No, se si mette a repentaglio la staticità della parte lecita dell’immobile.
Abstract: Le opere abusive non devono essere demolite se ciò comporta problematiche statiche o comunque pregiudizi alle strutture portanti della restante parte del fabbricato realizzata legittimamente. La giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado concordano sul punto.
Keywords: #demolizione #staticità #luigidesimone #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
Con la recentissima sentenza del TAR Lazio, sezione IV ter, n. 18133 del 14 novembre, depositata il 4 dicembre 2023, è stato ribadito che le opere abusive non devono essere demolite se ciò comporta problematiche statiche o comunque pregiudizi alle strutture portanti della restante parte del fabbricato, realizzata legittimamente.
Il Giudice amministrativo di primo grado, quindi, riprendendo la statuizione del Consiglio di Stato di pochi mesi fa1, ha confermato che il Comune, nell’emettere l’ordinanza di demolizione degli abusi, deve valutare se, ottemperando alla stessa, si pregiudica la staticità della parte legittima.
Per giungere a tale conclusione il Tribunale adito ha dovuto disporre degli accertamenti istruttori al fine di verificare quanto sostenuto dai ricorrenti e, alla fine, ha accolto il ricorso di questi ultimi. Infatti, dagli accertamenti disposti, il tecnico incaricato ha stabilito che la rimozione della sopraelevazione abusiva avrebbe comportato “…inevitabili e necessarie vibrazioni derivanti dalla demolizione del tetto e delle murature” che “potrebbe creare dei dissesti e fessurazioni nella sottostante parte dell’edificio”.
Veniamo ai fatti. Le opere abusive consistevano nell’ampliamento del sottotetto con aumento di superficie utile lorda pari a circa 80 mq. e nel frazionamento di una unità immobiliare al terzo piano di un edificio in muratura portante realizzate nel 2004; nel 2012 era stata respinta la richiesta di condono edilizio, poi opposta dai ricorrenti. Nel 2015 veniva emanata l’Ordinanza di demolizione degli abusi citati, ex articolo 33 del DPR 6 giugno 2001, n. 3802, applicabile nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Inoltre il Comune prevedeva, nella medesima ordinanza, la sanzione amministrativa di 15.000 euro in caso di mancata demolizione.
Nel 2017 veniva respinto il ricorso avverso il rigetto del condono edilizio del 2012, in quanto la zona interessata dagli abusi era paesaggisticamente tutelata, mentre, rispetto alla sanzione amministrativa decretata, il Tribunale si riservava la decisione in attesa delle verifiche disposte, in considerazione del fatto che il Comune avevo ritenuto in giudizio che non vi era alcun problema o pregiudizio statico in caso di demolizione delle opere abusive. All’inizio del 2023 veniva respinto l’appello avverso il diniego del condono edilizio proposto nel 2017.
Con la sentenza oggetto del presente articolo il Tribunale amministrativo della Capitale accoglieva il ricorso, annullando, non solo l’ordinanza di demolizione, ma anche la sanzione amministrativa già indicata per l’eventuale mancata demolizione.
E’ opportuno ricordare che il Comune può esercitare anche altri poteri ripristinatori tra cui, appunto, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione, doverose proprio quando non sia possibile la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi. Infatti il citato articolo 33 prevede, come sanzione pecuniaria alternativa, una somma “pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive”.
In sostanza, l’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa, in luogo di quella demolitoria, deve avvenire in un momento successivo rispetto all’Ordinanza di demolizione, sanzione subordinata ad una espressa richiesta della parte sulla quale graverà l’onere di dimostrare l’impossibilità tecnica di demolizione. Nel caso discusso, invece, il Comune aveva già deciso e inserito nell’Ordinanza dirigenziale di demolizione, poi annullata, la sanzione pecuniaria.
Infine, è doveroso evidenziare che, in caso di impossibilità di demolire opere eseguite, invece, in parziale difformità dal permesso di costruire, è ammessa una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, se ad uso residenziale, o pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale, ai sensi del comma 2 del successivo articolo 343.
NOTE
- Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 7821 del 18 agosto 2023.
- Articolo 33 rubricato “ Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità” – comma 1. “Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso – Comma 2 “ Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’agenzia del territorio.” – comma 3 …….omissis.
- Articolo 34 comma 2. “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI DALLO STESSO AUTORE
L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E’ VALIDO ANCHE DOPO LA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO?
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (Consiglio di Stato n. 9879/2023)
LA RELAZIONE ANNUALE SUL FENOMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA – 3^ e ultima parte
LA RELAZIONE ANNUALE SUL FENOMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA – 2^ parte
LA RELAZIONE ANNUALE SUL FENOMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA – 1^ parte
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
ANALISI DELLE IMPRONTE PAPILLARI, TRA STORIA E CRONACA-Parte 1
ANCHE LA CASSAZIONE CENSURA LA REGOLAMENTITE, SUI RIFIUTI I COMUNI NON POSSONO INVENTARE SANZIONI
ETHICA SOCIETAS ADERISCE A “STAMPA LIBERA PER IL CLIMA” DI GREENPACE
INTERVISTA A PASQUALE RICCIARDELLA, COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI POTENZA [CON VIDEO]
DALLA CRISTIANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ALLE PREDICHE ANTIEBRAICHE
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2023 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0