Finita la proroga ora sono sanzionati tutti i veicoli senza copertura assicurativa, anche se stazionano su terreni privati e anche se non marcianti
Abstract: È scaduta il 30 giugno 2024 la sospensiva introdotta dal decreto Milleproroghe 2024 e pertanto l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato, quindi anche su aree private, e dal fatto che sia fermo o in movimento, così come avviene in tutta Europa.
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L’ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA EUROPEA SULLE ASSICURAZIONI RC DEI VEICOLI
Il decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184[1], adeguando le norme nazionali a quelle europea e in particolare alla Direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021[2], ha modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al d. lgs. 209/2005 introducendo l’obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.
OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI, SU AREA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE SE NON CIRCOLANTI
La novità più importante del nuovo decreto riguarda l’introduzione dell’obbligo assicurativo non più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla sua “funzione“, eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private, mentre con la vecchia normativa l’obbligo di RCA riguardava i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate, e tra veicoli in circolazione e fermi.
In particolare il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. c) è stato modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private introducendo nuovi commi:
- comma 1-bis. che impone l’obbligo di assicurazione RC sui veicoli si applica “… a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.“[3];
- comma 1-ter. che ha esteso l’obbligo di copertura RCA anche ai “…veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni…”[4] (ad es. macchine operatrici e agricole) per i quali tuttavia è possibile stipulare polizze cumulative sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
NUOVA DEFINIZIONE DI VEICOLO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI RCA ED ESTENSIONE
Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha modificato anche l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine “veicolo”. Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:[5]
- qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER TUTTI I RIMORCHI ANCHE NON AGGANCIATI
Lo stesso d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha esteso l’obbligo di assicurazione (art. 1, c. 1, lettera rrr Codice delle assicurazioni private) RCA per tutti i rimorchi anche se non agganciati al veicolo motrice e quindi non ci sarà più la distinzione tra il c.d. “rischio dinamico” che prima era sempre previsto ma assolvibile con l’estensione della polizza principale del veicolo al gancio di traino, e il c.d. “rischio statico” che era facoltativo e generalmente omesso, soprattutto nel caso di veicoli ricreazionali (roulotte, carrelli tenda) e tutti i rimorchi destinati a sostare in area privata quando non agganciati.
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI RCA
Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. d) ha introdotto il nuovo art. 122-bis nel Codice delle assicurazioni che prevede specifiche deroghe per l’obbligo assicurativo nel caso dei veicoli:[6]
- formalmente ritirati dalla circolazione;
- le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
- le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
- per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso a seguito di un provvedimento adottato dall’autorità competente;
- non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
- il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.
Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.
Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.
LA PROROGA SCADUTA IL 30 GIUGNO 2024 E LE SANZIONI DA APPLICARE
Il d. lgs. 184/2023 (art. 4 c. 1 ) prevedeva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a decorrere dal 23 dicembre 2023, ma a seguito di numerose richieste dalle associazioni di categoria dei commercianti, delle imprese edili e degli agricoltori, con il Milleproroghe 2024 ha rinviato la decorrenza al 30 giugno 2024.
Il termine è oramai scaduto e quindi non solo non ci sono più deroghe ma non sono nemmeno previste o richieste e quindi si applicano pienamente gli obblighi e le conseguenti sanzioni previste dall’art. 193 del CdS che si applicheranno nei casi di:[7]
- veicolo senza copertura assicurativa, anche se fermo e anche se su area privata (art. 122 c. 1-quater primo periodoche richiama l’art. 193 CdS), salvo i casi di sospensione della copertura per un termine massimo di 11 mesi, si applica l’articolo 193 c. 2 CdS per chi circola senza assicurazione e quindi sanzione amministrativa di 866,00 euro[8], che si può ridurre a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni, la sanzione si riduce della metà se il trasgressore provvede al rinnovo della copertura entro 15 gg. dal termine di cui all’art. 1901 c.c. ovvero entro 30 gg. demolisce il veicolo con autorizzazione dell’organo accertatore[9], si aplica inoltre il sequestro del veicolo 8art. 13 c. 3 l. 689/1981) e la successiva confisca se non si provvede alla copertura e pagamento della sanzione e decurtazione di 5 punti;
- veicolo senza copertura assicurativa su area pubblica soggetta a limitazioni d’accesso (art. 122 c. 1-quater secondo periodo che richiama l’art. 193 CdS per i soli commi 2 e 3), si applica l’articolo 193 c. 2 CdS per chi circola senza assicurazione e quindi sanzione amministrativa di 866,00 euro, che si può ridurre a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni, in questo casonon si applica il sequestro amministrativo applicandosi solo i commi 2 e 3 dell’. art. 193 CdS) e nemmeno la deucrtazione di punti non essendoci rinvio all’art. 126-bis CdS;
- veicoli con assicurazione sospesa sanzione (art. 122 c. 1-quater terzo periodo) si applica la maggiorazione del 50% della sanzione di cui all’art. 193 CdS pari a 1.299,00 euro , che si può ridurre a 909,30 euro per chi paga entro 5 gg. e si aplica inoltre il sequestro del veicolo 8art. 13 c. 3 l. 689/1981) e la successiva confisca se non si provvede alla copertura e pagamento della sanzione ma non la decurtazione dei punti non essendoci rinvio all’art. 126-bis CdS.
LA NOTA INTERPRETATIVA DEL MINISTERO: Circolare Ministero Interno 08-02-2024.
NOTE
[1] D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 “Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità“.
[2] D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private“.
[3] D. Lgs. 209/2005, art. 122 (Veicoli a motore) «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.».
[4] D. Lgs. 209/2005, art. 122 (Veicoli a motore) «1-ter. L’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.».
[5] D. Lgs. 209/2005, art. 1 (Definizioni) «1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: […omissis…] ((rrr) veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.».
[6] D. Lgs. 209/2005, art. 122-bis (Deroghe) «1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione. 2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all’annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell’obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60. 3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L’impresa ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato. 4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera b). 5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.»
[7] D. Lgs. 209/2005, art. 122 (Veicoli a motore) «1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.»
[8] CdS art. 193 (Obbligo di assicurazione di responsabilità civile) «2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.»
[9] CdS art. 193 «3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.».
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