I patti per la sicurezza non derogano alla normativa sulla privacy
Abstract: C’é tanta confuisione e spesso i comuni credono di risolvere tutti gli obblighi sulla privacy e sulla videosorveglianza in particolare, attraverso il patto per la sicurezza urbana integrata con il prefetto. Guido Scorza, intervenuto al Convegno di Napoli il 16 giugno 2023 organizzato da UPLI-Unione Polizia Locale Italiana e dalla nostra testata, ha chiarito espressamente che tale atto non deroga ad alcun obbligo e quindi la videosorveglianza è illecita se non si esegue e aggiorna la valutazione d’impatto-DPIA e le informative dettagliate valutazione d’impatto e non si possono assolutamente cedere le immagini alle altre forze di polizia senza l’accordo di contitolarità.
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Riprese di Silvia Zaghi.
La posizione del Garante
Massimiliano Mancini: «Il patto per la sicurezza sottoscritto in prefettura, di per sé è sufficiente per interscambiare i dati con le altre forze di polizia, installare telecamere ovunque senza preoccuparsi della valutazione d’impatto, informative e tutto il resto degli obblighi sulla privacy?».
Guido Scorza: «C’é tanta confusione, in parte dovuta alla complessità delle regole. Di fronte a regole complesse non esistono in genere soluzioni semplici. Forse questa confusione è anche in parte creata ad arte per relazioni politico-istituzionali complesse. Sono livelli completamente diversi. Una cosa è il patto per la sicurezza che arriva a mettere ordine nella relazione tra la prefettura e le amministrazioni comunali, altra cosa è la normativa sulla privacy. C’é un tavolo aperto, peraltro, tra il garante per la privacy e il Ministero dell’Interno per la ricerca di una soluzione standard ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. Il patto per la sicurezza è lo strumento ma il contenuto può essere diverso. Quello che non è ammissibile e che per il solo fatto che si sia sottoscritto il patto per la sicurezza che attribuisca certe competenze per le telecamere all’amministrazione comunale, le forze di polizia si sentano in diritto di accedere alla videosorveglianza al di fuori di qualsiasi accordo formale [ossia senza un accordo di contitolarità sul trattamento ex art. 26 GDPR e art. 17 d. lgs. 51/2018]. Il patto per la sicurezza stabilisce che in nome della sicurezza l’amministrazione comunale utilizzi anche la videosorveglianza ma, se non è scritto altro, la usi da titolare esclusivo del trattamento attraverso la Polizia locale che agisce per conto dell’amministrazione comunale. In linea di principio non è vietato, in linea di principio, immaginare forme di contitolarità o di titolarità autonoma da parte delle altre forze di polizia sulle immagini raccolte dall’impianto di videosorveglianza urbana. Ovviamente, però, è qualcosa che deve essere disciplinato esplicitamente a monte [viceversa quindi la cessione dei dati alle altre forze di polizia è illegittimo n.d.r.]. Certo le stesse immagini possono essere utili a chi ha compiti di polizia locale e a chi ha compiti investigativi e di sicurezza altra, come la Polizia di Stato, però in quel caso avremo due titolari autonomi del trattamento ciascuno legittimato a trattare quei dati personali per l’esercizio delle proprie finalità. Questo è molto diverso da quello che invece si vede spesso in cui per il patto per la sicurezza nelle stesse centrali operative si trovano davanti gli stessi schermi ora la polizia locale ora la polizia di Stato ora il carabiniere, a che titolo?».
Quindi a prescindere dalla sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana integrata, la videosorveglianza è legittima se sia sempre svolta e aggiornata la valutazione d’impatto-DPIA (art. 35 GDPR e art. 23 d. lgs. 51/2018) e le informative sul trattamento dei dati (art. 13 e 14 GDPR).
La cessione dei dati alle altre forze di polizia e consentita solo con l’ulteriore sottoscrizione di un accordo di contitolarità (art. 26 GDPR e art. 17 d. lgs. 51/2018).
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