La nuova disciplina europea manderà fuori legge tutti i vecchi dispositivi per il trasporto dei bambini negli autoveicoli ma non ne impedirà l’utilizzo
Abstract: Cambiano le norme tecniche di omologazione e di impiego dei seggiolini per il trasporto dei bambini (sistemi di ritenuta), dal prossimo 1 settembre 2024 non potranno più essere commercializzati ma potranno ancora essere impiegati i vecchi dispositivi omologati ai sensi delle norme UN/ECE R44, che prevedevano 5 diversi modelli in funzione del peso del bambino, sostituiti da nuovi seggiolini conformi alle norme UN/ECE R129 I-Size, che proteggono dagli urti laterali, i più frequenti nei sinistri stradali, in due modelli in funzione dell’altezza del bambino trasportato.
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LA NUOVA DISCIPLINA SUI SEGGIOLINI
Dopo l’entrata in vigore definitiva delle nuove norme sull’assicurazione dei veicoli[1] di cui abbiamo già detto, che dal 30 giugno 2024 estendono l’obbligo della copertura RCA anche sulle aree private o soggette a restrizione e anche per i veicoli non circolanti, in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021[2], arriva la rivoluzione anche per i seggolini obbligatori per il trasporto dei bambini a bordo degli autoveicoli.
Il Codice della Strada (art. 172 c. 1)[3] stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un seggiolino, definito sistema di ritenuta, che sia adeguato al loro peso e omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che deve adeguarsi ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) e alle direttive comunitarie.
A cambiare dal 1 settembre 2024 è proprio la disciplina europea di omologazione stabilita nei Regolamenti UN/ECE poiché entra in vigore il nuovo Regolamento R129 (i-Size) che sostituisce il precedente R44/04 che diventa l’unico standard europeo.
PERCHÈ SI CAMBIA
La nuova disciplina UN/ECE R129 introduce degli specifici requisiti tecnici da superare durante i crash test per ottenere l’omologazione, che simulano un impatto laterale con l’intrusione della portiera all’interno del veicolo. Inoltre durante questi crash test vengono utilizzati dei nuovi manichini con tecnologia avanzata dotati di 32 sensori per simulare con più precisione il corpo fragile di un bambino.
Le analisi statistiche sui sinistri stradali, da anni (fonte dati ISTAT 2014) evidenziano che le collisioni tra veicoli avvengono:
- per il 33% per impatti frontali-laterali;
- per l’11% per impatti laterali;
- per il 19% per tamponamenti;
- per il 6% per impatto frontale.
Ci si è posto quindi il problema di proteggere la testa e il collo del bambino il cui “comportamento” in fase di urto laterale viene studiato per apportare migliorie al seggiolino al fine di garantire una maggiore tutela di queste delicate parti del corpo. Con la precedente normativa le prove dinamiche alle quali venivano sottoposti i dispositivi di ritenuta per l’omologazione, si limitavano solo agli impatti frontali e posteriori, tralasciando completamente gli incidenti laterali che invece secondo le statistiche avvengono con maggior frequenza.
COSA CAMBIA
La vecchia normativa UN/ECE R44/04 suddivide le tipologie di seggiolini in 5 gruppi, in base al peso del bambino:
- Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 kg.
- Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg.
- Gruppo 1: per bambini tra 9 e 18 kg.
- Gruppo 2: per bambini tra 15 e 25 kg.
- Gruppo 3: per bambini tra 22 e 36 kg.
I modelli in commercio spesso utilizzano anche classificazioni intermedie o plurime; ad esempio un dispositivo di classe 0+1 è un seggiolino adatto per bambini fino a 18 kg.
L’obbligo di posizionamento in senso contrario alla marcia era previsto sino a 9 kg. di peso del bambino.
La nuova normativa UN/ECE R 129 i-Size cataloga i seggiolini auto in base alla sola altezza del bambino in 2 soli gruppi:
- UN/ECE R129/1: per bambini di altezza sino a 100 cm.
- UN/ECE R129/2: per bambini di altezza da 100 cm. sino a 150 cm.
CHI DEVE CAMBIARE
I consumatori che hanno già acquistato o acquisteranno entro il 31 agosto del 2024 uno dei vecchi seggiolini basati sul peso del bambino, potranno continuare ad usarli senza limiti di tempo, fino a quando non sarà necessario sostituirli.
Il divieto scatta solo per i commercianti, che dal primo settembre 2024 potranno vendere solo seggiolini omologati in base all’altezza, suddivisi in due tipologie: con un i-Size inferiore a 100 cm (che corrispondono ai gruppi 0 e 1 della vecchia normativa, cioè sotto i 18 kg) o con un i-Size 100-150 cm (che corrispondono ai gruppi 2 e 3, cioè 15-36 kg).
Per i consumatori, invece, l’unico divieto rimane quello previsto dal Codice della Strada di non portare a bordo bambini con altezza inferiore a 150 centimetri senza il seggiolino auto.
In caso di infrazione la sanzione prevista è da 83 a 332 euro e in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi.
LE SANZIONI PER I CONDUCENTI
Il mancato utilizzo dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 83,00 euro a 332,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore, ridotta a 58,10 euro se pagata entro 5 giorni. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente. In caso di recidiva entro 2 anni si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 172 c. 10 CdS)[4].
Il conducente che trasporta passeggeri senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi.
L’alterazione o l’ostacolo al normale funzionamento dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 41,00 euro a 167,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore, ridotta a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni. (art. 172 c. 11 CdS)[5].
LE SANZIONI PER I COMMERCIANTI
Chi metterà in vendita i seggiolini con la vecchia omologazione dal 1 settenbre 2024 sarà punito con la sanzione amministrativa da 866,00 euro a 3.464,00 euro, ridotta a 606,20 euro se pagata entro 5 giorni. Si applica sempre la sanzione accessoria della confisca dei dispositivi non più conformi (art. 172 c. 12 CdS)[6].
NOTE
[1] D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 “Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità“.
[2] D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private“.
[3] Codice della Strada, art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta) «1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.».
[4] Codice della Strada, art. 172 «10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a €332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
[5] Codice della Strada, art. 172 «11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167.».
[6] Codice della Strada, art. 172 «12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.».
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