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LE REGOLE DELLA PRUDENZA VALGONO ANCHE PER I VEICOLI IN EMERGENZA Domenico Carola

CONDANNATO IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO DEI VIGILI DEL FUOCO CHE IN EMERGENZA, CON LAMPEGGIANTE E SIRENA ACCESSI, HA INVESTITO UN PEDONE (Cassazione Penale 28178/2021)

Abstract: Il conducente di un mezzo di soccorso, pur potendo violare le norme sulla circolazione stradale quando in emergenza usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è comunque tenuto a osservare le regole di comune prudenza e diligenza. La vicenda di un conducente di un autobotte dei Vigili del Fuoco condannato per l’investimento di un pedone in appello, condanna confermata dalla Suprema Corte (Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 28178 del 21/07/2021), dopo l’assoluzione in primo grado.

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di Domenico Carola

Prudenza e diligenza anche in emergenza

Le regole di guida in emergenza valgono anche in emergenza e la condanna di un Vigile del Fuoco effettivo apre il campo a diversi rischi, con un cambio di passo sull’interpretazione della “prudenza e diligenza”, perché serve anche “preveggenza”.

La Suprema Corte (Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 28178 del 21/07/2021) ha confermato la condanna per lesioni personali ad un soccorritore Vigile del Fuoco che, durante un intervento di emergenza ha investito un pedone.

[immagine di repertorio]
Il fatto.

Il conducente del mezzo di soccorso a bordo di autopompa serbatoio, durante un servizio con lampeggianti e sirene accese ha invaso la corsia di sinistra di una strada urbana, per evitare dei veicoli fermi sulla corsia di marcia dove era presente un semaforo rosso.

Un pedone, non avvedendosi dell’arrivo dell’autopompa, ha attraversato le strisce pedonali sull’intersezione proprio mentre il mezzo stava arrivando, restando però nascosto fino all’ultimo momento da un autobus fermo in sosta, che stava facendo scendere i passeggeri.

L’iter giuridico di questa condanna è contorto e articolato.

L’impatto è stato inevitabile e in primo grado la giustizia aveva dato ragione all’autista del mezzo di soccorso, dichiarandolo innocente.

Secondo il giudice di prime cure che ha valutato il caso infatti non c’era reato, escludendo i profili di colpa specifica e generica.

L’autopompa dai rilievi stava rispettando i limiti vigenti, il Vigile del Fuoco ha fatto affidamento sul rispetto da parte dei veicoli fermi di lasciargli la dovuta precedenza, rispetto violato dal pedone, in considerazione delle cuffie usate per ascoltare la musica che aveva sulle orecchie. Rimaneva solo il problema della visuale, ostruita ad entrambi dall’autobus fermo.

Secondo la sentenza di primo grado, che assolveva il Vigile del Fuoco, nemmeno alla velocità di 20 km/h sarebbe stato possibile evitare l’impatto.

Il ribaltamento in Appello: affidarsi agli altri non basta

Nonostante l’assoluzione piena, la Procura e le parti civili si erano rivolte in appello al tribunale di Bologna, dove il giudizio era stato ribaltato: il conducente del mezzo di soccorso, ha rilevato la corte, in una disamina più di diritto che di sostanza, anche laddove impegnato in un servizio di emergenza, non può creare situazioni di pericolo e deve tenere conto di particolari situazioni createsi durante la circolazione, siano esse di traffico o generate per altri motivi.

Nel caso di specie la corte territoriale ha ribaltato il giudizio perché proprio in considerazione della scarsa visuale, prima di immettersi sull’incrocio e di passare sulle strisce pedonali, l’autista Vigile del Fuoco avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni, che avevano luce verde per l’attraversamento.

Secondo la corte i pedoni potrebbero non aver percepito il transito dei mezzi di soccorso.

Inoltre l’autista avrebbe dovuto prevedere la presenza di potenziali attraversatosi, essendo un giorno feriale, alle ore 13, ed essendo in sosta proprio un autobus in quel momento.

La Cassazione è un giudice di legittimità: in futuro questa sentenza farà scuola

Il ribaltamento, ovviamente, non è stato ritenuto giusto dalla difesa dell’imputato.

Per questo motivo è scattato un ricorso in Cassazione per una piena e chiara interpretazione dell’articolo 177 del codice della strada, che riguarda nello specifico proprio la condotta dei mezzi e il tema della “prudenza e diligenza”.

La massima corte di giustizia italiana ha confermato la sentenza di appello, sottolineando come l’interpretazione dell’articolo 177, comma secondo, sia giusta quando avviene in modo restrittivo.

Nel caso di specie, c’erano le seguenti condizioni:

  • strada molto trafficata;
  • presenza di un incrocio con passaggio pedonale ampio;
  • luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni;
  • ingombro del bus di trasporto fermo sulla corsia adiacente;
  • blocco del traffico causato dal bus;
  • impedimento della visuale ai pedoni in un’ora di punta di giorno feriale.

Secondo la Corte bisognava prevedere il passaggio di persone in attraversamento.

La presenza di un intervento di emergenza in atto che costringeva l’autista del mezzo di soccorso a violare il codice della strada, non doveva superare la regola della comune prudenza.

Regola che doveva imporre di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento.

Secondo la Corte di Cassazione in quel frangente “prudenza e diligenza” avrebbero consigliato di rallentare a passo d’uomo o fermare il mezzo di soccorso, a causa delle troppe variabili in gioco.

Dalla prudenza alla preveggenza: perché?

Allora il giudice di primo grado ha interpretato male l’articolo 177? Secondo la Cassazione sì!

Il comma secondo di questo articolo dice chiaramente che prudenza e diligenza devono appartenere all’autista del mezzo di soccorso, sia esso sanitario, dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell’Ordine.

Non si può fare affidamento sul rispetto da parte degli altri utenti della strada dell’obbligo di lasciare libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola della prudenza e della diligenza. L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

Secondo la corte infine, il giudice di primo grado non avrebbe inserito nella sua previsione anche la presenza dell’ingombro dell’autobus, una circostanza che, riducendo la visuale, avrebbe dovuto imporre maggiore prudenza.

Il Vigile del Fuoco quindi è stato condannato per lesioni personali, articolo 590 del codice penale, e al pagamento delle spese processuali.

La sentenza apre con ogni probabilità alla istituzione di un processo in sede civile, che rischia di diventare un caso di specie dalle conseguenze davvero gravi per chi si occupa di guida in emergenza.

La prevedibilità di un evento è uno dei punti di maggiore difficoltà per qualsiasi situazione di guida in emergenza.

Quindi in conclusione

In tema di circolazione stradale, il conducente di un mezzo di soccorso, pur essendo autorizzato, quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.

LA SENTENZA: Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 28178 del 21 07 2021

[immagine di repertorio]

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