Il volume di affari legato al consumo di sostanze stupefacenti vale 15,5 miliardi l’anno!
Abstract: Dalla lettura della corposa Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2023, relativamente al 2022, inviata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, emergono dati allarmanti su tanti aspetti che hanno come comune denominatore lo spaccio di stupefacenti. Il volume di affari, l’aumento costante dell’uso da parte della popolazione, l’incidenza dell’uso delle droghe tra i minori e l’incidenza sull’infortunistica stradale sono solo alcuni di questi. In questa prima parte si parlerà del giro di denaro che si sperpera per il loro acquisto.
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Dalla lettura della Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2023, relativamente al 2022, inviata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, come previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti1, emerge una realtà sconcertante.
Si premette che vi è un rapporto inversamente proporzionale fra la corretta informazione, strettamente legata al concetto di consapevolezza del fenomeno, e l’uso di sostanze stupefacenti. In Italia la prima variabile è molto bassa, mentre la seconda è molto elevata. Proprio per aumentare consapevolezza ed informazione, vi è l’obbligo di inoltrare la citata Relazione annuale al Parlamento, contenente dati raccolti dalle Amministrazioni centrali e periferiche, dalle organizzazioni del Privato Sociale e da tutti gli attori presenti sul territorio nazionale, al fine di mettere in campo correttivi, iniziative e tutto quanto di competenza del Legislatore per correre ai ripari, anche in virtù dell’andamento del fenomeno rispetto agli anni precedenti.
In questa prima parte del ragionamento affronterò il vertiginoso volume di affari derivante dal fenomeno della tossicodipendenza in Italia.
Desta sconcerto leggere che, secondo l’ISTAT, la spesa affrontata dalla totalità dei consumatori per l’acquisto di sostanze stupefacenti è di 15,5 miliardi di euro all’anno! Si, avete letto bene, non mi sono sbagliato! Altro che manovra finanziaria!
Dal punto di vista del singolo consumatore, un’enorme ricchezza dilapidata che va ad incrementare l’economia sommersa dei trafficanti, riducendo, di contro, la ricchezza della popolazione, delle famiglie e del singolo. Senza sottovalutare e senza dimenticare di aggiungere a così tanti miliardi, anche il costo sociale delle dipendenze, sia esso principale che correlato, come quello dovuto all’incremento dei sinistri stradali legati alla guida di un veicolo sotto effetto di droghe.
In particolare, il 42% della spesa totale è assorbito dal consumo di cannabis, il 31% di cocaina, mentre, il restante 27% è relativo alle altre sostanze, tra cui una fetta importante, e sempre in crescita, è occupata da nuove droghe, che vengono acquistate soprattutto sul mercato on-line, sul c.d. “dark web”, sistema innovativo rispetto ai canali di approvvigionamento delle droghe tradizionali.
La spesa più alta è relativa all’acquisto di cannabinoidi, stimata intorno ai 6,6 miliardi di euro l’anno. Per quanto riguarda, invece, la cocaina, il cui costo si aggira intorno ai trentottomila euro al chilogrammo e a ottantatre euro per la singola dose, la spesa totale per i consumatori è stimabile in circa 5 miliardi di euro all’anno.
Come anticipato, i restanti 4 miliardi di euro, sono spesi per le altre tipologie di stupefacenti e sostanze psicotrope, tra cui, sempre più spesso, ritroviamo nuove sostanze psicoattive. Nel 2022 il Sistema Nazionale di Allerta Precoce contro la droga (SNAP)2, ha identificato settantasei nuove sostanze psicoattive circolanti sul territorio nazionale, di cui l’85% scoperto a seguito di sequestri effettuati. Nello stesso anno sono state inserite quarantadue nuove sostanze e due nuove piante nella tabella I3, quattro sostanze nella Tabella IV4 e due sostanze nelle Tabelle dei medicinali5. Tabelle in continuo aggiornamento ed evoluzione, dato ancora più allarmante per il fatto che si tratta di sostanze nuove, i cui effetti diretti e indiretti a lungo termine sono sconosciuti e potenzialmente irreversibili.
NOTE
- D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 rubricato “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.”
- Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha siglato nel marzo 2017 un accordo che affida al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il coordinamento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) sulle Nuove Sostanze Psicoattive (NSP), a seguito del quale l’Istituto Superiore di Sanità ha realizzato ed attivato una nuova piattaforma che facilita il contributo al network da parte dei singoli centri collaborativi. Il nuovo “applicativo web” raccoglie, gestisce e sistematizza le notizie in arrivo sia dall’Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona (European Monitoring Centre for drugs and drug addiction, EMCDDA) che dai centri collaborativi presenti sul territorio nazionale, al fine di effettuare analisi, verifiche, diffondere le informazioni con diversi livelli di allerta per fornire una risposta tempestiva/operativa per un sistema realmente integrato. Nella piattaforma devono confluire tutte le segnalazioni (italiane ed europee) relative a sequestri, campionamenti o casi clinici, al fine di renderle poi disponibili agli enti preposti, attraverso la diramazione di informative o di allerte. Il sistema consente, inoltre, di creare un archivio interrogabile dai soggetti preposti delle nuove molecole (NSP), ove si trovano casi clinici da ricercare per sintomo e apparato, al fine di effettuare interventi mirati di pronto soccorso ai casi concreti. Tutte le segnalazioni sono geo-localizzate, in modo da effettuare analisi anche sui flussi delle NPS all’interno del nostro territorio.
- Tabella inserita dall’art. 4-vicies ter, comma 32, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e più volte aggiornata.
- Tabella aggiunta dall’art. 1, comma 30, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 e più volte aggiornata.
- Tabella divisa in più sezioni (A-B-C-D-E) aggiunta dall’art. 1, comma 30, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 e più volte aggiornata
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