La definizione e la misura dell’obbligo di attenzione per avvistare il pedone
Abstract: Facendo seguito ad un recente articolo pubblicato su questa rivista, che aveva approfondito le responsabilità del pedone in transito su un marciapiede e del passeggero che lo urtava aprendo la portiera di un veicolo, questa volta si analizza una nuova interessante sentenza che vede sempre protagonista il pedone, notoriamente identificato “utente debole” quando si parla di sicurezza e circolazione stradale.
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Con la Sentenza n. 2635 depositata il 23 gennaio 2023, la sez. IV della Cassazione ha affrontato il rapporto intercorrente tra il principio generale informatore della circolazione rinvenibile, nell’art. 140 cds2, primo articolo del titolo V del codice della strada dedicato alle norme di comportamento (artt. 140-193), e i comportamenti da tenere dal pedone e verso il pedone durante la circolazione stradale, rispettivamente contenuti negli articoli 1903 e 1914 cds.
Gli Ermellini, sempre nell’ottica di tutelare l’utente debole, sanciscono che la regola prudenziale e cautelare fondamentale, che deve presiedere al comportamento del conducente, è sintetizzata nell’“obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone, cosi da porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Secondo i giudici, il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:
1) l’obbligo di ispezionare costantemente la strada, dove si procede o che si sta per impegnare; persino l’assenza di strisce pedonali non può indurlo a ritenere che nessun pedone si accingerà ad attraversare la strada, giacché è sufficiente un minimo di esperienza per conoscere perfettamente l’effettiva realtà del traffico e sapere quanto spesso i pedoni attraversano la strada indipendentemente dalle strisce pedonali:
2) l’obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo;
3) l’obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada; in particolare, il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.
Certamente il conducente deve utilizzare tutta la diligenza, la prudenza e l’attenzione possibile per non incorrere in responsabilità penali in caso di investimento di pedone.
Spostando poi l’attenzione sulle responsabilità di quest’ultimo in caso di investimento, la S.C. ritiene possibile, in generale, la possibilità di una responsabilità esclusiva del pedone, ma a due condizioni:
- che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;
- che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.
In definitiva la Cassazione ritiene esclusa la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone solo quando il comportamento di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a causare l’investimento che ha causato il decesso. Al fine di rafforzare i presupposti per l’esclusione della responsabilità del conducente, gli Ermellini precisano che il limite massimo di velocità non deve essere confuso con l’obbligo generale di adeguare la velocità del veicolo alle particolari circostanze di tempo e dei luoghi; ovviamente ne consegue che il limite di velocità imposto dalla segnaletica non può mai essere superato, ma che, comunque, la stessa velocità, anche se inferiore al limite esistente, può non risultare adeguata in quella circostanza, configurando di conseguenza la responsabilità penale colposa per l’evento cagionato.
Con questa sentenza la Cassazione ha trattato il caso di un investimento di pedone con conseguente prognosi di 60 giorni. Sia in primo che in secondo grado veniva accertata la responsabilità penale del conducente per il reato di cui all’articolo 590 bis comma 2 e 6 cds, lesioni stradali gravissime aggravato in quanto alla guida sotto effetto di stupefacenti (cocaina e anfetamine), per l’investimento di un pedone, in orario notturno, in transito in un strada priva di marciapiede e di illuminazione, tutti elementi che obbligano il conducente ad aumentare le cautele e la prudenza durante la guida e non certamente rappresentano delle esimenti, come richiesto dalla difesa. La sentenza de quo concludeva per l’inammissibilità del ricorso con conferma della condanna inflitta dalla Corte di Appello di Roma5.
Con la sentenza, vengono affrontate anche altre problematiche molto interessanti, come la catena di conservazione delle provette e la dimostrabilità dell’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti. Tutte le eccezioni della difesa venivano respinte.
L’intero impianto rappresenta uno straordinario canovaccio per gli operatori di Polizia Stradale e di Polizia Giudiziaria.
NOTE
- Codice della Strada, art. 140 (Principio informatore della circolazione) «1.Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2.I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono».
- Codice della Strada, art. 190 (Comportamento dei pedoni) «1.I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 2.I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3.È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 4.È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 5.I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 6.È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. (omissis………..)».
- Codice della Strada, art. 191 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) «1.Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4. 2.Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3.I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (omissis……..)».
- Che conferma la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli del 17.09.2020.
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