ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto Domenico Carola RIVISTA

LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA Domenico Carola

di Domenico Carola

Tutte le riforme al Codice della Strada introdotte dalla Legge 9 novembre 2021, n.156 che ha convertito il Decreto Legge n. 121/2021 — c.d. “Decreto infrastrutture” .

[Ethica Societas anno 1 n.1]

Modificato in sede referente, il decreto infrastrutture contiene, segnatamente negli articoli 1, 1-bis e 1-ter le numerose e più significative novelle al codice della strada nonché ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di trasporto stradale.

Nel testo originario del decreto-legge esse erano volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il c.d. codice rosa.

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in sede referente alla Camera e al Senato, presso le Commissioni riunite VIII-Ambiente e IX Trasporti e telecomunicazioni, le modifiche si sono però moltiplicate.

Anzitutto, proprio all’art. 1 del codice della strada, i principi ispiratori vengono ampliati e la formulazione della disposizione risulta ora del seguente tenore: “La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.

Giova ricordare che alcune di queste modifiche erano previste nel testo unificato delle proposte di legge n. 24 e abbinate, adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati nella seduta 14 maggio 2019.

Dicevamo in incipit che le modifiche al Codice sono numerose, e riguardano la disciplina delle soste, con maggiore severità, vale a dire importi delle multe anche raddoppiati, e sottrazione di più punti dalla patente, per chi occupa abusivamente i posti auto riservati ai disabili e i nuovi “spazi rosa”, i comportamenti alla guida, più rigore per chi getta rifiuti e mozziconi di sigaretta dall’auto, per chi mentre si trova alla guida di un veicolo utilizza qualsiasi device portatile in maniera non corretta, la precedenza ai pedoni, che deve essere concessa anche a chi si prepara ad attraversare la strada, non solamente a chi abbia già iniziato a percorrere le strisce, e la micromobilità.

Analizziamo, anche se in sintesi, i cambiamenti apportati.

Aree riservate per bus scolastici e auto elettriche: il Comune potrà riservare parcheggi ai bus scolastici, alle auto elettriche nonché allo scarico di merci, con limitazioni ad alcuni giorni e ore.

Attraversamenti pedonali: l’art. 25, comma 1-bis, viene chiarito che le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità anche ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria.

Conseguentemente, l’art. 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione prevede che al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dal citato art. 25 del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, verrà approvato un elenco delle strutture interessate.

Divieto di sosta: il divieto di sosta sancito dall’art. 158, comma. 2, viene esteso:

  • agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • agli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni muniti di permesso rosa.

In caso di violazione scatta la sanzione amministrativa minima da euro 80 fino a un massimo di euro 328, se si tratta di ciclomotori o motoveicoli a 2 ruote, e da euro 165 a euro 660 se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.

Le sanzioni previste dall’art. 158, c. 5, CdS, da euro 41 a euro 168 per le 2 ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli, sono applicate quando il divieto di sosta non viene rispettato nelle fermate degli autobus, dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie, e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza; oltre che nelle corsie e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane.

Sosta negli spazi per i disabili: sono inasprite anche le sanzioni contemplate dall’art. 188 del CdS nei confronti di chi parcheggia nello spazio per disabili senza averne diritto, in tal caso le multe salgono da un minimo di euro 168 a un massimo di euro 672, contro gli importi attuali da 87 a 344.

Aumentano altresì le sanzioni previste per coloro che, pur muniti dell’autorizzazione al parcheggio, non rispettano le condizioni e i limiti indicati, in tal caso la sanzione minima da euro 42 sale a euro 87 e la massima da euro 173 a euro 344.

Esibizione documenti di guida e dell’auto: scompare l’obbligo di recarsi in un comando di Polizia per “esibire” carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica dei ciclomotori, patente, foglio rosa o certificato di assicurazione nel caso in cui si sia stati multati (42 euro che scendono a 29,40 con lo sconto) per aver circolato senza uno di questi documenti. A condizione, ovviamente, che la loro esistenza e validità possano essere accertate consultando le banche dati gli archivi pubblici o quelli gestiti da amministrazioni dello Stato. Prima la cosiddetta “inottemperanza all’invito di presentare i documenti” era punita con un’ulteriore multa di euro 430.

Getto di cose da veicoli in movimento: all’art. 15 sono aumentate le sanzioni per l’abbandono di rifiuti.

Monopattini: non ci sarà l’attesa svolta “punitiva” paventata nei confronti dei monopattini.

Niente obbligo di casco e assicurazione per i privati, ma arrivano ulteriori prescrizioni:

  • riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h con obbligo di regolatore elettronico di velocità;
  • confisca immediata del monopattino modificato o che supera i limiti di potenza o velocità imposti dalla legge;
  • indicatori di direzione e stop posteriore;
  • freno su entrambe le ruote;
  • introduzione di apposite aree di sosta, contrassegnate da un’apposita segnaletica orizzontale o attraverso geolocalizzazione, per evitare il parcheggio selvaggio sui marciapiedi.

