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Diritto Domenico Carola NOTIZIE

IN ANTEPRIMA IL DECRETO INFRASTRUTTURE BIS Domenico Carola

Il testo appena approvato, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, delle ultime modifiche normative sulla mobilità elettrica in attuazione del PNRR

Abstract: Il testo in anteprima assoluta del nuovo “decreto infrastrutture” aprovato ieri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le ultime novità che entreranno in vigore a breve, modificando anche il CdS, sullo sviluppo della mobilità elettrica, prevedendo diversi interventi urgenti sulla mobilità sostenibile, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

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di Domenico Carola

 

Il decreto-legge completa il lavoro avviato con il decreto-legge 121/2021, sullo sviluppo della mobilità elettrica, prevedendo diversi interventi urgenti sulla mobilità sostenibile, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Infatti:

  • viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio vengono ricomprese nelle “pertinenze di servizio”;
  • nella classificazione dei veicoli vengono inseriti i velocipedi elettrici (biciclette e monopattini);
  • per accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, soprattutto quello delle merci nell’ultimo miglio, viene permesso ai titolari di patenti B di guidare un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 4,25 tonnellate (anziché fino a 3,5 tonnellate).

La differenza di massa deve essere riconducibile esclusivamente al peso delle batterie e non può determinare un aumento della capacità di carico;

  • le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse sono equiparate a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino).

Sono previste sanzioni specifiche per chi manomette le biciclette a pedalata assistita e le utilizza.

Aumento della sicurezza stradale e della mobilità delle persone con disabilità

  • In base alle nuove norme previste nel decreto-legge, nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare deve superare positivamente una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare il permanere dell’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame di teoria. In caso di mancata partecipazione alla prova pratica la patente viene revocata.
  • Per favorire la mobilità delle persone con disabilità, viene stabilito che le macchine elettriche a loro uso possono circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle aree pedonali.

Semplificazione riguardanti le patenti di guida, il rilascio di certificati e le pratiche relative alla nautica da diporto.

  • Grazie ai processi di digitalizzazione in atto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, non sarà più inviato per posta ai possessori di ciclomotori che cambiano residenza il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione, come già avviene per i proprietari di auto, in quanto l’aggiornamento della residenza viene realizzato in modo automatico nell’archivio nazionale dei veicoli.
  • Inoltre, al fine di velocizzare le pratiche per il rilascio della patente di guida, per le abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale, si prevede che gli esami possano essere effettuati, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale e di una verifica di qualità, da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e non solo di quelli dell’ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

…omissis

ARTICOLO 7 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali)

  1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell’utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “manufatti per il rifornimento” sono inserite le seguenti: “e la ricarica dei veicoli”;

2) al comma 5, dopo le parole: “da aree di servizio” sono inserite le seguenti: “, da aree per la ricarica dei veicoli,”;

3) al comma 5-bis, dopo le parole: “dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti” sono inserite le seguenti: “, delle norme che disciplinano l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica”;

b) all’articolo 47;

al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti: “

categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui 12 massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

– categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria;

– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;”;

c) all’articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole “potenza nominale continua massima di 0,25 KW” sono inserite le seguenti: “, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,”;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.”;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97. 2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.”.

d) all’articolo 97, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell’archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o ad uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.”;

e) all’articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di 13 guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;”;

f) all’articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.”;

g) all’articolo 126:

1) al comma 8, le parole “La validità” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità” e le parole “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “Dipartimento per la mobilità sostenibile”;

2) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: “8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre ed almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all’esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell’esperimento, la patente è revocata.”;

3) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.”;

4) al comma 10, dopo le parole: “Direzione generale per la motorizzazione” sono inserite le seguenti: “per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione” e le parole “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la mobilità sostenibile”;

5) al comma 10-bis, le parole: le parole “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la mobilità sostenibile” e le parole “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

h) all’articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.”.

  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.
  2. All’articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di ventiquattro mesi”.

…omissis

ARTICOLO 12 (Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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