La nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada reprime duramente la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Abstract: Tra le novità della riforma del Nuovo Codice della Strada, vi è l’inasprimento delle sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di qualsiasi droga e l’ampliamento delle possibilità di accertamento da parte delle forze dell’ordine e la semplificazione delle procedure. È stato introdotto anche l’obbligo di partecipare a programmi di recupero per chi trasgredisce.
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ALTRI APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA TOLLERANZA ZERO PER LE DROGHE
LA STRETTA SULL’ALCOOL NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL TESTO SUGLI AUTOVELOX CHE SI DISCUTERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE
SI CAMBIA LA DISCIPLINA DEGLI AUTOVELOX PER NON CAMBIARE NULLA
Dovrebbero essere pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale le modifiche al codice della strada approvate lo scorso 20 novembre 2024 che, così come epr la guida in stato di ebrezza, hanno inasprito fortemente l’apparato sanzionatorio per la guida sotto l’effetto di qualsiasi sostanza stupefacente, semplificando anche le procedure di accertamento per incrementare i controlli.
LE NUOVE SANZIONI PER LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Le pene per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza sono state inasprite:
- Multa e arresto:
- Chiunque venga trovato positivo a sostanze stupefacenti dovrà affrontare una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto fino a un anno.
- La sanzione pecuniaria e la pena detentiva possono aumentare in caso di recidiva.
- Sospensione della patente:
- La patente può essere sospesa per un periodo da 1 a 2 anni, con l’aggiunta della possibile revoca in caso di recidiva o incidenti provocati sotto l’effetto di droghe.
- Confisca del veicolo:
- In caso di accertata positività alle droghe, il veicolo del conducente potrà essere confiscato se di sua proprietà.
- Decurtazione punti
- La guida sotto effetto di droghe comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente, con la possibilità di arrivare alla perdita completa dei punti in caso di ulteriori infrazioni.
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO RAPIDE
Il nuovo Codice prevede il potenziamento delle procedure di controllo attraverso strumenti tecnologici avanzati, tra le principali novità:
- Test salivari rapidi
- gli agenti di polizia stradale potranno utilizzare test salivari direttamente sul posto per verificare la presenza di sostanze stupefacenti, con risultati immediati.
- Accertamenti obbligatori in caso di incidenti
- chiunque sia coinvolto in un incidente sarà sottoposto obbligatoriamente a test per rilevare l’eventuale uso di droghe.
- Prelievi in ospedale senza consenso
- sarà possibile effettuare prelievi di sangue o urine in presidi sanitari senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.
- Controlli intensificati
- Le forze di polizia intensificheranno i controlli stradali, con un focus specifico sui luoghi e gli orari a maggior rischio, come le zone vicino a discoteche e locali notturni.
TOLLERANZA ZERO PER NEOPATENTATI E AUTISTI PROFESSIONALI
Per i neopatentati (con patente conseguita da meno di 3 anni) e per gli autisti professionali, così come previsto per la guida in stato di ebrezza alcolica anche per le droghe vige il principio di tolleranza zero e quindi per qualsiasi violazione alle sanzioni immediate conseguirà sempre la sospensione della patente.
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
La riforma del Nuovo Codice della Strada punta anche sulla prevenzione e sull’educazione. Tra le iniziative previste:
- Campagne di sensibilizzazione:
- Saranno promosse campagne informative sui rischi della guida sotto l’effetto di droghe, soprattutto tra i giovani.
- Corsi di recupero:
- I conducenti sorpresi in stato alterato dovranno partecipare obbligatoriamente a corsi di recupero e sensibilizzazione, come condizione per riottenere la patente.
IL TESTO DELLE NUOVE NORME (IN CORSO DI PUBBLICAZIONE)
1.Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni: [...omissis...] b) all’articolo 187 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti dicui ai commi 2-bis e 3»; 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»; 5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»; 6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore»; 7) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»; 8) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»; 9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. 6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati. 6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»; 10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119»sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga avisita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della pa­tente, in via cautelare, fino all’esito dell’esamedi revisione, che deve avvenire nel termine econ le modalità indicate dal regolamento»; 11) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti». 2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»; b) all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».
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