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Diritto Domenico Carola NOTIZIE

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Domenico Carola

La guida sotto l’effetto dell’alcool tra illecito e amministrativo e fattispecie di reato

Abstract: La guida in stato di ebbrezza è uno dei comportamenti più pericolosi dei conducenti dei veicoli, anche dei velocipedi, punito dal Codice della Strada in maniera progressiva secondo il tasso alcolemico, l’età del conducente e il periodo della giornata (orario diurno/notturno), in questo contributo si analizza l’impianto sanzionatorio e l’evoluzione normativa.

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di Domenico Carola

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dagli artt. 186[1] e 186-bis[2] Codice della strada e in base alla quantità di alcool rilevata nel conducente può integrare un illecito amministrativo o penale con applicazione di multa, ammenda e arresto

L’evoluzione normativa

E’ interessante osservare in via sintetica, i mutamenti sanzionatori, sotto il profilo penale, che hanno interessato l’art. 186 del Codice della strada.

Per non andare troppo al di là con il tempo si ricorda che il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 aveva attribuito il reato de quo alla competenza del Giudice di pace penale.

Nel 2002 dunque, l’intento del legislatore era ben diverso da quello attuale che invece vuole deflazionare i tribunali dai processi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza.

Il reato aveva natura contravvenzionale, la sanzione prevista era una semplice ammenda, da lire 1.500,000 a 5.000,000 o l’applicazione della permanenza domiciliare da 20 gg. a 45 gg. o il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

In armonia con le norme del Giudice di pace penale all’ipotesi in questione poteva essere applicata la causa di improcedibilità ex art. 34 del decreto legislativo 274/2000, esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, ed in tutti i casi il procedimento poteva essere definito mediante l’oblazione prevista dall’art. 162-bis del Codice penale.

Ergo in sostanza il trasgressore poteva non affrontare alcun processo e nella peggiore delle ipotesi essere condannato dal Giudice di pace alle pene sopra richiamate.

Come si è avuto modo di constatare le sanzioni irrogate dal Giudice di pace penale hanno scarsa o nulla efficacia dissuasoria non prevedendo ex art. 46 del decreto legislativo 274/2000 l’iscrizione nel casellario e di fatto non comportando conseguenze di rilievo al condannato.

Conscio di ciò il legislatore mutava rotta e con l’art.5 del decreto legge 27 giugno 2003, n.151 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n.214 trasferiva nuovamente la cognizione del reato alla competenza del tribunale in composizione monocratica, punendo la guida in stato di ebbrezza con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 258,00 a euro 10.032,00.

Successivamente, con decreto-legge n.117/2007, entrato in vigore il 4 agosto 2007 veniva introdotto un più rigoroso trattamento sanzionatorio che prevedeva pene più severe in relazione ai diversi gradi di tasso alcolemico riscontrato nel trasgressore.

Il decreto veniva convertito con la legge n.160 del 2 ottobre 2007 con una modifica importante, il comma 2, lett. a) che prevedeva, per il conducente con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, l’ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00 e l’arresto fino a un mese, veniva reso di nuovo oblabile prevedendo la soppressione delle parole “e l’arresto fino ad un mese”.

Quindi per l’ipotesi più comune e meno grave il legislatore con poca coerenza, visti gli intenti indicati in premessa, rendeva la fattispecie oblabile, così come lo era durante la vigenza del decreto legislativo 15 gennaio 2002.

Alla normativa in esame seguiva il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 entrato in vigore il 26 maggio 2008, con il quale venivano introdotte nuove disposizioni al fine di tutelare  la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime.

Sostanzialmente il decreto-legge in parola inaspriva le sanzioni; rimaneva oblabile la fattispecie connessa al rilievo minimo del tasso alcolico nel sangue (0,5 – 0,8).

Per tutte le altre fattispecie venivano aumentate lee sanzioni sia penali che amministrative.

Il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest ritornava ad essere reato.

Inoltre, in caso di accertamento del reato, la lett. c) del secondo comma, era prevista la confisca del mezzo, salvo che il veicolo appartenesse a persona estranea al reato.

Di seguito interveniva la legge 15 luglio del 2009, n.94 che apportava l’ulteriore modifica legislativa alla normativa in questione.

