LE OTTO SANZIONI PIÙ CURIOSE E ILLEGITTIME PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CDS
Abstract: Il codice della strada, nei suoi 240 lunghi articoli, disciplina la circolazione stradale e, soprattutto, i comportamenti dei conducenti dei veicoli, spesso con disposizioni puntigliose, curiose e, soprattutto, inutili o addirittura contraddittorie. In questa disamina delle sanzioni più curiose si vogliono evidenziare, anche se in maniera non esaustiva, le contraddizioni e gli orrori giuridici, dovuti a una disonorevole sciatteria se non persino a una colpevole ignoranza dei funzionari, che rendono persino comica l’azione legislativa ed esecutiva dello Stato.
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Il Codice della strada è pieno di regole di comportamento ma la maggior parte degli utenti della strada ne conoscono solo le principali, ignorandone, nella pratica quotidiana, molte altre.
Ve ne sono alcune, contenute nei 240 lunghi articoli, di cui gli automobilisti non hanno mai sentito parlare.
Guidare ubriachi in bicicletta
Anche il ciclista deve essere sobrio. Chi, per non subire una multa per guida in stato di ebbrezza, rinuncia all’auto per inforcare i pedali rischia comunque una condanna penale se il tasso di alcol nel sangue è superiore allo 0,8%.
L’apparato sanzionatorio previsto dal codice per i conducenti dei velocipedi è in tutto identico a quello applicato a chi conduce un veicolo a motore.
Ciò vale anche per la sanzione accessoria della sospensione (CdS art.186 c.1 p. a-c) o della revoca della patente (CdS art.186 c.1 p.c) [1], con l’unica differenza che le sanzioni amministrative in questi casi sono illegittime elevate ai sensi del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza non possono realizzare questa disposizione obbligatoria per il semplice fatto che non esiste una patente per condurre una bici!
Attraversamento della strada in modo obliquo
Se le più vicine strisce pedonali si trovano ad oltre 100 metri è possibile attraversare la strada anche al di fuori delle strisce stesse purché lo si faccia in senso perpendicolare, scegliendo cioè la traiettoria più breve (CdS art.190 c.2-3) [2].
Insomma è necessario che i pedoni portino con se goniometro e righello e facciano gli opportuni rilievi prima di attraversare la strada, viceversa se si attraversa in modo obliquo, anche se la norma non definisce l’angolo della traiettoria considerata obliqua e l’asse di riferimento, ad esempio se l’obliquità sia da considerare rispetto la striscia di mezzeria, la carreggiata, il marciapiede o salvagente.
Pur in queste incertezze, l’ “obliquità” del percorso di attraversamento del pendone è sanzionata con un importo da euro 26 a euro 102.
Nelle piazze è ancora peggio, perché si può attraversare solo sulle strisce, ovunque esse si trovino, oppure si viene multati anche se non ci fossero!
Corsa a bordo strada
È vietato effettuare sulle carreggiate attività sportiva (CdS art.190 c.10) [3], allenamenti, passeggiate, footing, però nessuno lo sa e quindi tutti lo fanno.
Chi vuol fare footing o corsa deve stare sui marciapiedi o nei parchi.
Diversamente, può subire una multa da 26 a 102 euro.
Sempre ammesso che un operatore di polizia stradale riesca a raggiungere il runner non potendo di certo prendere la sua targa.
Vietato parlare sul marciapiede
Quante volte e quanta gente si è incontrato con gli amici a parlare sul marciapiede, eppure, parlare sul marciapiede è vietato se si intralcia la circolazione.
È vietato cioè creare assembramenti (CdS art.190 c.4) [4] ed è consentito solo se il marciapiede è vuoto o sufficientemente ampio per consentire il transito degli altri pedoni non c’è più alcun illecito.
Vietato sporgersi dal finestrino
Chi sporge la testa o, come capita ancor più di frequente, il gomito dal finestrino può essere multato, poiché il Codice della strada vieta al conducente e al passeggero di “determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo” (CdS art.169 c.4) [5].
Questo, nella pratica, significa che anche il semplice fatto di mettere il braccio o la mano fuori dal vetro per sentire il refrigerio del vento sulla pelle può costare una multa da euro 85 a euro 338 e se a farlo è un bambino, della multa risponde il conducente.
Lasciare aperto il finestrino
“Incentivo al furto”, così qualcuno chiama il comportamento di chi esce dall’auto lasciando il finestrino aperto o la chiave attaccata nel cruscotto.
Questo comportamento è vietato dal Codice della strada che impone, durante la sosta o la fermata, al conducente di adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso (CdS art.157 c.7) [6], diversamente si rischia una multa da euro 41 a euro 168.
Ma attenzione, perché l’articolo del Codice della strada in commento parla non solo di “sosta” ma anche di “fermata”.
Il tipico caso di chi lascia la macchina in qualche modo, anche in doppia fila, con la portiera aperta o il finestrino abbassato (anche se non del tutto) perché “tanto ci metto un attimo a prendere le sigarette, il giornale o il caffè”.
Fermarsi con l’aria condizionata accesa
In estate sotto il sole, in attesa per i figli, il coniuge, l’amico, chi resta sotto il sole con il motore spento e l’aria condizionata non attiva?
Ebbene, non si può fare! Quando l’auto è in sosta non si può lasciare acceso il motore solo allo scopo di mantenere in funzione l’aria condizionata o l’impianto di riscaldamento (CdS art.157 c.2) [7].
Chi viola tale norma può essere multato con una sanzione che va da un minimo di 216 euro a un massimo di 432 euro.
Vietato guidare coi vetri appannati
Quante volte, d’inverno, nel momento in cui si avvia il veicolo i vetri sono appannati e, avendo premura, non si aspetta che si sbrinino iniziando la marca con quella piccola visuale che si può scorgere non appena l’impianto di areazione inizia a fare effetto.
Un comportamento del genere, oltre ad essere pericolosissimo, è vietato dall’articolo 141 del Codice della strada stabilisce che il conducente deve sempre mantenere il controllo dell’auto ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, entro i limiti del suo campo di visibilità.
[1] Codice della Strada, art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool, comma 1-2 «1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. […omissis]».
[2] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 2-3 «2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; e’ inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.».
[3] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 10 «Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.».
[4] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 4 «È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita’; e’, altresi’, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.».
[5] Codice della Strada, art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, comma 4 «Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta’ di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita’. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.».
[6] Codice della Strada, art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli, comma 7 «È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.».
[7] Codice della Strada, art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli, comma 2 «Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. ».