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Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

DAL 10 OTTOBRE 2023 TUTTE LE VIOLAZIONI AMBIENTALI SONO REATO, ANCHE SE COMMESSE DAI PRIVATI, Massimiliano Mancini

Aumentare i reati non favorirà la giustizia ma la penalizzerà inutilmente

Massimiliano Mancini

Abstract: Con la nuova normativa i privati cittadini maleducati che abbandonano rifiuti saranno sanzionati penalmente come le aziende, è quanto ha confermato la legge 137/2023 che ha convertito il decreto-legge 105/2023, un minestrone di norme approvato affrettatamentete e rimesso, con la minacia della questione di fiducia all’approvazione del parlamento. Il nuovo sistema sanzionatorio aggrava il lavoro delle forze di polizia giudiziaria, appesantisce il carico delle corti penali e allunga i tempi della giustizia, era necessario?

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L’iter travagliato e contestato del decreto giustizia

Il 7 agosto 2023, vi erano già state molte critiche quando il Consiglio dei ministri aveva approvato nella stessa seduta ben due decreti omnibus, all’italiana nel senso più deteriore del termine, mettendo assieme in maniera anche confusa temi e materie diverse, facendo un ricco minestrone di norme senza idee omogenee.

In particolare, su proposta del su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e del Ministro della salute Orazio Schillaci è stato approvato il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura“, noto anche come “decreto giustizia”.

Il 4 ottobre 2023 il Senato, con voto di fiducia, ha approvato in via definitiva la legge 137/2023 di conversione, nel testo licenziato dalla Camera con modificazioni, che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scoso 9 ottobre 2023, nell’ultimo giorno di validità del decreto legge, ossia nel sessantesimo giorno, prima della decadenza (art. 77 Costituzione)[1].

Sanzione penale anche per i privati cittadini che abbandonano rifiuti

La legge 9 ottobre 2023, n. 137Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione“, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, ha reso quindi definitivo la penalizzazione dell’abbandono di rifiuti da parte dei privati che da illecito amministrativo diventa un reato contravvenzionale, equiparando quindi la maleducazione dei cittadini ai crimini delle aziende che smaltiscono illecitamente i rifiuti.

In base a quanto previsto dalle modifiche all’articolo 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, modificato dall’articolo 6-ter del decreto-legge 105/2023[2] contenuto nella legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, “chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10 mila euro“, mentre in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3 mila euro. La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Sempre più norme penali e sempre più lunghi i tempi per avere giustizia

Tralasciando l’abuso che si compie nel ricorso a decretazione d’urgenzacome già si è contestato in altri casi che hanno contraddistinto l’azione recente del Governo-, considerando che la riforma prospettata, almeno in questo caso, poteva sicuramente aspettare la legge ordinaria, anche come atto di rispetto della democrazia e del ruolo del parlamento, piuttosto che privare le camere di ogni funzione imponendogli, con la minaccia del voto di fiducia, di limitarsi a ratificare l’operato del Governo. Ci si chiede se aumentare il numero dei reati possa davvero contribuire alla sicurezza oppure peggiorarla aumentando i tempi di risposta della giustizia e le possibilità di sfuggire alla punizione per motivi formali.

Apparentemente questa norma sembra che inasprisca la risposta dello Stato nei confronti dei cittadini maleducati che gettano rifiuti dove capita e lordano le città o la natura, ma concretamente questa deteriore tendenza tutta italiana a eccedere con le norme penali rischia di penalizzare la risposta della giustizia, aggravando di procedimenti le aule dei tribunali che già hanno un sovraccarico di procedimenti con tempi particolarmente lunghi di gestione al punto da essere stati più volte richiamati dall’Europa.

Inoltre appesantendo notevolemente la procedura di sanzionamento, che prima si limitava alla redazione di un comune verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo che diventata esecutivo dopo 30 giorni. Ora invece la procedura di polizia giudiziaria è particolarmente lunga e complessa, richiedendo atti precisi e tassativi, con termini perentori che possono offrire notevoli spunti di impugnazione anche solo per motivi formali.

IL TESTO AGGIORNATO: DL 105-2023 coordinato L137-2023 conversione.


NOTE

[1] Costituzione, art. 77 «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

[2] Legge 9 ottobre 2023, n. 137, art. 6 – ter ( Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) «1. Il comma 1 dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio». …omissis… ».


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