No! Il diniego è illegittimo senza comunicazione di preavviso (sentenza n. 6237/2024)
Abstract: Il Comune, che debba rifiutare la richiesta di proroga del permesso di costruire, deve obbligatoriamente comunicare il preavviso del diniego di proroga al richiedente
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I Giudici di Palazzo Spada con una sentenza dello scorso mese di luglio1 hanno ribadito un principio importante sull’indispensabilità dell’applicazione dell’articolo 10-bis della Legge n. 7 agosto 1990, n. 2412 anche nell’ambito della procedura di cui all’articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 3803.
Si deve necessariamente premettere che, salvo diverse norme regionali, il termine di ultimazione delle opere assentite con un permesso di costruire può essere prorogato di due anni, rispetto ai tre anni iniziali, se il soggetto interessato presenti apposita domanda prima della scadenza dei suddetti tre anni. Inoltre, si ricorda che la decorrenza di quest’ultimo termine triennale inizia dalla comunicazione di inizio lavori, che deve avvenire concretamente entro un anno dal rilascio del titolo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 citato.
Ma cosa è successo in questo caso affrontato dalla giustizia amministrativa?
Con un permesso di costruire rilasciato l’8 settembre 2011, l’Ente comunale autorizzava la costruzione di un fabbricato a destinazione residenziale. Il successivo 5 settembre 2012 (tre giorni prima della scadenza di un anno) la parte comunicava l’inizio lavori e, ad un mese dalla fine dei tre anni, ovvero il 6 e poi il 24 agosto 2015, comunicava la proroga di soli undici mesi, anche se la richiesta veniva formulata ai sensi dell’art. 30 (rubricato “Semplificazione in materia edilizia”) commi 3 e 4 della Legge 9 agosto 2013 n. 984. Con provvedimento del 16 settembre 2015 (quaranta giorni dopo la prima comunicazione di proroga e oltre venti giorni dalla seconda) il Comune negava, senza alcun preavviso, la proroga a causa della mancanza della firma del direttore dei lavori in calce alla richiesta e dell’attestazione di conformità degli interventi da realizzare rispetto agli strumenti di pianificazione comunale vigenti. Due mesi dopo, esattamente il 9 novembre 2015, l’Amministrazione disponeva la sospensione dei lavori rilevando l’incompletezza documentale della comunicazione di inizio lavori ed il contrasto con il regolamento urbanistico comunale sopravvenuto alla data del rilascio del permesso di costruire. Il diniego di proroga del 16 settembre 2015 e la successiva ordinanza di sospensione del 9 novembre 2015, appena citati, venivano impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto a seguito di opposizione ex art. 10 comma 1 del d.P.R. 119/19715 del Comune resistente, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, per la mancata comunicazione di preavviso del diniego di proroga, come prevista dalla c.d. “Legge sul procedimento amministrativo”. Esattamente un anno dopo il diniego di proroga (16 settembre 2016), l’Amministrazione ordinava la demolizione degli abusi e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 316 D.P.R. n. 380/2001, a cui seguiva l’accertamento di inottemperanza che veniva impugnato autonomamente dinanzi al TAR nel 2018.
Il TAR7, previa riunione dei due ricorsi, dichiarava inammissibile il secondo ricorso poiché proposto avverso «meri atti endoprocedimentali, con funzione dichiarativa» (accertamento di inottemperanza) e accoglieva il primo in quanto riteneva sussistenti i presupposti per la concessione della proroga richiesta, incombendo sul Comune, e non sul richiedente, l’obbligo di verificare la conformità urbanistica di quanto in corso di realizzazione, e di procedere, in caso negativo, alla comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241/1990, non inviata nel caso de quo.
Il Comune proponeva ricorso al Consiglio di Stato, che confermava la decisione di primo grado ritenendo che l’eventuale difetto dei presupposti per il rilascio della proroga, richiesta nei termini e secondo il dettato normativo di riferimento, doveva essere necessariamente comunicata alla parte attraverso l’adozione della preventiva comunicazione delle ragioni ostative, ai sensi del più volte citato articolo 10 bis della L. n. 241/1990, acquisendo e valutando le controdeduzioni dell’interessato che, di conseguenza, alla luce delle esigenze rappresentate dallo stesso, la «natura vincolata» dell’esito procedimentale, avrebbe evitato tutto il contenzioso. Tra l’altro il Consiglio di Stato rimarcava il fatto che rispetto ai due anni di proroga previsti dalla norma, la parte richiedeva solo undici mesi, sfruttando solo in parte il termine consentito dalla legge.
Dopo tredici anni si mette fine, almeno dal punto di visto della giustizia amministrativa, alla questione, ribadendo la portata generale dell’obbligo di far partecipare al procedimento amministrativo il soggetto interessato, che può dare all’interno dell’attività endoprocedimentale un contributo fattivo, evitando inutili e dispendiosi contenziosi, rafforzando, di contro, la fiducia riposta dai cittadini nella Pubblica Amministrazione, che nel caso concreto vedeva coinvolta il primo baluardo rappresentato, in base al principio di sussidiarietà, dall’Ente Locale competente al rilascio del titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 118 della nostra Carta Costituzione8.
NOTE
- Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6237 del 13 giugno 2024.
- Articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza). “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione”.
- articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire). “1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. – comma 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. – comma 2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. – comma 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. – comma 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
- “Comma 3. Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E’ altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. – comma 3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. – comma 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine”.
- Comma 1. “I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale”.
- Rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
- sentenza n. 421 del 22 marzo 2021.
- comma 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. – comma 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. – comma 3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. – comma 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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