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LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA LASCIATA DAL GOVERNO USCENTE, Domenico Carola

I contenuti della riforma del processo civile in linea con gli obiettivi del PNNR che attende il prossimo Governo

di Domenico Carola

Abstract: nell’adunanza del 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in esame preliminare, il decreto legislativo che si pone la finalità di semplificare, razionalizzare e accelerare il processo civile, unitamente a quello di riforma dell’Ufficio per il Processo, in linea con gli obiettivi del PNRR.

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I contenuti della riforma

1.L’ambito di operatività e gli obiettivi

Il primo tra i decreti legislativi approvati risulta in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Come previsto dalla medesima legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina di:

  • processo civile di cognizione,
  • processo di esecuzione,
  • procedimenti speciali,
  • strumenti alternativi di composizione delle controversie,

mediante interventi su:

  • codice di procedura civile,
  • codice civile,
  • codice penale,
  • codice di procedura penale,
  • numerose leggi speciali,

in funzione degli obiettivi di:

  • semplificazione,
  • speditezza,
  • razionalizzazione del processo civile,

ma anche:

  • nel rispetto della garanzia del contraddittorio,
  • attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

2.Il settore ADR

Il testo interviene sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato:

  • per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega, rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola alle controversie che investono rapporti di durata e data attuazione agli ulteriori principi (comma 4, l. n. 206/2021) relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l’aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi;
  • per la negoziazione assistita, la stessa è stata valorizzata riconoscendone l’esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti.

Sempre nell’ambito della negoziazione assistita è stata poi introdotta la previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale;

  • in merito all’arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo solo al processo ordinario di cognizione, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.

3.Gli interventi sul giudizio di primo grado

Il testo contempla molteplici interventi relativi all’assetto del giudizio di primo grado, come ad esempio la ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con:

  • rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace,
  • riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale.

Si è intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, per perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, tramite le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

La scansione dell’iter giudiziale è stata semplificata, sopprimendo alcune udienze:

  • quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio,
  • quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l’udienza per l’assunzione delle prove.

Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione.

4.La semplificazione dei procedimenti

Il testo ha anche inteso realizzare la semplificazione dei procedimenti attraverso:

  • il rafforzamento del procedimento sommario di cognizione denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un’attività istruttoria non complessa;
  • l’introduzione di provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l’esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3), c.p.c

5.Impugnazioni

La riforma contiene plurimi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni:

  • per il giudizio di appello è stata prevista, inter alia, una rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell’attuale disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni, prevedendo per l’appello che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.;
  • per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;
  • è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.

6.Il settore famiglia

Rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia: in attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è inteso realizzare un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie, con alcune specifiche eccezioni.

Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

7.Le norme “trasversali”

La riforma introduce norme definite come “trasversali” dalla relazione illustrativa, occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia.

A tal fine, nella generale finalità di aumentare la digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare:

  • gli strumenti informatici,
  • le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l’estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione,
  • la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato,
  • la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. a trattazione scritta, dallo scambio di note.

8.Il rafforzamento dell’Ufficio per il Processo

Viene valorizzata la figura la composizione dell’ufficio per il processo, incaricato del necessario supporto al giudice che dovrà decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa e diversamente articolato avanti al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione (in relazione alle specificità proprie dei giudizi che si svolgono avanti ai singoli organi giudiziari), demandando l’opera a ulteriore decreto legislativo parimenti approvato, in esame preliminare, nella seduta del 28 luglio.

9.I principi rafforzati

Il testo in disamina si caratterizza anche per aver posto l’accento sulla dimensione valoriale del processo, sottolineando il ruolo fondamentale di alcuni principi, quali quelli:

o della chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice,

o della collaborazione tra le parti e il giudice

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