La Legge 94 inaspriva, al verificarsi di determinate condizioni, ulteriormente le pene in questione; in particolare introduceva al comma 2-sexies dell’art.186 la figura dell’aggravante speciale che prevedeva un aumento dell’ammenda qualora il reato sia commesso in ore notturne.

Alla pena, pecuniaria e congiunta, si accompagnavano sempre e comunque una serie di sanzioni e misure amministrative.

L’ultimo intervento legislativo porta la data del 29 luglio 2010 ed è la legge n. 120 che ha introdotto 61 articoli modificativi del codice della strada.

L’art.33 della legge in parola ritocca ancora una volta gli articoli 186 e 187, introducendo inoltre l’art.186-bis al fine di sanzionare la condotta di chi, alla guida di autovettura con età inferiore a 21 anni o neopatentato o che esercita professionalmente l’attività di trasporto di cose o persone, viene sorpreso in stato di ebbrezza.

Per questa categoria di soggetti ad alto rischio la legge non concede sconti, quantomeno sotto il profilo delle sanzioni amministrative.

Sotto il profilo delle sanzioni penali non ci sono introduzioni specifiche di rilievo.

Diverse invece sono le fasce punibili in relazione al tasso alcolemico accertato.

Qualora venga accertato un tasso alcolemico:

  • superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, sarà comminata una sanzione amministrativa da 115,00 euro a 624,00 euro;
  • superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, sarà comminata una sanzione amministrativa così come prevista dalla lett. a) dell’articolo 186, comma secondo, aumentata di un terzo;
  • superiore a 0,8 ed oltre 1,5 g/l verranno applicate le sanzioni penali previste dalle lettere b) e c) dell’art. 186, secondo comma, aumentate da un terzo alla metà.

La nuova norma in esame, tra l’altro, prevede la revoca definitiva della patente di guida col superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l, l’impossibilità della equivalenza e prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, il raddoppio delle pene in caso di incidente, la sospensione della patente per periodi più lunghi, l’impossibilità di conseguire la patente fino al superamento di una certa soglia di età, qualora il conducente colto alla guida in stato di ebbrezza sia di età inferiore ai 18 anni, e l’applicazione di tutte le sanzioni amministrative accessorie già previste per l’art. 186.

Cos’è lo stato di ebbrezza

Lo stato di ebbrezza è la condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche.

Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi.

Cosa prevede la guida in stato di ebbrezza?

La condotta di chi si pone alla guida dopo l’assunzione di sostanze alcoliche è sanzionata dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada.

In particolare, chi si mette alla guida e presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,5 fino allo 0,8 incorre in una sanzione amministrativa, chi invece presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 commette un reato.

Dette norme non contemplano l’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze diverse dall’alcol, sia che si tratti di medicinali che di sostanze stupefacenti.

Questa ipotesi, chiaramente non è priva di conseguenze sul piano legale, ma è punita autonomamente come reato dall’articolo 187 del Codice della strada.

Quando scatta il penale per l’alcool?

La guida in stato di ebbrezza è punita penalmente, come abbiamo anticipato, quando viene accertato che il conducente si è posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e dopo gli accertamenti costui presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.

Non commette invece alcun illecito chi si trova in questa condizione, ma ha la qualifica di mero trasportato a bordo di un veicolo.

La competenza per materia, in caso di reato, appartiene al Tribunale in composizione monocratica.

Il decreto penale di condanna

Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza per il superamento dei tassi alcolemici previsti, l’indagato, se non ha cagionato incidenti, può vedere definito il procedimento con il decreto penale di condanna.

Le pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità.

Al decreto penale si può presentare opposizione nel termine di 15 giorni dalla ricezione della notifica dello stesso per chiedere:

  • l’oblazione discrezionale a norma dell’art. 162 bis c.p. che prevede la conversione del reato in una sanzione amministrativa;
  • il giudizio immediato;
  • il procedimento ordinario in contraddittorio;
  • il giudizio abbreviato;
  • il patteggiamento;
  • la messa alla prova, che se ha esito positivo comporta l’estinzione del reato.

La mancata opposizione nei termini determina il passaggio in giudicato, con i medesimi effetti e conseguenze di una sentenza di condanna.

Tasso alcolemico per la sanzione amministrativa

Lo stato di ebbrezza, come abbiamo visto, può avere rilievo meramente amministrativo con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa quando viene accertato che il conducente che si è posto alla guida presenta un tasso alcolemico compreso tra lo 0,51 e lo 0,8 g/l.

