Il responsabile del trattamento può essere solo un soggetto esterno
Abstract: Non può essere nominato o comunque considerato responsabile del trattamento dei dati il dirigente, il responsabile dell’ufficio e dei servizi e chiunque sia dipendente del titolare del trattamento, sia esso ente pubblico o azienda privata, poiché esso agisce sempre e comunque in nome e per conto del titolare. La nuova disciplina europea non prevede più i responsabili interni del trattamento e possono essere responsabili del trattamento solo soggetti esterni, come era già stato affermato sulla nostra rivista, che abbiano una propria autonomia giuridica e patromoniale. Lo ha confermato Guido Scorza, membro del collegio dell’autorità Garante per la protezione dei dati, intervenuto al Convegno di Napoli il 16 giugno 2023 organizzato da UPLI-Unione Polizia Locale Italiana e dalla nostra testata.
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La posizione del Garante
Massimiliano Mancini: «Può essere nominato responsabile del trattamento il dirigente di settore, il responsabile dell’ufficio e dei servizi, un dipendente dell’ente in genere?».
Guido Scorza: «No! La risposta sintetica è no, soprattutto nel contesto della nuova disciplina europea, il famoso GDPR. Nuova per modo di dire perché oramai ha 5 anni. Il responsabile del trattamento è un soggetto esterno anche per una ragione pratica: alla fine il portafoglio che paga l’eventuale sanzione qual’é? Non può essere quello del dirigente che non agisce mai per sé ma per conto dell’amministrazione, perché ha dei compiti che gli sono demandati dall’amministrazione, per quanto apicali, quindi se quel dirigente sbagliasse sarà sanzionato il comune [salvo eventuali azioni di responsabilità come ha fatto in altri casi la Corte dei Conti n.d.r.] mentre da responsabile del trattamento quel dirigente pagherebbe direttamente di tasca sua. Quindi non c’é spazio per immaginarsi dei responsabili del trattamento, negli enti pubblici come nelle aziende private, che non abbiano una propria autonomia patrimoniale e un’autonomia giuridica [proprio perché dipendenti n.d.r.], il dirigente ha certe responsabilità in quanto gli vengono demandate dall’amministrazione di riferimento [pubblica o privata che sia n.d.r.] ed è l’entità di cui sono dipendenti che, a seconda dei casi, sarà titolare del trattamento ovvero responsabile del trattamento. Per esempio potrà essere responsabile del trattamento il fornitore dei servizi di videosorveglianza quando il servizio è gestito da un appaltatore esterno ma questo è altro. Che il dirigente abbia una sua autonomia non vale a considerarlo come respondabile del trattamento in quanto la sua autonomia è comunque delegata, la ha in quanto l’amministrazione della quale è dipendente gliel’ha data.».
Con il passaggio dal vecchio Codice privacy (d. lgs. 196/2003), rimasto in vigore solo in piccola parte e nella maggior parte abrogato o sostituito con nuove norme dal d. lgs. 101/2018, come già esra stato detto su questa rivista, non esiste più la figura del responsabile interno al trattamento dei dati, quindi tutti i soggetti interni, a prescindere dalla qualifica, che siano dipendenti del titolare del trattamento, possono essere nominati designati/incarivati del trattamento (art. 29 GDPR e art. art. 2-quaterdecies Codice della Privacy).
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