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I PRINCIPI DEL GDPR SI ATTUANO ANCHE IN AMBITO GIUDIZIARIO (Cassazione 6116/2023), Luigi De Simone

Il diritto all’oblio tra riforma “Cartabia” e orientamenti giurisprudenziali

di Luigi De Simone

Abstract: La Sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 6116 del 01/03/2023 sulla risarcibilità del danno derivante dalla prolungata esposizione mediatica sul web, subita da un uomo il quale, imputato in un procedimento penale, era successivamente stato assolto con formula cosiddetta “piena”, ossia per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 c.p., riporta alla ribalta il diritto all’oblio previsto dall’articolo 17 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati personali 2016/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, e ripreso dalla recentissima riforma “Cartabia”, ex D. Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dallo scorso 30 dicembre, ai sensi dell’art. 99-bis stesso Decreto, inserito dal Decreto Legge n. 162/2022.

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Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati personali 2016/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, ribadisce il diritto all’oblio, definito come il diritto del soggetto ad essere «dimenticato», e dunque a vedere i propri dati cancellati dalle banche dati (o dai mezzi di informazione) e dai motori di ricerca.

L’art. 17 del GDPR, infatti, prevede che «l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali».

I casi in cui è possibile esercitare il diritto all’oblio prevista dall’art. 17 GDPR ricorrono quando:

  • i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
  • l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
  • l’interessato si oppone al trattamento (esercita quindi il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del GDPR, oppure perché i dati sono trattati per finalità di marketing diretto, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 2, del GDPR);
  • i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  • i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  • i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori.

In termini generali, il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati, relativamente ai dati risalenti nel tempo, con riguardo soprattutto ai precedenti giudiziari o ad eventuali condanne penali. Proprio questo è il caso preso in esame dalla sentenza prima citata dello scorso primo marzo che esamineremo tra poco.

La tutela del diritto all’oblio, nell’ultimo decennio, ha avuto una significativa diffusione ed è considerata una espressione del diritto alla riservatezza, nella accezione di diritto a veder «restaurata la propria intimità». Si ricorda la “famosa” sentenza Google Spain del 2015[1], dalla quale emerse che il diritto alla cancellazione su internet, declinato come diritto all’oblio, si attuava con la deindicizzazione della notizia in cui compaiono i dati personali dell’interessato dai motori di ricerca.

Proprio questa necessità di riservatezza e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea ha indotto il Legislatore Europeo ha introdurre una disposizione normativa che tutela il diritto dell’interessato alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano e che sono detenuti dal titolare del trattamento.

Dal punto di vista pratico si evidenzia che l’attuazione del diritto all’oblio prevede due fattispecie:

  1. Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione al preventivo rilascio del consenso da parte dell’interessato, la revoca di questo sarà sufficiente ai fini della cancellazione dei dati in possesso del titolare del trattamento.
  2. Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione ad una raccolti dai dati senza il preventivo e necessario rilascio del consenso, la cancellazione dei dati può attuarsi se questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Nel caso in cui sia pervenuta al titolare una richiesta di cancellazione dei dati, questi è tenuto sia alla rimozione presso gli archivi sia, ove i dati siano stati resi pubblici in altre piattaforme, alla comunicazione di rimozione dei dati ai soggetti terzi e titolari di differente trattamento dei medesimi dati di cui l’interessato ha richiesto la cancellazione «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione».

Importante sapere che sono comunque escluse dal diritto all’oblio le ipotesi in cui il trattamento dei dati è necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 17, paragrafo 3, del GDPR).

Dopo questa breve disamina sul diritto all’oblio previsto dal Legislatore Europeo e prima di esaminare la recente sentenza della Cassazione, occorre una breve riflessione anche sulla norma introdotta dalla cd Riforma “Cartabia”, di recentissima attuazione, sulla questione. Infatti l’articolo 41 della Riforma ha inserito il nuovo articolo 64-ter del codice di procedura penale rubricato appunto “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”.[2]

Dalla lettura della norma e dalla dicitura “costituire titolo”, contenuta nel comma 3, sembra che la stessa preveda l’iniziativa solo dell’interessato ad esercitare il diritto “ad essere dimenticati”, escludendo automatismi incombenti sulle cancellerie delle varie Autorità Giudiziarie. Quando il caso giudiziario che ha reso legittima, per il diritto di cronaca, la pubblicazione dei dati di un soggetto cessa di diventare attuale e di interesse per la collettività, l’interessato coinvolto ha il diritto ad essere dimenticato.

Quindi parliamo non di diritto alla cancellazione, in alcuni casi impossibile da attuare, ma appunto il diritto all’oblio. Ironizzando, gli addetti al marketing online sostengono che il miglior posto al mondo per nascondere qualcosa è nella seconda pagina di Google, per significare che quando un utente effettua una ricerca online, difficilmente va oltre i risultati che compaiono in prima pagina. Da qui il principio secondo cui una notizia, e quindi i dati che ad essa sono collegati, più che cancellati devono essere deindicizzati, cioè gli utenti non devono (a certe condizioni) poter trovare quella notizia, con quei dati, se effettuano una ricerca online. Purtroppo è assodato che il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, ma che deve essere bilanciato e contemperato con altri diritti, primo tra tutti quello già citato di cronaca. Il risultato del bilanciamento è stato un percorso spesso a ostacoli per ottenere la deindicizzazione dei dati, possibile solo a seguito di una pronuncia dell’Autorità Giudiziaria o del Garante per la Protezione dei Dati Personali, percorso certamente lungo, costoso e, quindi, non alla portata di tutti.

