La nuova procedura, delegando tutto l’iter agli organi di polizia stradale, rischia di aggravare ulteriormente i problemi e le carenze delle polizie locali
Abstract: La nuova disciplina della sospensione breve della patente introdotta dallalegge dall’art. 4 della legge 177/2024 che ha modificato il Codice della Strada impone nuove gravose incombenze a carico dei corpi di polizia stradale che devono garantire orari di apertura in modo da restituire la patente senza ritardo, presenza costante di personale competente a gestire le banche dati all’atto del ritiro della patente e la costante presenza in servizio del comandante o responsabile del servizio o di vicari espressamente indviduati dalla legge o dal CCNL. Per le polizie locali in particolare, in costante carenza di personale, si presentano subito grandi problemi e gravi criticità.
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PREMESSA
L’istituto della sospensione breve della patente, creato dall’art. 4 della legge 177/2024 che ha riformato il Nuovo Codice della Strada introducendo il nuovo art. 218-ter, inasprisce l’impianto sanzionatorio di alcune violazioni minori e aumenta la deterrenza del sistema della patente a punti applicandosi in maniera proporzionale ai punti residui posseduti dal conducente. Infatti l’art. 218-ter è intitolato “Sospensione della patente in relazione al punteggio” e prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da 7 a 15 giorni in funzione del livello di punti posseduti sulla patente rispettivamente superiore o inferiore a 10.
Altra novità, connessa inevitabilmente ai tempi ristretti di azione della sanzione accessoria che impone procedure rapide e snelle, è la gestione amministrativa rimessa interamente all’organo di polizia stradale che ha elevato il verbale di accertamento della violazione amministrativa che comporta la sanzione accessoria della sospension breve, senza alcun coinvolgimento della prefettura, salvo nel caso del ricorso gerarchico.
I RISCHI E LE CRITICITÀ OPERATIVE DELLA NUOVA PROCEDURA
Questo aspetto impone un ulteriore carico di lavoro per gli uffici degli organi accartatori che, soprattutto nel caso delle polizie locali, soffrono di gravi carenze di organico -in molti casi gli uffici hanno addirittura un solo operatore in servizio- e hanno numerose incombenze da svolgere non limitandosi alla sola polizia stradale ma persino agli accertamenti anagrafici, oltre a tutte le altre attività di polizia amministrativa e giudiziaria.
Con la nuova normativa gli uffici di polizia stradale che hanno accertato la violazione di una delle norme che impongono la sanzione accessoria della sospensione breve della patente devono:
- custodire fisicamente la patente sospesa nei propri uffici, munendosi quindi di idonei sistemi di sicurezza per evitare sottrazioni o smarrimenti (art. 218-ter c. 5 CdS[1]);
- calcolare esattamente i tempi di restituzione del documento (art. 218-ter c. 2 CdS[2]) anche nel caso di patenti straniere (art. 218-ter c. 4 CdS[3]);
- organizzare l’apertura degli uffici per non ritardare la consegna del documento che non è consentita dalla legge (art. 218-ter c. 2 CdS[2]) potrebbe costituire danno civile risarcibile per il conducente e, laddove l’amministrazione sia condannata al pagamento, danno erariale a carico del comandante/responsabile del servizio ;
- consultare le banche dati nazionali e internazionali dei conducenti per conoscere i punti residui sulla patente sospesa e quindi calcolare la durata della sospensione anche nel caso delle patenti straniere (art. 218-ter c. 4 CdS[3])
- inserire immediatamente il provvedimento a sistema annotandola nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 225/226 CdS) e consultare le bache dati relative ai conducenti stranieri per calcolare la durata della sospensione (art. 218-ter c. 7 CdS[4]);
- garantire sempre la disponibilità del comandante/responsabile del servizio ovvero di soggetto che possa assumerne le funzioni vicarie ai sensi di legge per rilasciare senza ritardo il permesso di guida (art. 218 c. 2 CdS[5]), per le polizie locali può sostituire il titolare dell’ufficio solo un altro dirigente ovvero funzionario titolare di posizine di elevata qualificazione.
