Anche differire l’accesso è sbagliato
Abstract: La richiesta di accesso agli atti formulata da un privato cittadino non può essere sempre e legittimamente respinta o differita quando il carteggio è oggetto di accertamenti da parte degli organi inquirenti.
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Dopo aver già parlato recentemente dei limiti all’ accesso agli atti richiesto da un consigliere comunale, torniamo a discutere del diritto di accesso agli atti amministrativi, questa volta esercitato da un privato cittadino in costanza di un’indagine penale.
Ma andiamo per ordine. Una società romana chiedeva al Tribunale Amministrativo di primo grado l’annullamento di un provvedimento dirigenziale adottato da un Comune, con il quale il dirigente competente aveva differito l’accesso agli atti, ex art. 221, formulato al fine di visionare degli atti relativi ad un’attività edilizia sospesa dall’ente e per la quale era stata notiziata anche l’Autorità Giudiziaria.
Ricordiamo che il differimento dell’accesso agli atti, ex art. 24 comma 42, può essere invocato da chi deve ostentare il documento, per assicurare una momentanea tutela di terzi o esigenze dell’amministrazione. Soccorre, in tal caso, il Regolamento emanato ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge sul procedimento amministrativo3. In particolare, il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevede che il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi, di cui al predetto articolo 24 c. 6, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Al fine di comprendere meglio la decisione del Tribunale adito4 contro il differimento decretato dall’ente comunale, con la quale è stata esclusa l’automaticità del differimento all’esito dell’indagine penale in corso, occorre evidenziare anche l’istituto del c.d. “accesso difensivo”5, che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi necessari a curare o difendere i propri interessi giuridici.
Infatti il ricorrente, nel rivolgersi all’A.G., faceva proprio riferimento al diritto di difesa vantato. Diritto riconosciuto dal Tribunale adito che nella summenzionata sentenza ha citato i principi costituzionali previsti dagli articoli 24 6 e 977, rispettivamente il diritto di difesa e il principio di buon andamento della P.A.
A nulla è valso il richiamo del Comune di Roma Capitale al relativo Regolamento Comunale che prevedeva espressamente il differimento, fino alla definizione della vicenda giudiziaria, dell’accesso agli atti relativi a denunce amministrative, esposti, segnalazioni, comunque denominate, che siano oggetto di informativa all’autorità giudiziaria o comunque sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
In sostanza il Tribunale Amministrativo di primo grado, citando una serie di recenti sentenze di primo e di secondo grado8 accoglieva il ricorso della società romana dichiarando inammissibile un differimento automatico del diritto di accesso, senza una specifica ed apposita motivazione del caso concreto. Secondo i giudici amministrativi, infatti, la corretta interpretazione del Regolamento governativo è quella di escludere ogni automatismo, proprio al fine di evitare che “…in tutti i casi di controllo edilizio, la informativa all’autorità giudiziaria comporterebbe sempre la impossibilità di proporre azione a tutela di fronte al giudice amministrativo, poiché quest’ultima è soggetta a termini di decadenza di per sé incompatibili con un differimento automatico (salvo proporre ricorsi “al buio” con riserva di motivi aggiunti ed evidente aggravio del diritto di difesa o ipotizzare una sistematica sospensione della “piena conoscenza” delle ragioni dell’atto da impugnare, con conseguente altrettanto automatica sospensione dei termini per proporre ricorso ed, anche in questo caso, con evidente aggravamento della tutela giurisdizionale)”.
Pertanto, non essendo riconosciuta nessuna automaticità di differimento dell’accesso agli atti in costanza di un’indagine penale, occorre un’approfondita analisi da parte dell’ente locale, atta a formulare un’adeguata motivazione per supportare il provvedimento di differimento o addirittura di diniego all’accesso agli atti formulato dagli interessati. E nessuna automaticità può essere prevista dalla regolamentazione comunale, evidentemente di secondo livello, non avendo forza derogatoria della normativa statale in materia.
NOTE
1. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).
2. Legge 241/1990, art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) «4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento».
3. Legge 241/1990, art. 24 «6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato».
4. TAR Lazio, Sezione IIbis, sentenza 26 giugno 2023, n. 10723.
5. Legge 241/1990 art. 24 «7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».
6. Costituzione, art. 24 «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
7. Costituzione, art. 97 «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
8. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 9 dicembre 2022, n. 10800; T.A.R. Salerno, sez. III, sentenza 27 giugno 2022, n. 1850; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23 settembre 2022, n. 630; T.A.R. Napoli, sez. VI, sentenza 30 novembre 2022, n. 7467.
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