Per quanto appena scritto è attualissima la citata sentenza della Corte di Cassazione, del primo marzo scorso, che si è pronunciata proprio sulla risarcibilità del danno derivante dalla prolungata esposizione mediatica sul web subita da un uomo, indicato da una testata giornalistica online, con nome e cognome, che dopo l’assoluzione “piena” per non aver commesso il fatto, non aveva ottenuto l’aggiornamento della notizia, ma solo la cancellazione dopo ingiustificato ritardo. Diversamente dalla stampa cartacea, la stampa online, invece, non dimentica e di conseguenza un articolo online, una volta pubblicato, se non rettificato o deindicizzato, resta per sempre. Proprio questa questione ha trovato un correttivo nel citato art. 17 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L’effetto dirompente dell’esposizione mediatica prolungata sulla stampa online ha portato il protagonista a chiedere il risarcimento di un danno reputazionale, presentando, trascorso un decennio, un ricorso d’urgenza presso il Tribunale per chiedere la rimozione di un contenuto editoriale risalente addirittura al 2003 (tre lustri prima dell’entrata in vigore del GDPR e addirittura venti anni prima la riforma Cartabia). Evidentemente il percorso lungo e difficile, come prima affermato, si è concluso solo dopo i tre gradi di giudizio.

Purtroppo per lo sfortunato protagonista, il Tribunale si pronunciava negativamente in quanto, a seguito della rimozione dell’articolo dal proprio archivio da parte della testata diffidata, era cessata la materia del contendere, sia con riferimento alla richiesta di cancellazione o aggiornamento dei dati pubblicati on line, sia con riferimento al richiesto risarcimento del danno in relazione alla prospettata diffamazione a mezzo stampa e alla prolungata permanenza della notizia sul sito web.

Sulla stessa lunghezza d’onda la decisione del giudice di secondo grado adito che nel 2019 (dopo l’entrata in vigore del GDPR), dichiarava l’insussistenza della diffamazione a mezzo stampa, poiché la notizia pubblicata a suo tempo sul quotidiano era vera e dunque risultava prevalente il diritto di cronaca e, considerato il fatto che la testata online, a richiesta dell’interessato, si era attivata per la rimozione dai propri archivi web dell’articolo “incriminato”, seppur dopo molto tempo.

A tal punto l’interessato ricorreva in Cassazione, sostenendo la responsabilità del giornale online per non aver pubblicato immediatamente e senza ingiustificato ritardo la notizia dell’assoluzione con formula piena e per non aver cancellato la notizia, (in realtà la notizia veniva rimossa dopo un decennio) e solo a seguito delle diffide e dell’instaurazione della causa in primo grado; inoltre reclamava il danno reputazionale subito per il permanere ingiustificato della notizia sul web e il venire meno dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia dopo un lasso di tempo così considerevole (oltre dieci anni), che rendeva applicabile il diritto all’oblio.

Gli Ermellini, che rinviavano gli atti al Giudice di secondo grado per la decisione, ma con diversa composizione, pur escludendo che la persistenza della notizia non aggiornata su un sito web possa costituire fonte di responsabilità risarcitoria, accoglieva la pretesa risarcitoria dell’uomo, basata sulla permanenza sul sito web della testata giornalistica di una notizia vera, ritenendo fondata la richiesta di risarcimento sul presupposto che l’interessato aveva il diritto in primo luogo a ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardavano e alla cancellazione di notizie dai siti internet e, in secondo luogo, al risarcimento del danno, qualora provato, tenuto conto sia dell’esaurimento dell’interesse pubblico a mantenere la notizia, sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell’interessato, alla rimozione della pubblicazione.

In sostanza una volta che l’interessato abbia formulato la richiesta di aggiornamento/rimozione, dunque, l’omissione o il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione del contenuto risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno, da provare e allegare, prodottosi a partire dalla citata richiesta.

In questo modo, si realizza, secondo la Cassazione, quel ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi fra editore e interessato, tra diritto di cronaca e diritto alla cancellazione, come previsto dall’art. 17 Regolamento UE 2016/679 , che fa riferimento al diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, a cui si collega lo speculare obbligo del titolare di provvedervi “senza ingiustificato ritardo”, concetto poi ripreso dalla “Cartabia” proprio in tema di giustizia penale, con l’introduzione del citato articolo 64-ter c.p.p..


NOTE

  1. Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE), Causa C-131/12 – Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja Gonzále.
  2. Codice di Procedura Penale art. 64-ter. Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini «1.La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimentoo di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazionepuò richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.2. 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante. 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.».

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