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LE NOVITÀ PER IL CODICE DELLA STRADA NEL DECRETO INFRASTRUTTURE BIS, Domenico Carola

Approvata dal Senato la legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza e sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile e grandi eventi

Abstract: L’analisi delle novità apportate al Codice della Strada dalla legge di conversione del c.d. decreto infrastrutture bis, approvato con modificazioni dal Senato e ora passato alla Camera con un testo blindato da approvare in pochi giorni data l’imminente scadenza del decreto-legge del 16 giugno u.s., che era già stato illustrato in anteprima, e attualmente in vigore ancora per poco. Tante interessanti novità, anche se non tutte quelle che ci si aspettava, in particolare sullo sviluppo della mobilità elettrica, prevedendo diversi interventi urgenti sulla mobilità sostenibile, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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di Domenico Carola

Con 140 voti favorevoli, 4 contrari e 12 astensioni, l’Assemblea del Senato, il 28 luglio, ha approvato con modifiche il disegno di legge n.2646, di conversione del decreto-legge n. 68/2022, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, ma con un testo blindato in considerazione dell’imminente scadenza del decreto-legge, prevista prima del 15 agosto p.v.

Rebus sic stantibus quanto approvato nel primo ramo del Parlamento sarà legge dello Stato ed entrerà in vigore a cavallo della settimana tra il 10 e 15 agosto.

All’art. 7 del decreto in commento, erano previste una serie di modifiche al Codice della strada, ma con una serie di emendamenti approvati dalla Commissione Lavori Pubblici, si sono ampliate le variazioni alle norme senza però incidere sui principali temi legati alla sicurezza stradale, come la distrazione alla guida e lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti e ulteriori limitazioni alla guida per i neopatentati, il c.d.  “emendamento Edoardo” dal nome del ragazzo 17enne, morto in un incidente stradale che voleva prescrivere il divieto per i neopatentati di “guidare con più di un passeggero dalla mezzanotte alle cinque del mattino, con l’obiettivo di fermare le stragi in auto del fine settimana.

Allora confrontiamoci con le principali novità, che emergono da una prima lettura degli atti parlamentari:

1) INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DEI COMUNI CHE POTRANNO INTRODURRE IL PAGAMENTO PER ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L’art. 7 del Codice della strada rubricato “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, al comma 9, ultimo periodo, dove si prevede che: «i comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”, viene anteposto che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi». Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2) MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI SAGOMA LIMITE

Con il testo approvato al Senato, si modifica l’art. 61 in materia di lunghezza totale: «I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione della normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al successivo comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o complesso di veicoli privi di tali dispositivi».

3) PATENTE CAT. B E CATEGORIE VEICOLI ABILITATI

Vengono introdotte le seguenti modifiche relative ai veicoli da poter guidare con il possesso della patente categoria “B”:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4.250 kg. Qualora tale combinazione superi 3.500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni.

4) AUTOSCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE

Introdotta modifica all’art. 123 comma 7, a cui si aggiunge la specifica previsione che: «il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Dicembre 2006 concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida».

5) PROCEDURA ATTIVAZIONE AUTOSCUOLE E VERIFICHE SU DISPONIBILITA’ PARCO VEICOLARE

Sostituito il testo dell’art. 123 comma 7-bis che ora prevede come: «l‘avvio di attività di un’autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività 3 ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il Comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare di cui al comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli di cui all’articolo 226, commi 5, 6 e 7».

6) ESPERIMENTO DI GUIDA NON SUPERATO – MODIFICHE ALL’ART. 126

Viene modificato il comma 8-ter dell’art. 126: «In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile».

7) MODIFICHE ALL’ART. 167 IN MATERIA DI TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E RILEVAMENTO MASSA DEI VEICOLI

Molte le novità introdotte da questo emendamento approvato al Senato:

  1. a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato

  1. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t; b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t.».

  1. c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.».

  1. d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza, non superi rispettivamente il cinque, quindici, venticinque per cento, oppure superi il venticinque per cento della massa complessiva.»

  1. e) al comma 3-bis il numero «15» è sostituito dal seguente «10».
  2. f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un 4 articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.»

  1. g) al comma 10 la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «cinque».
  2. h) al comma 10-bis le parole «valore minimo fra il 20 per cento e il 10» sono sostituite dal seguente numero «5».
  3. i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.»

  1. l) al comma 12 dopo le parole «strumenti di pesa» sono aggiunte le seguenti «di tipo statico».
  2. m) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.»

8) NUOVO ARTICOLO CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI ILLECITI REITERATI E RELATIVE SANZIONI

Viene introdotto, con conseguenze impattanti per gli organi di polizia stradale ma certamente apprezzate dai cittadini, il nuovo art. 198-bis del Codice della strada che così dispone:

«Art. 198-bis (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni)

  1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
  2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
  3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l’organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole.
  5. In deroga all’articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro centro giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 5. Qualora nei termini indicati dall’articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, nel suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l’integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.
  6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
  7. L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro cento venti giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza è corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o comando cui la stessa è presentata. L’archiviazione è disposta dal responsabile dell’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato la violazione».

9) RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO

Introdotta modifica anche all’art. 203 del CDS, con un nuovo comma

«3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell’accertamento compiuto e della somma da pagare sono inserite nell’archivio di cui al comma 2 quater dell’articolo 201 e la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni».

Queste le principali novità per il codice della strada, sulle quali faremo un approfondimento ad approvazione definitiva entro il 10 agosto.

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