Si prevede poi che, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini, per poter circolare sulla strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.

Tali obblighi decorreranno dal 1° luglio 2022, tuttavia i monopattini già in circolazione prima di tale termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

I monopattini elettrici non possono circolare sui marciapiedi, salvo la conduzione a mano, e non possono essere parcheggiati sui marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori.

Per evitare la sosta selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione.

Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e a inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.

Vengono ridotti gli oneri amministrativi e documentali occorrenti per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati alle persone con disabilità.

Multe e auto a noleggio: cambia l’articolo 196 CdS che disciplina il principio di solidarietà per le auto a noleggio: responsabile in solido delle violazioni commesse alla guida di macchine a noleggio a lungo e a breve termine non sarà più il locatore bensì il locatario.

Una decisione che soddisfa le imprese di noleggio ma che rischia di provocare qualche problema alle entrate dei Comuni data la difficoltà, soprattutto per gli enti più piccoli, a notificare i verbali ai cittadini stranieri e la scarsa propensione di questi ultimi a pagare le multe emesse dalle autorità italiane.

Neopatentati anche sulle auto “potenti”: il legislatore ha introdotto, finalmente, una modifica chiesta per anni da più parti, quella delle limitazioni di guida per i neopatentati.

Con l’entrata in vigore della norma il divieto, per il primo anno dal conseguimento della patente B, di guidare autovetture di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima pari a 70 kW non si applicheranno se al fianco del conducente si troverà, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria o superiore, conseguita da almeno dieci anni.

Parcheggi per disabili: se un disabile troverà il proprio posto riservato occupato, potrà parcheggiare nelle strisce blu senza pagare. La disposizione estende a livello nazionale una norma sinora attuata dai Comuni, togliendo così incertezza alle persone disabili che di volta in volta dovevano verificare il regolamento vigente in città.

Parcheggi per donne in gravidanza e famiglie con figli piccoli: sono previste aree riservate per le donne in gravidanza e per le famiglie con bambini sotto i 2 anni. Tali aree avranno una normativa specifica che prevede la richiesta del “permesso rosa” al Comune, al quale spetta definire modalità di erogazione e condizioni con un regolamento comunale.

Precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali: è stato modificato l’art. 40 del codice della strada, con riguardo alla segnaletica orizzontale, che al comma 11, stabilisce che, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali: “I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio”.

Pubblicità stradale: divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche sono stati introdotti dopo il comma 4 dell’art. 23.

La violazione del divieto resta sanzionata sul piano pecuniario e con la diffida alla rimozione, i cui termini sono però ridotti. Nei casi più gravi, l’ente proprietario della strada può disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.

Con l’aggiunta del comma 7-bis, è apportata una modifica, per consentire la posizione di cartelli, di dimensioni limitate (entro i 40 centimetri di lato), nel centro delle rotatorie per indicare l’impresa incaricata di curare il verde.

Spazi per la sosta di auto elettriche: negli spazi riservati alla ricarica è vietata la sosta ai veicoli che non effettuano la ricarica e ai veicoli elettrici che permangono sullo spazio oltre un’ora dopo il completamento della ricarica.

Questo limite non si applica tra le ore 23 e le 7 a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata, cioè per la ricarica veloce (superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW) e ultra-veloce (superiore a 50 kW).

Taxi anche con bici e moto a due e tre ruote: il servizio taxi, finora riservato alle autovetture, potrà essere svolto anche con veicoli a due e tre ruote e persino con i velocipedi.

Targa di prova: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’art. 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del citato decreto legislativo, qualora tali veicoli circolino su strada per esigenze connesse a:

  • prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti;
  • ragioni di vendita o di allestimento.

Ai fini della circolazione di cui sopra, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Trasparenza sull’utilizzo delle sanzioni: arriva, per le amministrazioni locali (Comuni, Province, Unioni di Comuni) l’obbligo di pubblicare una volta all’anno, entro il 30 giugno, e sui rispettivi portali online una relazione sulle sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada: il consuntivo deve indicare le somme incassate nell’anno precedente e le modalità di come effettivamente tali somme sono state utilizzate. Dal canto suo, il Ministero dell’Interno dovrà rendere note, sempre attraverso il proprio sito istituzionale, le relazioni dagli enti locali entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione di ogni documento.

Trasporti eccezionali: con la sostituzione della lettera b) del secondo comma ora va letto che il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62.

Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli.

Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, con esclusione degli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

Velocipedi: con la modifica dell’art. 50 del codice della strada subisce una modifica, volta a consentire di considerare velocipede (id est: bicicletta) anche quello lungo fino a 3 metri e mezzo (e non più 3 metri).

All’art. 52, in materia di ciclomotori, si considera di questa categoria non solo quello dotato di motore termico avente cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, ma anche quello dotato di motore elettrico “avente potenza non superiore a 4000 watt”.

 

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