Trattasi ovviamente della ipotesi meno grave e quindi sanzionata solo con una multa dal nostro ordinamento.

Il soggetto sanzionato in ogni caso può fare ricorso contro la multa, rivolgendosi al Giudice di Pace competente, innanzi al quale, con l’assistenza di un difensore di fiducia, può far valere i vizi formali e i vizi sostanziali che si riferiscono alla procedura di rilevamento dell’infrazione, compresa quella con la quale è stato misurato il tasso alcolemico.

Le modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico

L’accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell’immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol ingerita attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria.

L’accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.

La giurisprudenza però ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo anche attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.

Facoltà di farsi assistere dal difensore

Come vedremo nel prosieguo, la guida in stato di ebbrezza può configurare un reato quando il tasso alcolemico supera lo 0,8.

In questi casi, grazie a numerosi interventi, anche della Corte di Cassazione, vengono in rilievo due articoli del codice di procedura penale.

Il primo è l’art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale ai sensi del quale “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.”

Il secondo è l’articolo 356 codice procedura penale richiamato, ai sensi del quale: “Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 (perquisizioni) e 354 (accertamenti urgenti anche su persone) oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma secondo.”

Fino a qualche tempo fa sussisteva, alla luce del dettato di queste due disposizioni, il dubbio sulla validità dell’alcol test effettuato sulla persona del conducente, senza averlo preventivamente avvertito della possibilità di chiedere l’assistenza di un difensore.

Dubbio che però è stato chiarito dalla Sezione Unite n. 5396/2105 della Cassazione, che ha sancito la nullità dell’alcool test se il legale non viene avvertito.

Il conducente che deve essere sottoposto all’etilometro quindi ha diritto ad essere assistito da un difensore e ad essere avvertito dalle forze di polizia di tale facoltà.

È pertanto un obbligo previsto dalla legge che deve precedere l’atto urgente ed irripetibile che sta per essere compiuto su un potenziale indagato (se il tasso supera gli 0,8 g/l).

L’omissione dell’avviso comporta che la nullità potrà essere fatta valere anche dopo l’esecuzione del test, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado a carico del conducente, che è stato imputato del reato di guida in stato di ebbrezza.

Occorre tuttavia fare una precisazione, nel senso che, se la Polizia giudiziaria provvede ad avvertire il difensore, ma questo, a causa di impegni o problemi di altra natura, non è in grado di recarsi immediatamente sul posto, si potrà comunque procedere agli accertamenti previsti, anche in sua assenza.

Condanna e confisca

Un altro elemento da prendere in considerazione quando si parla di reato di guida in stato di ebbrezza è la confisca del veicolo, che è sempre prevista in presenza di condanna, a meno che, il veicolo non sia di un soggetto estraneo.

Un modo per evitare la confisca del veicolo è chiedere, la messa alla prova perché in caso di esito positivo il veicolo, qualora sia stato sequestrato, deve essere restituito al legittimo proprietario.

Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza

Passando alle conseguenze che scaturiscono dall’accertamento della guida in stato di ebbrezza c’è da dire che le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, nel corso degli ultimi anni, sono state notevolmente inasprite e che le stesse variano a seconda del tasso alcolemico accertato.

Cosa rischia chi guida in stato di ebbrezza?

Chi guida ubriaco, in base al tasso alcolemico rilevato, rischia di pagare multe salate, di subire una condanna penale (che diventa ancora più pesante se si provoca un incidente), di vedersi togliere diversi punti dalla patente e infine di andare incontro, in base alla gravità della condotta alla sospensione e alla revoca della patente di guida.

Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni amministrative e penali variano dal tasso alcolemico rilevato sul conducente:

  • in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170 e la sospensione della patente da tre a sei mesi a titolo di pena accessoria;
  • in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  • in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

I punti della patente

La condotta di porsi alla guida di un mezzo che circola su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche comporta anche la perdita dei punti della patente nella misura di 10, se il tasso alcolemico accertato supera lo 0,5, nella misura invece di 5 per i neopatentati che sono sanzionabili quando il tasso alcolemico rilevato è inferiore a 0,5.