LE CRITICITÀ NEL DETTAGLIO
a) un ulteriore carico di lavoro per uffici in cronica carenza di personale
Si deve considerare che la procedura richiede tempi estremamente ristretti e competenze elevate per gestire sia l’iter sanzionatorio ma anche per consultare le banche dati dei conducenti nazionali e internazionali (art. 218-ter c. 4 CdS[3]) per calcolarela durata della sospensione (art. 218-ter c. 2 CdS[2]) e inserire a sistema la sospensione (art. 218-ter c. 7 CdS[4])
Si consideri ad esempio che il conducente al quale è stata applicata la sanzione accessoria della soispensione breve può richiedere immediatamente il permesso di guida (art. 218 c. 2 CdS[5]) e non si possono addurre problemi interni dell’ufficio, come carenze di personale o organizzative, per dilazionare il rilascio che pregiudicherebbe un diritto che la norma non prevede dilazionabile (art. 218-ter c. 2 CdS[2]) facendo conseguire potrebbe costituire danno civile risarcibile per il conducente e, laddove l’amministrazione sia condannata al pagamento, danno erariale a carico del comandante/responsabile del servizio.
c) competenza tassativa e inderogabile per l’organo competente ad adottare i provvedimenti
Altro aspetto riguarda il ruolo del personale che può adottare il permesso di guida (art. 218 c. 2 CdS[5]), indicato tassativamente dalla legge nel “responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione” (art. 218-ter c. 5 CdS[6]) che nel caso delle polizie locali è esclusivamente il comandante ovvero il responsabile del servizio e ciò, per la polizia locale, comporta che negli uffici più piccoli essi debbano essere sempre reperibili ma comesi possono richiamare in servizio laddove, non essendo dirigenti, non abbiano la posizione di elevata qualificazione ovvero l’istituto contrattuale della reperibilità?
Anche nei comandi più grandi è richiesta sempre la presenza in servizio di soggetti che possano adottare provvedimenti con rilevanza esterna e quindi non basta che vi sia almeno un funzionario (categoria D) ma che allo stesso sia stata attribuita e sia vigente la posizione di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) poiché altrimenti non è delegabile in alcun altro modo la rappresentanza esterna dell’ente e le funzioni vicarie del vertice dell’ufficio sul piano giuridico e quindi con effetti sostanziali sulla validità dell’atto adottato da soggetto incompetente.
Anche in questo caso le carenze di personale o di organizzazione degli uffici non possono avere alcuna rilevanza o giustificazione sul piano giuridico, stante l’estrema chiarezza del dettato normativo (art. 218-ter c. 5 CdS[6]), e quindi così come l’omissione dell’adozione della sanzione accessoria della sospensione breve è sempre sanzionabile anche sul piano civile, allo stesso modo è insanabilmente viziato e inefficace l’atto adottato da chi non sia o il titolare del corpo o servizio ovvero non abbia una funzione vicaria e la rappresentanza esterna del’ente derivante o dalla qualifica dirigenziale ovvero dalla posizione di elevata qualificazione secondo le norme del vigente CCNL del comparto delle autonomie locali.
d) responsabilità nella valutazione della concessione del permesso di guida
Il soggetto che deve adottare la sanzione accessoria della sospensione breve è anche deputato e obbligato a valutare i presupposti giuridici e di fatto per il rilascio del permesso di guida (art. 218 c. 2 CdS[5]) al conducente al quale è stata sospesa la patente, qualora la sospensione non consegua ad un sinistro stradale, valutando in particolare (art. 218 c. 2 CdS[5]):
- l’effettiva necessità lavorativa o le esigenze terapeutiche legate allo stato di disabilità;
- l’impossibilità o l’estrema gravosità per raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- i pecorsi e le fasce orarie;
- il calcolo del prolungamento della durata della sospensione computando un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
NOTE
[1] Codice della Strada, art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio) «5. […omissis…] La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.».
[2] Codice della Strada, art. 218-ter «2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta: a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti; b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.».
[3] Codice della Strada, art. 218-ter «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell’applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti. ».
[4] Codice della Strada, art. 218-ter «7. La sospensione è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.».
[3] Codice della Strada, art. 218-ter «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.».
[5] Codice della Strada, art. 218 «2. […omissis…] il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.».
[6] Codice della Strada, art. 218-ter «5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.».
[7] Codice della Strada, art. 218-ter «8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.».
[8] Codice della Strada, art. 218 «6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.».
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