Il cartello di preavviso è obbligatorio anche nel caso di rilevatori mobili
Abstract: La Cassazione, II sezione civile, con l’ordinanza n.2384 del 26 gennaio 2023, ha sancito un principio che potrebbe essere molto “pericoloso” per gli Enti, stabilendo l’obbligo del cartello di presegnalazione anche per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica o ad inseguimento, come è Scout Speed.
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Molta attenzione mediatica è stata data all’Ordinanza Cassazione n.2653/2023, sulla questione della distanza tra il cartello di preavviso dell’autovelox e lo strumento stesso.
Sempre rispetto al controllo della velocità, un’altra decisione dello stesso Giudice è di rilevante importanza, seppur non degnamente pubblicizzata.
Con l’Ordinanza della Cassazione, Sezione II, n.2384 del 26 gennaio 2023, infatti, è stato sancito un principio che potrebbe essere molto “pericoloso” per gli Enti che utilizzano strumenti elettronici dinamici per il rilevamento della velocità, posti generalmente all’interno dell’abitacolo del veicolo di polizia.
Infatti gli Ermellini nel ragionare sulle fonti del diritto hanno giustamente ribadito che un Decreto Ministeriale non può derogare una Legge ordinaria dello Stato.
Nel caso concreto la S.C. ha ritenuto che la previsione dell’articolo 3 del D.M. 15 agosto 20071, che esonera dall’obbligo di presegnalazione il rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, non è in linea con la previsione normativa ex art. 1422, comma 6-bis, Codice della Strada e che, quindi, quest’ultima norma è prevalente in quanto norma primaria e di rango superiore.
In definitiva l’obbligo di preventiva segnalazione della postazione di controllo sussiste anche in caso di controllo della velocità dinamica ovvero ad inseguimento come avviene, appunto, con lo scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei LL.PP. con decreto n.1323 dell’8 novembre 2012.
Nel caso concreto il Tribunale di Reggio Emilia aveva confermato l’annullamento della sanzione da parte del Giudice di Pace adito dal presunto trasgressore, sanzionato per aver superato il limite di velocità di 50 km/h di ben 48,80 km/h (velocità doppia di quella consentita).
In particolare il Tribunale motivava la non derogabilità dell’obbligo di presegnalazione delle postazioni di controllo evidenziando che “sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida”.
L’organo accertatore ricorreva in Cassazione censurando la sentenza del Tribunale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6-bis, Codice della Strada in relazione alle previsioni del D.M. 15 agosto 2007, laddove avrebbe erroneamente interpretato la chiara previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007, secondo cui le disposizioni degli art. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, nel confermare la decisione dei due precedenti giudizi di primo e di secondo grado, precisava che il predetto art. 142, comma 6-bis, Codice della Strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione.
L’Ordinanza concludeva con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
NOTE:
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D.M. Trasporti 15 agosto 2007 “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.
Art. 1 «1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della velocita» ovvero «rilevamento elettronico della velocita», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocita» ovvero “rilevamento velocita”. 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2 «1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne’ di indicazione di “fine”».
Art. 3 « Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”». - CdS, articolo 142 Comma 6-bis «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno».
- Tale motivo può essere proposto quando l’errore riguardi l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata oppure l’applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta da essa non regolata. L’errore deve aver influito sulla decisione. All’evidenza, non potranno essere impugnate per il motivo in esame le sentenze pronunciate secondo equità.
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