Aggravante delle ore notturne

Ai sensi del comma 2-sexies dell’art.186 del Codice della strada[3], è prevista l’aggravante della guida durante le ore notturne per il reato di guida in stato di ebbrezza, intendendo per ore notturne quelle comprese tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del mattino.

Poiché si tratta di un’aggravante si applica solo nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza configuri un reato, ovvero quando il tasso alcolemico rilevato supera lo 0,8.

Non sono previsti aumenti o sanzioni aggiuntive quando la condotta di guida in stato di ebbrezza configura solo un illecito amministrativo.

Lavori socialmente utili

Salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, la pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone, con quella dei lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente.

I lavori socialmente utili consistono in attività non retribuite in favore della collettività da svolgere, preferibilmente, nell’ambito della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o centri specializzati nella lotta alle dipendenze.

Chi è favorevole a svolgere queste attività viene sottoposto al controllo dell’ufficio locale di esecuzione penale, incaricato dalla sentenza di condanna o dal decreto penale, per verificare che lo svolgimento sia effettivo.

Esclusione dai lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili, che hanno una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro, non si possono sempre applicare in favore dell’imputato.

Il comma 9-bis dell’art. 186 esclude questa alternativa quando il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale.

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest

Laddove il conducente di un veicolo rifiuti di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato.

La sentenza n.13682/2016 della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto però applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro, quanto previsto dall’art.131-bis Codice penale che esclude la punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”

L’organo giudicante, in base a quanto sancito da questa norma, valutate le modalità in cui il conducente ha manifestato il rifiuto all’etilometro, l’entità del pericolo o del danno e il grado di colpevolezza del soggetto, potrà pronunciare quindi sentenza di assoluzione con tutte le conseguenze che la legge prevede a favore dell’imputato, tra le quali l’assenza di addebito di sanzioni penali.

Se in conducente pone un rifiuto ad una delle richieste dell’organo di polizia procedente risponderà della violazione più grave prevista dalla norma in esame ovvero all’arresto da 3 mesi ad un anno e dell’ammenda da euro 1.500,00 a 6.000,00 euro.

Si ricorda che il rifiuto non occorre che sia esplicito potendosi concretare anche con un comportamento non collaborativo, come, ad esempio, facendo finta di espirare nel boccaglio dell’etilometro.

Il rifiuto a sottoporsi ad alcoltest è stato per breve tempo depenalizzato.

Il decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 14, aveva infatti stabilito la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a 10.000,00 euro per chi si fosse rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma.

La fattispecie è stata reintrodotta col decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 entrato in vigore il 226 maggio 2008 che ha invece assoggettato alla più grave delle sanzioni previste dalla norma il rifiuto da sottoporsi ad alcooltest.

Se il veicolo appartenente allo stesso conducente sarà sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art.321, comma 3-bis codice procedura penale.

Il rifiuto a volte conviene

Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica può essere non punibile per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis del Codice penale.

Analogo beneficio può essere concesso anche a chi risulta positivo agli accertamenti, non essendosi rifiutato di sottoporvisi, indipendentemente dalla quantità di alcol presente nel sangue. In ogni caso, la non punibilità del fatto non esime l’interessato dall’inflizione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, quali la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione penale, con le sentenze 13681/16 e 13682/16.

In particolare, la Corte ha chiarito che la causa della non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis del codice penale, applicabili ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, e al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto  pregiudizievole per il bene tutelato.

Non si deve infatti dimenticare che il reato di rifiuto da sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici non punisce una mera e astratta disobbedienza, ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, e poiché scopo di tutela finale della fattispecie di guida in stato di ebbrezza è la vita e l’integrità personale, anche la condotta della guida seguita dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti può essere valutata in termini di pericolosità inserendola nello sfondo fattuale concreto in cui si è compiuta.

In questo solco si colloca anche la sentenza n.34887/17, che ha escluso la punibilità del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici nella condotta di un automobilista, il quale, a prescindere dalla poca collaborazione offerta alle forze di polizia che volevano sottoporlo all’etilometro, non aveva causato alcun pregiudizio alla circolazione stradale e all’incolumità degli utenti della strada: tanto è che le stesse forze dell’ordine gli avevano consentito, nonostante il rifiuto opposto al test dell’alcool, di proseguire sino a casa alla guida dell’autovettura.

