Come ottenerlo, chi e come può utilizzarlo, come si controlla e quali sanzioni per gli abusi
Abstract: Il contrassegno europeo per disabili riconosce a tutti i cittadini europei dotati di specifici requisiti pari diritti di circolazione e parcheggio in ogni stato membro dell’Unione Europea. La novità, rispetto al precedente contrassegno per disabili in vigore fino al 2012, è rappresentata proprio dall’estensione dei diritti anche al di fuori del proprio Paese. Gli accordi internazionali e le raccomandazioni del Consiglio dell’UE 98/376/CE e 2008/205/CE hanno disposto che tutte le persone in possesso dei requisiti necessari per ottenere il contrassegno per disabili possano godere delle agevolazioni di mobilità e sosta necessarie per rendere la circolazione e il movimento con mezzi propri più accessibile. In questo contributo si approfondiscono tutti i dettagli.
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Il contrassegno disabili è una speciale autorizzazione che viene rilasciata dal Comune di residenza, in particolare dal sindaco.
Il permesso di parcheggio per disabili non consente solo la sosta di un veicolo nelle zone dedicate, ma prevede anche la deroga di alcune prescrizioni di legge sulla circolazione.
Il contrassegno ha solitamente una validità di 5 anni, ma può anche essere rilasciato a tempo determinato in caso di invalidità temporanee.
Una volta scaduto, il contrassegno per invalidi può essere rinnovato con una semplice procedura.
Rilascio
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno disabili europeo, valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il contrassegno europeo è strettamente personale e non cedibile a terzi. Può essere utilizzato soltanto per il trasporto della persona che ne ha diritto, ma non è vincolato ad uno specifico veicolo.
Per ottenere il contrassegno invalidi i requisiti rimangono quelli della vecchia versione.
Il rilascio del contrassegno disabili temporaneo o definitivo prevede che si disponga della certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dimostrante la capacità di deambulazione ridotta o impedita, oppure la cecità totale. Per richiedere il contrassegno disabili si deve presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica di disabilità.
Il contrassegno per disabili può essere rilasciato con una validità inferiore ai 5 anni anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione in seguito a infortunio o per altre cause. La legge consente il rilascio del permesso temporaneo anche a persone con totale assenza di autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua. In questi casi il contrassegno serve a facilitare il trasporto in ospedali o luoghi di cura. È questo il caso di persone con patologie gravi che necessitano di dialisi o cure chemioterapiche.
In ogni caso il contrassegno è valido solo per il trasporto della persona con disabilità temporanea o permanente e deve essere sempre esposto in originale e ben visibile sul parabrezza del veicolo utilizzato.
Rinnovo
Per il rinnovo del contrassegno disabili definitivo, quello con durata quinquennale, basta inviare al Comune di residenza un certificato medico che attesti il persistere della condizione di disabilità.
Per rinnovare il contrassegno disabili temporaneo l’iter burocratico è molto simile: occorre inviare un certificato medico che attesti lo stato temporaneo di disabilità e ne indichi i tempi di validità.
Nel caso in cui il contrassegno disabili sia scaduto da più di 90 giorni, la procedura per ottenerlo è la stessa del primo rilascio.
Per il rinnovo del contrassegno disabili, in ogni caso, bisogna presentare al Comune di residenza una specifica domanda, allegando la certificazione Medica e il vecchio contrassegno in originale. Non ci sono costi previsti per il rilascio, né per il rinnovo del contrassegno disabili definitivo.
Per quanto riguarda il contrassegno temporaneo, tuttavia, è previsto il pagamento di una marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.
A marzo del 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che, alla pari degli altri documenti di identità e di riconoscimento, la scadenza del contrassegno definitivo deve coincidere con la data di nascita del titolare.
Duplicato per furto o smarrimento
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno disabili per furto o smarrimento. In questo caso va presentata la relativa domanda al Comune di residenza, allegando anche la denuncia fatta alle Autorità di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale.
Come si utilizza
Il contrassegno per invalidi prevede numerosi diritti che mettono a riparo il titolare da contravvenzioni e limitazioni capaci di ostacolare l’accessibilità alla circolazione.
Il contrassegno disabili consente di circolare nelle zone a traffico limitato, le cosiddette Ztl, ma anche in quelle a traffico controllato, definite Ztc.
Grazie al permesso per disabili si può anche circolare nelle aree pedonali urbane (Apu), nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi ed anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione.
È bene ricordare che le modalità di accesso nelle zone Ztl possono variare da Comune a Comune.
