Il giudice del dibattimento assolve anche le funzioni del giudice per le indagini preliminari nei giudizi direttissimi
Abstract: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 49330 del 28/12/2022, ha stabilito che il giudice competente per la convalida del sequestro preventivo, disposta d’urgenza dalla polizia giudiziaria è il giudice del dibattimento e poiché non si può pretendere che vi provveda una fase anteriore – l’udienza preliminare – che è esaurita con l’avvenuto esercizio dell’azione penale nel giudizio direttissimo.
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La Corte di Cassazione è stata chiamata in causa da un Procuratore della Repubblica che ha ricorso avverso l’Ordinanza emessa dal Tribunale che, in sede di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo, non ha convalidato il sequestro preventivo di una somma di denaro disposto dalla polizia giudiziaria nei confronti di un arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Gli Ermellini, con la sentenza della IV sezione penale n. 49330 del 28/12/2022, annullando senza rinvio la decisione impugnata (con ragione) dal Procuratore, hanno statuito che in tema di sequestro preventivo, ove si proceda con giudizio direttissimo, il giudice competente per la convalida della misura, disposta d’urgenza dalla polizia giudiziaria ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non è il giudice per le indagini preliminari, ma il giudice del dibattimento e che è affetto da abnormità il provvedimento con cui quest’ultimo dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, posto che tale errata statuizione determina la stasi del procedimento in relazione alla necessaria convalida del vincolo reale adottato d’urgenza e la sua regressione ad una fase anteriore e già esaurita con l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
Prima di affrontare il fatto storico, che ha dato vita a questa querelle tra poteri giudiziari, occorre fare alcune premesse per meglio individuare la questione.
Il giudizio direttissimo, appartenente ai riti c.d. speciali, è regolato dagli artt. 449 e ss. c.p.p. Il predetto giudizio speciale viene richiesto dal Pubblico Ministero con il rinvio a giudizio; in linea generale si procede mediante il suddetto rito quando il soggetto viene colto in flagranza di reato o quando confessa le proprie responsabilità. In caso di richiesta del giudizio direttissimo, il soggetto arrestato dovrà essere presentato al giudice competente entro le quarantotto ore successive.
Infine, in udienza, il giudice del dibattimento informerà l’imputato della facoltà di poter richiedere il rito abbreviato o il patteggiamento, o un termine congruo per predisporre la propria difesa.
Il sequestro preventivo, invece, è una misura cautelare reale regolata dagli artt. 321 e ss c.p.p., emessa quando la disponibilità del bene oggetto del sequestro è collegato al reato contestato o qualora integrasse la realizzazione di ulteriori reati.
La richiesta di sequestro preventivo è iniziativa del PM, seguita dalla convalida del giudice, oppure, in casi di particolare necessità ed urgenza, questa potrà essere disposta anche dal PM mediante decreto motivato e successivamente convalidata dal giudice entro dieci giorni; per i medesimi motivi, di necessità ed urgenza, potrà essere disposta anche dalla polizia giudiziaria che dovrà darne comunicazione al PM, entro le successive 48 ore, per la successiva convalida.
Dopo queste brevi premesse affrontiamo il caso in concreto.
Il Procuratore della Repubblica di Grosseto ricorreva in Cassazione avverso l’Ordinanza con cui il Tribunale, in sede di convalida e contestuale giudizio direttissimo, non si esprimeva sulla convalida
del sequestro preventivo, dichiarandosi non competente (indicando competente il GIP) e, nel contempo, rigettava la contestuale richiesta di confisca di 290 euro, in quanto non era stato provato il nesso tra la somma di denaro e l’attività illecita.
Due erano i motivi di ricorso.
Il primo era fondato sul fatto che il giudice competente, secondo il Procuratore, non poteva non essere il giudice del dibattimento (dichiaratosi invece incompetente), essendo stata esercitata l’azione penale con la richiesta del giudizio direttissimo.
Con il secondo motivo il Procuratore, visto i numerosi precedenti dell’imputato, riteneva non altrimenti giustificabile il possesso della somma di denaro se non come provento dell’attività di illecita detenzione di stupefacenti.
Con il primo motivo la Cassazione ha affrontato due questioni, ovvero la competenza a decidere sulla convalida del sequestro preventivo della somma di denaro e, soprattutto, se era ravvisabile l’abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere emanato dal Tribunale, presupposto per il ricorso in Cassazione, poi effettivamente presentato dal Procuratore della Repubblica.
Citando una copiosa giurisprudenza delle SS.UU.1 la S.C. ha ritenuto il provvedimento impugnato abnorme anche per il fatto che la “non” pronuncia ha causato una stasi del procedimento e, addirittura, una regressione dello stesso, in relazione al potere di convalida, ad una fase antecedente e già esaurita del procedimento stesso (fase delle indagini preliminari).
Per tale motivo annullava senza rinvio il provvedimento di non luogo a provvedere da parte del Tribunale, in merito alla richiesta di convalida del sequestro d’urgenza, ritenendolo invece, per le motivazioni predette, competente a decidere anche sul sequestro operato.
Per completezza si evidenzia che il secondo motivo del ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto bisognava ricorrere in appello, ex art. 322 bis ccp2.
NOTE
- Tra cui la sentenza n. 10728 del 16/12/2021 e la sentenza n. 20569 del 18/01/2018.
- Codice penale art. 322 bis cpp «1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 2. (omissis).»
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