Nessuna automaticità in caso di violazione dell’articolo 214 del Codice della Strada!
Abstract: La Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 5 marzo 2024, in seguito ad eccezione sollevata del Giudice di Pace di Forlì, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 214 comma 8 del Codice della Strada nella parte in cui, nel caso in cui il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sia sorpreso a circolare alla guida dello stesso, prevede l’applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Secondo i Giudici delle Leggi, tale automaticità viola il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 comma 1, Cost., in quanto non riconosce al Prefetto alcuna discrezionalità nel valutare la gravità del caso concreto e le ripercussioni sulla vita del custode. Applicare in automatico la revoca della patente contrasta, inoltre, con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto è la stessa sanzione accessoria che viene applicata legittimamente in automatico per condotte molto più gravi, in quanto pericolose per la sicurezza stradale.
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Ancora una volta è stato necessario l’intervento della Corte Costituzionale per dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma del Codice della Strada (CdS). Infatti con la Sentenza n. 54 del 5 marzo 2024, depositata il 28 marzo, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dell’art. 214, rubricato “Fermo amministrativo del veicolo”, comma 8, CdS1 per violazione dell’articolo 3, comma 1 Cost.2, nella parte in cui prevedeva l’automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, oltre alla confisca del veicolo, in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza prevedere alcuna valutazione della gravità della violazione dei doveri di custodia e soprattutto senza tener conto delle ripercussioni che la revoca della patente ha nella vita del custode/trasgressore.
Prima di soffermarci sulla decisione della Corte, bisogna esaminare i fatti sottoposti al vaglio di illegittimità costituzionale.
Il Giudice di Pace di Forlì, nel decidere avverso l’opposizione ad un’Ordinanza prefettizia di revoca della patente, emessa a carico del custode sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a fermo, con Ordinanza n. 92 del 15 maggio 2023 sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 214, comma 8, CdS, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva l’automaticità della predetta sanzione accessoria della revoca della patente a carico del custode, nel caso di circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, indipendentemente se sia lo stesso custode o un’altra persona alla guida.
Secondo il Giudice non togato, la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione e sarebbe irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della revoca della patente di guida da parte del Prefetto in luogo della sospensione della patente di guida e senza alcun margine di discrezionalità lasciato all’Autorità prefettizia in ragione della gravità del caso in concreto verificatosi.
Per quanto premesso la Corte Costituzionale ha accolto le perplessità del Giudice di Pace romagnolo ritenendo che imporre la revoca della patente del custode e impedire di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode, non può superare il vaglio di costituzionalità.
Infatti i Giudici costituzionali effettuando un paragone con la stessa sanzione accessoria della revoca della patente prevista in caso di incidente stradale provocato da un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l3, o in caso di inversione di marcia in autostrada4, hanno ritenuto in entrambi i casi costituzionalmente legittima la revoca della patente a carico del conducente, in considerazione del comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone5, mentre nel caso de quo non si rinviene un comportamento pericoloso per la sicurezza stradale, tale da giustificare la proporzionalità della stessa sanzione accessoria della revoca obbligatoria della patente di guida.
A pensarci bene, già tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 9 novembre e depositata il 9 dicembre 2022, l’esito della decisione rispetto alla revoca della patente prevista dal più volte citato articolo 214 comma 8 CdS non poteva che essere quello esaminato in questo contributo.
Infatti con la pronuncia del 2022, appena citata, la Corte si era già espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cds6, nella parte in cui sanzionava l’analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con la stessa sanzione accessoria della revoca della patente. Già nella richiamata circostanza i Giudici delle Leggi avevano stabilito che l’automaticità della revoca violava l’art. 3 Cost., difettando della necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa accessoria, adottando una pronuncia che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal Prefetto o, successivamente ed eventualmente, dal giudice in sede di impugnazione. Va da sè che la Corte non poteva, invece, non riconoscere incostituzionale l’automaticità della revoca della patente per la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ex art. 214 comma 8 CdS, in quanto certamente, quest’ultima, condotta meno grave rispetto alla circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ex art. 213 comma 8 CdS.
Certamente il Legislatore dovrebbe intervenire per attualizzare la sanzione accessoria della revoca della patente, opportunamente “depotenziata” dalle pronunce della Corte, prevista come sanzione accessoria in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo. Ragionando, ora la sanzione accessoria della revoca della patente è applicabile ma non è più automatica. E’ come dire, o dentro o fuori! Forse ora che è nella fase finale la discussione al Parlamento sul ddl A.C. n. 1435-A7, sarebbe opportuno e utile sostituire la revoca della patente (non obbligatoria) con la sanzione accessoria dell’automatica sospensione della patente di guida, graduata secondo la gravità del comportamento tenuto dal trasgressore?
Magari un periodo di sospensione della patente più lungo a carico del custode che sia sorpreso alla guida del veicolo oggetto del provvedimento di sequestro o fermo amministrativo, e, invece, un periodo più breve di sospensione della patente, quando non sia direttamente il custode alla guida, ma questi abbia agevolato in tale condotta un’altra persona. In conclusione, ci sarebbe sempre una sanzione accessoria obbligatoria da applicare da parte del Prefetto, ma sicuramente meno afflittiva e più proporzionata alla violazione commessa ed al caso concreto.
NOTE
- articolo 214, comma 8. “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”, come modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 4 ottobre 2018 n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.
- comma 1. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
- articolo 186, comma 2, lett. c) cds.
- articolo 176, commi 1 lett a), comma 19 e comma 22 cds.
- rispettivamente con sentenza n. 194 del 27 ottobre 2023 e con sentenza n. 266 del 10 novembre 2022.
- articolo 213, comma 8. “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”.
- rubricato “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
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