Il Comune può essere condannato al risarcimento danni!
Abstract: La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha affermato che il Comune quando organizza manifestazioni pubbliche non è esonerato dal rispetto del divieto di immissioni sonore moleste e che il superamento della soglia di normale tollerabilità genera un diritto al risarcimento dei danni
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E’ trascorso più di un anno da un mio articolo che riguardava la condanna del proprietario di un pubblico esercizio, per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, ex art. 659 c.p.1, per gli schiamazzi causati dagli avventori che stazionavano davanti al proprio locale anche in orario notturno.
Una recentissima pronuncia della Cassazione2, questa volta III sezione Civile, è intervenuta sulla condanna di un’Amministrazione Comunale al risarcimento danni in favore di cittadini.
Il caso affrontato riguardava la controversia tra l’Ente Comunale e propri cittadini per le manifestazioni culturali tenute in piazza, organizzate periodicamente dall’Ente, ogni anno in occasione del periodo estivo, come accade in tantissime città italiane, soprattutto a vocazione turistica. Alcuni residenti lamentavano il rumore assordante prodotto durante le predette manifestazioni, sia durante l’allestimento che durante gli spettacoli. Per tale motivo i cittadini richiedevano il risarcimento del danno e la cessazione delle immissioni non più tollerabili.
La sentenza di condanna di primo grado al risarcimento del danno, veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova nel 2020, che, tra l’altro, ne aveva anche aumentato il quantum (da mille a tremila euro), considerata l’ impossibilità di fittare la casa vacanza di proprietà dei ricorrenti, ubicata nei pressi del sito utilizzato per gli spettacoli. Il Tribunale di primo grado aveva svolto attività istruttorie, comprese acquisizioni di prove testimoniali e una consulenza tecnica, che avevano dimostrato che i rumori prodotti dagli spettacoli superavano la soglia di tollerabilità, sia con le finestre aperte che con le finestre chiuse e in diverse ore del giorno.
In realtà il Comune convenuto, già nel primo grado di giudizio, aveva tentato di difendersi ritenendo che i valori di riferimento considerati dal consulente del Tribunale non dovevano essere quelli contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 19973, in quanto relativi alle attività produttive e non a manifestazioni culturali.
Nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello, non accogliendo il ricorso, aveva chiarito che i valori del citato DPCM erano stati valutati solo come metodo comparativo indicato dalla giurisprudenza secondo cui la tollerabilità va valutata in relazione alle circostanze concrete.
In Cassazione l’Amministrazione Comunale convenuta aveva basato il ricorso su due motivi. Con il primo, unico rilevante in questa sede, lamentava l’illegittima applicazione del citato DPCM e dell’articolo 844 del codice civile4, non avendo tenuto conto che il regolamento comunale approvato nel lontano 2004, successivo al DPCM, consentiva di arrivare fino a 70 dB per spettacoli e manifestazioni all’aperto. Si evidenzia che il predetto Decreto prevede, all’articolo 4, che i valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 4475, sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi, tranne per le aree esclusivamente industriali. Inoltre tali valori non si applicano, in quanto considerati trascurabili, se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB durante il periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e a 40 dB durante il periodo notturno, mentre il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB durante il periodo diurno e a 25 dB durante il periodo notturno.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che i limiti indicati nel regolamento comunale citato possono essere solo indicativi e che la tollerabilità deve essere valutata caso per caso, tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti. Inoltre, come già stabilito nel 2023 dalla stessa Cassazione6, le immissioni provenienti da attività autorizzate, come nel caso di eventi pubblici, possono essere considerate fuorilegge se superano la normale tollerabilità, che anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile, eventualmente, dei danni conseguenti alla lesione di diritti soggettivi dei privati.
Certamente è difficile contemperare il diritto delle persone a riposare, costituzionalmente tutelato7 e quindi preminente, il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione, citato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)8 e il diritto, anch’esso costituzionalmente tutelato, di iniziativa economica9, il cui esercizio, comunque, non deve arrecare danni alla salute e all’ambiente. E, ovviamente, questo vale indipendentemente dalla fonte delle immissioni moleste, che sia pubblica, come in questo caso, o privata.
NOTE
- Articolo 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) – “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. – Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. – Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”
- Cassazione, III sezione civile, ordinanza n° 18676, pubblicata il 9 luglio 2024.
3. Pubblicato sulla G.U. n. 280 del 01.12.1997 e rubricato “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
4. Articolo 844 codice civile (Immissioni) – “comma 1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi – comma 2. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
- Legge-quadro sull’inquinamento acustico.
- Cassazione, sentenza n° 14209 del 23 maggio 2023.
- Articolo 32 Costituzione – “Comma 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. – Comma 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
- Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) – Comma 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. -Comma 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
- Articolo 41 Costituzione – Comma 1. L’iniziativa economica privata è libera. – Comma 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” (omissis)
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