Il dirigente può svolgere singoli atti istruttori e assolvere alle sue funzioni di vertice delle gare di appalto senza che ciò sia in contrasto con le competenze del Responsabile Unico del Procedimento (Consiglio di Stato 10/05/2022).
Abstract: I giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 36388 del 10 maggio 2022 hanno affermato che la disciplina del ruolo e funzioni del R.U.P. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con quella che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto. Quindi deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori da parte del dirigente.
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IL CASO
Un raggruppamento temporaneo di professionisti partecipava al concorso di progettazione per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di recupero e riorganizzazione di un Palazzo storico indetto da un Comune. All’esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale il Comune aggiudicava il concorso al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – RTP. La predetta aggiudicazione veniva impugnata.
LA DECISIONE
Per i giudici del Consiglio di Stato il motivo è infondato osservando, in primo luogo, che, nell’ordinamento degli enti locali, la disciplina del ruolo e funzioni del R.U.P. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con quella che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo il quale assegna al R.U.P. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale, come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]».
Nel caso de quo è incontestato che il R.U.P. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ciò posto, lo specifico profilo sollevato con il motivo esame attiene alla configurazione dei rapporti tra responsabile del procedimento e dirigente dell’unità organizzativa, muovendo dal presupposto che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale, per quel che rileva nel caso di specie), in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori. Osserva il Consiglio di Stato che in questi termini, tuttavia, la tesi non può essere accolta, non potendosi aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale.
Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto di cui al citato art. 107 T.u.e.l., con il corollario della responsabilità dirigenziale per i ritardi o inadempimenti (cfr. art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990), ovvero della possibilità per gli interessati di rivolgersi al dirigente dell’unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art. 2 cit., commi 9-bis e ss.); ipotesi normative che in linea di principio escludono l’esistenza di una preclusione all’adozione di atti dell’istruttoria, possibilità che deve essere riconosciuta al fine di consentire al dirigente di sottrarsi alle responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui.
È pur vero che non si può giungere ad ammettere il «totale esautoramento del R.U.P.», il che comporterebbe la necessità di disporre la sostituzione del funzionario responsabile; tuttavia deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.
La sentenza del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello lo rigetta con condanna dell’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune e del RTP aggiudicatario.
Riferimenti normativi:
Art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.)
Art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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