La Cassazione ha altresì statuito, come si è detto, che l’esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità non ha effetto sulla sanzione amministrativa accessoria, alla stregua del proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Questo solo perché una sentenza di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 24, comma quarto, e 224-ter, comma settimo comporta la restituzione della patente sospesa e del veicolo sequestrato.

Ciò non può avvenire se il proscioglimento avviene ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale ovvero una formula liberatoria che si limita razionalmente a richiedere un giudizio sull’utilità o inutilità della pena e non ha riflessi sulle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada che sono governate da istanze e regole distinte.

Sanzioni per neopatentati e conducenti professionali

I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un’ammenda da euro 168 a euro 672 e la decurtazione di cinque punti sulla patente.

Se poi il conducente che presenti i suddetti valori alcolemici provochi un incidente allora le sanzioni sono raddoppiate.

La guida in presenza di un tasso alcolemico compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, quella con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.

Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o di veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.

Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza

Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni.

Se il tasso alcolemico non supera 0,5 la violazione si configura solo per le particolari categorie di conducenti di cui all’art.186-bis.

L’art.186 si applica anche a chi va in bicicletta, escludendo ovviamente la sospensione della patente e la decurtazione dei punti.

Gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di procedere ad accertamento strumentale con etilometro, non solo in caso di incidente o di esito positivo dei test preliminari, ma anche in tutti i casi in cui si hanno motivi di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica da alcool.

In questi casi è necessario indicare nel verbale le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto dalla sua condotta di guida.

Nei casi di contestazione su base sintomatica è necessario che l’organo di polizia procedente faccia una descrizione particolarmente accurata dei sintomi.

Inoltre, se l’incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.

La revoca comporta l’obbligo per il conducente di dover sostenere nuovamente l’esame di guida, consegue al giudizio penale e rappresenta una sanzione accessoria che diventa definitiva solo quando la sentenza di condanna o il decreto di condanna passano in giudicato.

La legge prevede inoltre che se all’incidente stradale consegue la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un’aggravante dell’omicidio colposo.

La messa alla prova per estinguere il reato di guida in stato di ebbrezza

Il conducente che commette il reato di guida in stato di ebbrezza può chiedere la cosiddetta “messa alla prova”, un istituto grazie al quale può ottenere il beneficio dell’estinzione del reato. La messa alla prova consiste nel prestare ore di lavori di pubblica utilità e nel versare una somma determinata al Fondo vittime della Strada a titolo di condotta riparatoria per l’illecito penale commesso.

Nella sentenza n.7843/2022 la Corte di Cassazione ha ricordato che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art.168-ter Codice penale, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, ovvero della revoca, della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art.224, comma terzo, Codice della strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt.186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza

Il reato in stato di ebbrezza, in base a quanto sancisce il primo comma dell’articolo 157 Codice penale, si prescrive nel tempo minimo di 4 anni o in un tempo corrispondente al massimo della pena edittale.

Ricordiamo che l’effetto della prescrizione è l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza.

L’ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza, che è quella contemplata dal comma 2-bis dell’articolo 186 o quando c’è l’aggravante dell’incidente stradale prevede una sanzione addoppiata, ma non supera i due anni di arresto.

Anche quando intervengono degli atti interruttivi, il massimo di tempo necessario alla prescrizione sarà dunque di cinque anni. I termini ordinari della prescrizione poi raddoppiano, in base a quanto disposto dal sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, se si cagiona un omicidio colposo stradale.

Note

[1] Codice della Strada, art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool”: «1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 543 a €. 2.170 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 05 e non superiore a 08 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 08 e non superiore a 15 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 15 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II sezione II del titolo VI in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter.2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 15 grammi per litro (g/l) fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II sezione II del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 il veicolo qualora non possa essere guidato da altra persona idonea può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.2-sexies. l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160 e successive modificazioni. […omissis…]».

[2] Codice della Strada, art. 186-bis “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”: «1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria Bb) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85 86 e 87c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose di cui agli articoli 88 89 e 90d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 t di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 35 t di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente è superiore a otto nonché di autoarticolati e di autosnodati.2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 05 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente nelle condizioni di cui al periodo precedente provochi un incidente le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186 comma 2 lettera a) le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186 comma 2 lettere b) e c) le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. […omissis…]».

[3] Codice della Strada, art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-sexies: «l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.».

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