Presentato il nuovo Nucleo di vigilanza ambientale, una task force specializzata ed equipaggiata per tutelare l’ambiente
Abstract: Il 25 luglio 2023, l’assessore regionale all’ambiente e alla vigilanza Anna Grazia Maraschio ha presentato alla stampa la dotazione tecnologica della prima forza di polizia locale di una regione a statuto ordinario. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Regione Puglia, munita degli ultimi strumenti tecnologici tra i quali le fototrappole con intelligenza artificiale e i droni con telecamere ottiche e termiche, contrasteranno le deturpazioni del meraviglioso territorio pugliese, dagli abbandoni indiscriminati di rifiuti ai reati ambientali.
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Il nucleo di vigilanza ambientale
Martedì 25 luglio 2023, la Regione Puglia ha presentato alla stampa locale e nazionale convocata presso la propria sede il suo servizio di vigilanza specializzato nella polizia ambientale per contrastare le deturpazioni del meraviglioso territorio pugliese, dagli abbandoni indiscriminati di rifiuti ai reati ambientali.
Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente, ciclo rifiuti e bonifiche, vigilanza ambientale, rischio industriale, pianificazione territoriale, assetto del territorio, paesaggio, urbanistica, politiche abitative, ha dichiarato: «Il nucleo di vigilanza ambientale è stato riorganizzato e abbiamo voluto offrire i mezzi di ultimissima generazione per i controlli, per un’attività di prevenzione ma anche di repressione: droni, che potranno fare un’attività di sorveglianza anche durante la notte, e fototrappole che saranno posizionate nei posti più nascosti. Ci auguriamo che questo potrà scoraggiare gli inquinatori perché sanno che ci saranno controlli e, allo stesso tempo, ci consentirà di sanzionare coloro i quali, con grande leggerezza, sporcano la terra di Puglia.».
La comandante dirigente del corpo, dirigente superiore dott.ssa Rocca Anna Ettorre, con il direttore di dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della regione Puglia, Francesco Paolo Garofoli, hanno illustrato i sofisticatissimi droni equipaggiati con doppia telecamera ottica, in altissima risoluzione per inquadrare ogni dettaglio degli inquinatori anche da quota elevata, e termina, per la visione notturna e anche per scoprire precocemente i focolai d’incendio e gli eventuali piromani.
La prima polizia locale in una regione a statuto ordinario
Le regioni a statuto speciale, in virtù dell’ampia autonomia riconosciuta dai loro statuti approvati con legge costituzionale, hanno da sempre dei servizi autonomi di vigilanza e, in molti casi, un prorpio Corpo forestale regionale che si occupa specificatamente di tutela ambientale pur essendo una forza di polizia senza alcuna limitazione di competenza sul territorio della regione.
Com’é noto la l. 65/1986, legge quadro sulla polizia locale, disciplina le funzioni e le qualifiche della polizia municipale consentendo anche agli altri enti sovracomunali di dotarsi di un proprio corpo di polizia ai quali è estesa la stessa normativa (art. 12 l. 65/1986[1]). Quindi la stessa norma che consente di avere le polizie provinciali e metropolitane vale anche per le polizie regionali.
La scelta dell’organo consiliare di un ente locale a qualsiasi livello (comune, unione di comuni, provincia, regioni) di creare un corpo o un servizio di polizia locale, fa scaturire tutte le qualifiche di previste dalla legge (art. 5 l. 65/1986[2]) e in particolare quella di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza.
NOTE:
[1] Legge 7 marzo 1986, n. 65, “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.“, art. 12 (Applicazione ad altri enti locali) «1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l’ente locale e gli organi corrispondenti. 2. E’ altresi’ applicabile il disposto dell’articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.».
[2] Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) « 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. […omissis…]».
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