazione biennale, come previsto dal d. lgs. n. 8/2016.
- per guida senza patente si intende mai conseguita, revocata con provvedimento prefettizio notificato, non rinnovata per mancanza di requisiti a seguito di visita medica, non valida per quella categoria fatti salvi i casi di cui all’articolo 116 comma 15-bis Codice della Strada.
- comma 15. “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”. – comma 17. “Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI”.
- articolo 73 Codice Antimafia – comma 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
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