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DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO. QUALI SONO LE DIFFERENZE?, Luigi De Simone

La Cassazione fa un pò di chiarezza (sentenza n. 36756/2024)

Luigi De Simone

AbstractLa Corte di Cassazione, con una recente sentenza, si è pronunciata sulla maggiore gravità del delitto di danneggiamento rispetto alle fattispecie, pur lesive della sfera patrimoniale altrui, più lievi del deturpamento e dell’imbrattamento.

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La Corte di Cassazione1, nell’ambito di una vicenda che vedeva condannato un cittadino italiano per il delitto di danneggiamento, ex articolo 635 codice penale2, affrontava la questione della differenza della predetta fattispecie con quelle di deturpamento o imbrattamento, ex articolo 639 codice penale3, che condividono con la prima fattispecie l’oggettività giuridica e la medesima menomazione della sfera patrimoniale dell’offeso, ma in termini molto più lievi.

Infatti, per queste ultime fattispecie, deve sussistere un danno estetico facilmente e radicalmente eliminabile, mentre è necessario un danno permanente, per la configurabilità della prima fattispecie, che ovviamente prevede sanzioni penali molto più gravi (l’ipotesi base è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre il caso di deturpamento prevede “soltanto” la sanzione penale pecuniaria della multa fino a 309 euro).

Analizziamo i fatti accaduti: l’imputato, per aver danneggiato con dei graffi il portone in legno di un condominio, veniva condannato nel 2023 dal Tribunale di Rieti per il delitto di danneggiamento. Condanna poi sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello romana ad inizio 2024.

Il condannato proponeva ricorso in Cassazione per cinque motivi.

In particolare con il primo motivo chiedeva l’assoluzione eccependo la violazione di legge, sostenendo che i graffi procurati non comportavano un deterioramento del bene, presupposto invece richiesto per la configurabilità della fattispecie, mentre con il terzo motivo richiedeva, ovviamente in subordine, la riqualificazione della fattispecie in quella prevista dal già citato articolo 639 codice penale, relativo al deturpamento, che sostanzialmente consiste nell’alterazione, comunque eliminabile e non irreversibile, della cosa altrui.

La Suprema Corte accoglieva i due motivi appena citati, perché, secondo i Giudici, il delitto di danneggiamento si distingue dal delitto di deturpamento in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui, che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore  o ne impedisce parzialmente l’uso, dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio non agevole, mentre il delitto di deturpamento produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della cosa altrui, che necessita di un intervento di facile realizzazione, come effettivamente richiesto nel caso de quo, che si concretizzata nella semplice sostituzione del pannello in legno graffiato, secondo le comuni massime di esperienza di qualsiasi falegname e, quindi, senza produrre una diminuzione della funzionalità del portone di ingresso.

In effetti la condotta tipica del delitto di danneggiamento prevista dal Legislatore può consistere nel “distruggere”, ovvero nell’annientare la cosa nella sua funzione vitale, nel “disperderla”, ovvero nel farla uscire definitivamente dalla diponibilità del possessore legittimo, nel “deteriorarla”, ovvero nel provocare una diminuzione della sua funzione vitale o nel “renderla inservibile”, ovvero renderla inidonea a svolgere la sua funzione vitale per un tempo apprezzabile, ma senza distruggerla, disperderla o deteriorarla. Da questo assunto appare abbastanza scontato l’esito del ricorso in Cassazione proposto dal condannato nei due gradi di giudizio.

Per concludere occorre anche evidenziare che, tra gli altri motivi di ricorso,  il condannato richiedeva, inoltre, l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis codice penale4, ma i Giudici di legittimità non hanno potuto statuire sul punto in quanto richiesto per la prima volta, ma mai nei due precedenti gradi di giudizio.


NOTE

  1. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 36756 del 9 luglio 2024 e depositata il 2 ottobre 2024.
  2. Articolo 635 c.p. (Danneggiamento) il cui comma 1 recita testualmente: “Chiunque distruggedisperdedeteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. (omissis); trattasi articolo recentemente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) e successivamente dal D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
  3. Articolo 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) il cui comma 1 recita testualmente:  “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309”. (Omissis).
  4. Articolo 131-bis codice penale rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

 

 


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