Il contrassegno invalidi consente inoltre di parcheggiare il proprio veicolo negli spazi riservati ai disabili, nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di orario e senza dover esporre il disco orario. Si può parcheggiare gratuitamente nelle zone di sosta a pagamento, nelle zone a traffico limitato, controllato, nelle Apu e in caso di blocco, limitazione o sospensione della circolazione. La sosta è anche consentita nelle aree di limitazione o divieto di parcheggio, purché non ostacoli la circolazione degli altri veicoli.
Giurisprudenza
Contrassegno invalidi scaduto e multa Ztl
Un automobilista viene multato per circolazione con contrassegno invalidi scaduto. In particolare, il proprietario del veicolo ha ricevuto diversi verbali per passaggio nelle Ztl, passaggio che gli era consentito proprio in forza del suddetto permesso. Senonché il Comune non lo avrebbe mai avvisato dell’intervenuta scadenza del pass.
L’automobilista si chiede pertanto se tale operato sia legittimo e se, in caso negativo, sia possibile fare ricorso al giudice per annullare le contravvenzioni stradali.
A spiegare la corretta interpretazione della legge, per il caso di circolazione con contrassegno invalidi scaduto, è stata più volte la giurisprudenza della Cassazione[1].
Secondo la Corte il contrassegno invalidi scaduti non consente né di circolare nelle Ztl, né di parcheggiare sulle strisce gialle. E ciò vale sia per il contrassegno disabili definitivo (che vale per cinque anni al termine dei quali deve essere rinnovato), sia per il contrassegno disabili temporaneo (che è di durata inferiore a cinque anni e di solito è collegato a un problema di deambulazione temporaneo).
Sul Comune non grava, per legge, alcun obbligo di comunicazione della scadenza del pass invalidi. Pertanto, le multe elevate con il permesso scaduto sono legittime.
Secondo la Corte non è neanche possibile parlare di buona fede dell’automobilista che, pur titolare del diritto al pass perché effettivamente portatore di handicap, non si sia accordo involontariamente della sua scadenza. Si tratta di una negligenza non scusabile rispetto all’obbligo del tempestivo rinnovo del permesso che grava anche su chi ha una disabilità. Questa visione non può essere messa in discussione neanche dalla constatazione che l’automobilista si attivi immediatamente appena resosi conto che il permesso sia scaduto.
Il possessore del contrassegno invalidi può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio[2].
Si può parcheggiare nell’area invalidi se il disabile non è presente?
Non si può parcheggiare in uno spazio riservato agli invalidi, anche se muniti del pass, se all’interno dell’auto non è presente la persona portatrice di handicap.
A riguardo la Cassazione ha detto[3]: «La sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto di una persona alla quale il relativo contrassegno sia stato rilasciato, rientra nella previsione dell’art. 158 Codice della strada (nella specie, la Corte ha ritenuto valida la sanzione elevata al guidatore, atteso che nel verbale era stata constatata l’assenza sul posto della titolare dell’autorizzazione)».
Si può parcheggiare con il contrassegno invalidi in divieto di sosta?
Il contrassegno invalidi non consente di parcheggiare neanche in zona di divieto di sosta, per quanto non sia di ostacolo alla circolazione. Conta non l’effettivo pregiudizio al traffico ma la valutazione fatta a monte dal Comune.
A riguardo la Cassazione ha affermato il seguente principio [4]: «Deve essere disattesa l’interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. 503/1996 secondo cui il titolare di un contrassegno per invalidi possa dirsi legittimato, tra l’altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell’ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un’ulteriore autorizzazione sindacale. Nel ritenere di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità, con l’unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, si omette di considerare che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l’autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia, come appare esservi stato nella fattispecie, un divieto permanente alla sosta, questo sta a significare che in quello spazio l’autorità amministrativa ritiene esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione vuole eliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa, che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento, seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito».
Esposizione contrassegno invalidi
Non basta avere il contrassegno invalidi: questo deve essere anche chiaramente esposto. Se non visibile, la multa è legittima.
Lo ha detto la Cassazione che ha affermato il seguente principio [5]: «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi”, presuppone non solo la titolarità, ma anche l’effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l’autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all’art. 158 del codice della strada».
Fotocopia contrassegno invalidi
Non si può esporre una copia del contrassegno invalidi, neanche se l’agente è titolare del pass originale. L’uso del documento falso costituisce reato di uso di un atto falso [6].
NOTE:
[1] Cass. ord. n. 30483/19.
[2] Cass sent. n. 21320/2017.
[3] Cass. sent. n. 8479/2012.
[4] Cass. sent. n. 258/2014.
[5] Cass. sent. n. 12625/2019.
[6] Cass. sent. n. 13925/2017.
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