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LA DEMOLIZIONE DEL PATRIARCATO NEL COGNOME E I RISCHI DI MOLTIPLICAZIONE DEGLI STESSI, Domenico Carola

Nell’inerzia del parlamento provvede la Corte Costituzionale (Sentenza 131 del 27 aprile – 31 maggio 2022), stabilendo che i figli potranno avere il cognome del padre, della madre o di entrambi con il rischio di averne troppi e diversi tra fratelli

Abstract: La Corte Costituzionale, proseguendo la demolizione del patriarcato nell’attribuzione dei cognomi, come già aveva fatto con precedenti provvedimenti, ha dichiarato illegittime le norme che attribuivano ai figli  in modo automatico il cognome paterno, quindi i genitori potranno scegliere liberamente quali dei loro cognomi attribuire a ogni figlio, se il parlamento non interverrà disciplinando con legge la materia, il cognomi potranno crescere esponenzialmente ad ogni generazione e i figli degli stessi genitori potranno averne di diversi.  

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di Domenico Carola

 

La Corte Costituzionale ha depositato il 31 maggio 2022 (G.U. Corte Costituzionale 22 del 1 giugno 2022) le motivazioni della clamorosa sentenza annunciata il 27 aprile 2022 secondo la quale i figli prenderanno il cognome di entrambi i genitori.

Si tratta di una svolta nel nostro ordinbamento, vediamo quali sono le regole per il doppio cognome ai figli.

In ottemperanza alle recenti decisioni della Corte Costituzionale, ai bambini al momento della nascita dovrà essere dato il cognome del padre e il cognome della madre.

Spetterà ai genitori a stabilire in quale ordine, se prima quello del papà e poi quello della mamma o viceversa.

La Consulta ha affermato che i genitori potrebbero anche decidere di dare al figlio esclusivamente il cognome della madre oppure quello del padre, come sinora è stato fatto.

In questo modo, anche il cognome, come il nome, lo dovranno decidere i genitori, con l’unico limite di non potere inventare un cognome a loro piacimento.

Rappresenta una sorta di punto di non ritorno segnato dalla Corte e il  Parlamento dovrà partire da qui per regolare alcuni aspetti e sciogliere dei nodi, come quello relativo alla possibilità, per i cognomi composti, di utilizzare unicamente una parte o la trasmissione dell’intero cognome alla generazione successiva.

Illegittimo dare ai figli unicamente il cognome paterno

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che attribuivano ai figli  in modo automatico il cognome paterno e, in particolare, l’articolo 262 del codice civile [1] nella parte nella quale prevede, in relazione all’ipotesi del riconoscimento effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che debba assumere i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire esclusivamente il cognome di uno di loro.

Secondo la Consulta, questo “si traduce nell’invisibilità della madre” ed esprime “una diseguaglianza tra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio”

L’antico retaggio patriarcale rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione e anche del principio solidaristico espresso dall’articolo 2 della Carta costituzionale, e anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 8 e 14 CEDU in relazione all’art. 117 Cost.).

I cambiamenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Con la presa di posizione da parte della Corte Costituzionale i genitori potranno attribuire al piccolo nato entrambi i cognomi, nell’ordine da loro stessi concordato, vale a dire, prima quello del padre e poi quello della madre, o viceversa, oppure potranno decidere, sempre di comune accordo, di dare al figlio un unico cognome, che potrà essere quello paterno o quello materno.

Ad esempio, il neonato Paolo, figlio di Mario Bianchi e Anna Neri, si potrà chiamare Paolo Bianchi, Paolo Bianchi Neri, Paolo Neri o Paolo Neri Bianchi.

Se non si dovesse arrivare a redigere un accordo, spetterà al giudice a stabilire quale, o quali, cognomi dei genitori attribuire al figlio.

Un caso simile è stato deciso dal Tribunale di Pesaro, però ancora non esiste una legge apposita per disciplinare situazioni del genere, per questo la Consulta, con la finalità di evitare un pericoloso vuoto normativo, ne ha auspicato l’urgente introduzione.

La possibilità di avere cognomi multipli

La Corte Costituzionale ha auspicato una tempestiva presa di posizione del legislatore, al fine di impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che andrebbe a ledere la funzione di identità del cognome.

La Corte vuole evitare il rischio che con il passare delle generazioni i cognomi progrediscano in modo esponenziale (2, 4, 8, 16, 32, 64 e via di seguito).

A questo proposito si renderà necessaria una legge per mettere un limite ai cognomi multipli, fissando un massimo e stabilendo, ad esempio, che un figlio non possa avere più di due cognomi.

Nel frattempo la Consulta ha suggerito che, se un genitore ha un doppio cognome, per trasmetterlo al figlio dovrebbe scegliere quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non scelgano di attribuire il doppio cognome di uno di loro, risolvendo in questo caso subito la questione.

Non deve essere neanche trascurato “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso da quello di fratelli e sorelle”, perché questo compromettere la sua “identità familiare”.

In relazione a questo, i giudici costituzionali consigliano che si possa riuscire a stabilire “che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia”.

L’entrata in vigore delle recenti regole

La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sull’attribuzione del cognome paterno al figlio avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

Le regole si dovranno applicare ai casi nei quali ai figli non sia stato ancora assegnato il cognome, mentre coloro ai quali sia stato attribuito potranno presentare richiesta di modifica dello stesso.

NOTE:

[1] Codice Civile, art. 262 (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) ” 1.Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. […omissis…]”

 

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