Si, la giurisprudenza amministrativa è univoca
Abstract: I praticanti del padel in Italia hanno superato il milione. Un’ascesa straordinaria se si considera che nel 2019 i praticanti erano meno di nove mila e nel 2021 erano ottocentomila. Di riflesso la realizzazione di numerose strutture sportive è in altrettanta ascesa. La recente giurisprudenza amministrativa fa un po’ di ordine sulla corretta procedura da seguire per la realizzazione dei campi di padel.
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Certamente i dati dimostrano che i praticanti del padel in Italia hanno superato il milione. Un’ascesa straordinaria se si considera che nel 2019 i praticanti erano meno di nove mila e nel 2021 erano ottocentomila. Tradotto, significa una crescita di quasi il 500%. Si stima che sono 25 milioni i praticanti a livello mondiale con il record di praticanti in Spagna e in Argentina.
Ovviamente al boom dei praticanti corrisponde la nascita di numerose strutture sportive. In Italia si stima che il totale di campi è attualmente di 6923, ovvero un incremento del 278% rispetto al 2020, l’anno della pandemia.
Per tale motivo sono numerosi gli interventi della giurisprudenza amministrativa sulla corretta procedura per la realizzazione dei campi di padel che nascono come funghi su tutto il territorio nazionale in maniera esponenziale negli ultimissimi anni.
Una delle prime sentenze della giustizia amministrativa risale al 20211, relativa ad una causa istruita durante l’anno pandemico.
Il TAR siciliano, chiamato appunto ad esprimersi su un caso specifico, stabiliva che i lavori di realizzazione di un campo di padel “configurano una trasformazione urbanistica del territorio, non riconducibili ad interventi subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così come recepito con modifiche dall’art. 2 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, in quanto soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così come recepito con modifiche dall’art. 2 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, qualora ne ricorrano le condizioni“. Per tale motivo, nonostante avesse accolto l’istanza cautelare a proseguire l’attività presentata dai ricorrenti, nel merito il TSR riteneva legittimo l’ordine di sospensione dei lavori impartito dal Comune interessato.
I Giudici sancivano il principio per cui per la realizzazione dei campi di padel, essendo una trasformazione edilizia del terreno stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo, non può essere compatibile con la destinazione a zona agricola del terreno ospitante.
Inoltre i giudici amministrativi evidenziavano un altro aspetto molto interessante. Infatti rilevavano che i campi di padel si differenziano dai campi da tennis e di calcio in quanto in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, cosa che, invece, accade per i campi di padel per la cui realizzazione è necessario realizzare un massetto di cemento, di circa 10/12 cm, ove allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato alte oltre 3 mt.
Le statuizioni ora evidenziate sono state riprese da altre due sentenze del 2023 di altrettanti Tribunali Amministrativi Regionali.
Il TAR Piemonte2, all’inizio dell’anno corrente, ha affrontato il ricorso avverso all’ordinanza di demolizione delle opere abusive adottata da un Comune, consistenti nella realizzazione di due campi di padel e uno di tennis, notificata ai ricorrenti nel mese di dicembre 2022.
Il ricorrente a sua difesa evidenziava che sull’area in questione era esistente sin dal 1994 un campo di bocce, poi trasformato in campo da tennis in assenza di titolo edilizio, senza che mai il Comune resistente avesse contestato nel tempo la realizzazione di tali opere abusive e che i campi di padel non rappresentano nuova volumetria.
A tal proposito il Tribunale adito ha avuto modo di sottolineare che “come risulta dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti, le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” (art. 6, comma 1, lett. e-ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) – come affermato in ricorso – poiché, al contrario, lo spianamento e la pavimentazione sono funzionali alla realizzazione di un campo sportivo e, dunque, di un’opera con una propria autonomia. Parimenti, non è possibile ritenere tale intervento edilizio rientrante nella categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro” o qualificabile come realizzazione di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), poiché i campi in questione sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria.” In conclusione i giudici amministrativi respingevano il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione dei campi di padel e di ripristino dello stato dei luoghi a carico dei ricorrenti.
Infine ancora un’altra recentissima sentenza TAR3, ha ripreso i principi prima evidenziati, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali che ha definitivamente denegato la sanatoria richiesta, confermando che il campo di padel, oggetto del ricorso, è stato edificato senza titolo abilitativo e senza le ulteriori autorizzazioni necessarie in zona agricola, avente quindi una destinazione d’uso incompatibile con l’esistenza dell’impianto sportivo.
Per i giudici amministrativi di primo grado la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell’art. 44 lett. b) DPR 6 giugno 2001, n. 3804, in considerazione del fatto che la realizzazione di strutture sportive è consentita su aree destinate ad attività sportiva, con la presentazione di SCIA, ma senza creazione di volumetria, ma comunque mai nelle zone aventi zonizzazione agricola.
Dopo questo univoco orientamento della giustizia amministrativa occorre aver un pò di pazienza prima di vedere realizzato il campo di padel sotto casa e aspettare il corretto e legittimo procedimento autorizzativo di competenza comunale.
CNOTE
- TAR Sicilia, sez. II, sentenza n. 265 dell’ 8 ottobre 2021 e depositata il 22 novembre 2021.
- TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 223 dell’ 8 marzo 2023 e depositata il 13 marzo 2023.
- TAR Lazio, sentenza n. 607 del 24 luglio 2023.
- DPR 6 giugno 2001, art. 44 (Sanzioni penali) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa».
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