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Francesco Mancini NOTIZIE Privacy

PILLOLE DI PRIVACY 4-I droni e la disciplina privacy [CON VIDEO], Francesco Mancini

Non c’é alcuna distinzione per la privacy tra i droni e gli altri strumenti di videosorveglianza, è l’uso in ambito pubblico che fa scaturire gli obblighi di DPIA e informative

Francesco Mancini

Abstract: La normativa non definisce e non distingue in alcun modo i sistemi tecnologici di rirpesa, che siano fototrappole, telecamere fisse, bodycam o droni, anche con il riconoscimento di volo di Stato, l’impiego che consenta l’identificazione di persone e veicoli fa scaturire gli obblighi previsti dalla normativa europea. Guido Scorza, intervenuto al Convegno di Napoli il 16 giugno 2023 organizzato da UPLI-Unione Polizia Locale Italiana e dalla nostra testata, ha spiegato la necessità della valutazione d’impatto-DPIA e delle informative dettagliate per i droni che non fanno alcuna differenza rispetto qualsiasi sistema di videosorveglianza.

Guido Scorza

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IL GARANTE DI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI PER LE BODY CAM


Riprese di Silvia Zaghi.

La posizione del Garante

Massimiliano Mancini: «I droni, anche quando abbiano il riconoscimento di ‘volo di Stato‘, possono essere utilizzati liberamente oppure sono comunque uno strumento di videosorveglianza e quindi sono soggetti a tutti gli obblighi come la valutazione d’impatto-DPIA, informative e tutto ciò che ne consegue?».

Guido Scorza: «Noi non ci pronunciamo sulla tecnologia, non fa differenza il drone, la telecamera, la body cam. Queste sono tecnologie sostanzialmente multiuso che possono essere utilizzate in maniera molto diversa. Il drone con una telecamera con una definizione tale che rileva l’assembramento ma non identifica le singole persone, per la quota alla quale viene fatto volare e per la risoluzione dell’obiettivo, potrebbe persino non comportare un trattamento dei dati personali[e quindi non richiedere alcun adempimento degli obblighi previsti dalle norme europee n.d.r.], così come il drone che controlla dall’alto il traffico senza disporre di strumenti di identificazione delle vetture [ad esempio senza tecnologia OCR/LPR per la lettura targhe n.d.r.] ma solo per segnalare agli agenti a terra l’esigenza di intervenire [segnalando ingorghi, incidenti, code, ecc. n.d.r.]. Quindi non è una questione legata alla compatibilità del singolo dispositivo con la normativa sulla privacy, gli obblighi derivano piuttosto dal tipo di uso che se ne fa del dispositivo e quindi al trattamento di dati personali che si esegue. Certamente i droni che volano bassi, che hanno telecamere capaci di identificare le persone, magari collegati a centrali operative che addirittura consentono o facilitano il riconoscimento c’é sicuramente l’esigenza di procedere alla valutazione d’impatto. Negli anni della pandemia si è ipotizzato che su spiagge semideserte fossero usati droni per la vigilanza e noi siamo intervenuti per vietarlo perché ben sarebbero potute essere controllate da terra. Questo è il principio di proporzionalità che deve essere sempre rispettato, se puoi raggiungere un obiettivo con un trattamento di dati meno invasivo devi fare quello. Quindi non si può sostenere la legittimità di osservare dall’alto un milione di persone per individuarne tre che stanno violando il coprifuoco o l’obbligo di restare a casa.».

Quindi è l’utilizzo che qualifica la normativa applicabile ai droni, se sono utilizzati per scopi ricreativi e in ambito domestico non si applicano le norme e i conseguenti obblighi che prevede la normativa europea alle stesse condizioni degli altri sistemi di videosorveglianza (vds. Linee guida EDPB 3/2019).

Se invece sono utilizzati per identificare persone o veicoli allora si devono applicare gli obblighi previsti per tutti i sistemi di videosorveglianza che non si distinguono in alcun modo in funzione delle caratteristiche tecniche, infatti la normativa non definisce la telecamera differentemente dalla body cam o dalla c.d. “fototrappola” o dal drone, e quindi:

  • deve esserci un fondamento giuridico che può rinvenirsi in un pubblica funzione o pubblico interesse;
  • sia sempre svolta e aggiornata la valutazione d’impatto-DPIA (art. 35 GDPR e art. 23 d. lgs. 51/2018);
  • siano identificati nella DPIA i rischi, misurandoli, e siano adottate tutte le cautele per la minimizzazione del rischio dimostrando il bilanciamento del principio di proporzionalità.

La Regione Puglia infatti ha svolto la valutazione d’impatto-DPIA sul trattamento dei dati personali per l’impiego delle c.d. “fototrappole” e droni, in linea con le norme ribadite dal Garante, per il suo corpo di polizia regionale, così come ha spiegato l’assessore Anna Grazia Maraschio.



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