Il giudice di pace di Alatri (FR) si esprime sui confini della diligenza del noleggiatore
Abstract: La società che noleggia un veicolo a un soggetto che, all’esito del controllo da parte dell’autorità di polizia, risulta circolare con patente scaduta e poi sospesa dal Prefetto, non è responsabile dell’illecito amministrativo se al momento del noleggio la patente era valida. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Alatri (FR) nella sentenza depositata lo scorso 18 luglio 2022.
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La decisione
Non è responsabile la società noleggiante e proprietaria dell’auto, per la multa irrogata al cliente che ha circolato con la patente scaduta, che veniva quindi sospesa dal Prefetto. Unico responsabile è il noleggiante, se la società ha richiesto, controllato e poi allegato in giudizio il contratto di noleggio e la patente di guida del conducente in corso di validità.
Questa la decisione del Giudice di Pace di Alatri nella sentenza n. 56 depositata il 18 luglio 2022, accogliendo così la tesi del difensore della società.
Fatto e diritto
Una società di noleggio auto ha presentato opposizione davanti al Giudice di Pace di Alatri nei confronti di un’ordinanza ingiunzione irrogata della Prefettura di Frosinone nella sua qualità di proprietaria di un veicolo trovato a circolare condotto da un soggetto con la patente di guida scaduta e quindi sospesa, dimostrando La società di noleggio ha appurato la validità della patente
Nella motivazione della decisione il Giudice di prime cure fa presente che la società ricorrente, proprietaria del veicolo, lo ha noleggiato e il soggetto le ha consegnato un documento di guida valido.
A dimostrazione di tali dichiarazioni la società ha depositato in giudizio copia del contratto di noleggio e copia della patente.
A tale proposito il Giudice di Pace ricorda che l’art. 218 comma 6 del Codice della Strada dispone che: “chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma due, in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa.“
Nel caso di specie il Giudice ha rilevato che la società opponente, nella sua veste di proprietaria del veicolo, ha chiesto regolarmente al noleggiante la patente di guida, effettuando quindi i controlli necessari e richiesti dalla normale diligenza.
Solo il conducente ha quindi posto in essere un comportamento antigiuridico, visto che lo stesso ha circolato con la patente sospesa.
Nessun addebito può essere mosso al proprietario del veicolo in quanto la responsabilità richiede l’accertamento di un’azione o di una omissione che rappresentano l’elemento oggettivo dell’illecito e un comportamento cosciente e volontario sia esso doloso colposo, ossia l’elemento soggettivo dell’illecito.
Elementi questi che devono essere riferiti soltanto a chi commette la violazione e non al proprietario non conducente del veicolo, il quale, nel caso di specie ha adottato le cautele a lui riservate ovvero richiedere la patente di guida al noleggiante.
Poiché la legge stabilisce che: “il giudice accoglie (deve accogliere) l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (art. 23 ult. comma legge n.689/1981 poi trasfuso nel decreto legislativo n. 150/2011)” il giudice non può che concludere per la responsabilità del solo conducente del veicolo in quanto unico responsabile della violazione.
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