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RESPONSABILITÀ PER OMESSA CUSTODIA DELLA SEDE STRADALE Domenico Carola

DEVE SUSSISTERE UN NESSO CAUSALE DIRETTO E PREVEDIBILE TRA COSA IN CUSTODIA, EVENTO DANNOSO E POTERE DEL CUSTODE SULLA COSA PER CONFIGURARE LA RESPONSABILITÀ (Tribunale Reggio Emilia, sentenza n. 589/2021)

Abstract: È stata rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia la richiesta di risarcimento del conducente che ha perso i due figli minori in un sinistro stradale sull’autostrada A1, poiché non ha dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia, il new jersey sulla sede stradale, l’evento dannoso, l’asserito impatto tra il pneumatico anteriore e una presunta sporgenza dovuta al non perfetto allineamento dello spartitraffico, e il potere/dovere di intervento del gestore del tratto autostradale.

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di Domenico Carola

IL FATTO

Un automobilista che aveva perso due figli minori in un sinistro stradale avvenuto il 16 maggio 2009 nel tratto autostradale dell’A1 in località Gavassa Massenzatico (RE), ha citato in giudizio presso il Tribunale di Reggio Emilia il gestore della strada per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro accusando l’omessa custodia della strada.

La parte attrice ha sostenuto che mentre percorreva la terza corsia sud dell’autostrada del sole in direzione di marcia Milano-Bologna, il veicolo da lei stessa condotto, strisciava con il fianco sinistro, in particolare con il pneumatico anteriore sinistro, sul new jersey centrale che separare le opposte direzioni di percorrenza, finché la predetta ruota non giungeva a incastrarsi su una marcata discontinuità generante uno spigolo vivo, costituente il raccordo tra due moduli formanti la barriera.

Tutto ciò produceva la lacerazione del pneumatico e il distacco del disco della relativa ruota, con conseguente sollevamento dell’avantreno sinistro del veicolo e, in conseguenza di ciò, il veicolo ruotando su se stesso impattava il guard-rail posto sul lato opposto.

[immagine di repertorio di sinistra stradale]
LA DIFESA DEL GESTORE DELLA STRADA

Costituendosi in giudizio, la società gestore del tratto autostradale ha sostenuto che che l’incidente si era verificato unicamente per la condotta di guida della parte attrice in violazione della norma di cui all’art. 141 comma secondo del Codice della strada.

In punto di diritto si è eccepito che la parte attrice ha fondato la propria domanda sulla responsabilità del gestore, in applicazione della disciplina del danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) e, in subordine, da quella della responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) e/o da quella del risarcimento per fatto illecito (art. 2043 c.c.).

Con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, la parte attrice ha individuato il profilo di responsabilità del gestore del tratto autostradale nell’essere lo stesso custode possessore della strada e relative pertinenze, nello specifico il guard- rail su cui si verificava il sinistro, avendo il gestore sulla cosa i poteri tipici del custode.

Sosteneva quindi che le proprie lesioni e quelle subite da una delle figlie nonché il decesso degli altri due fossero conseguenza diretta dell’impatto dell’autovettura contro il new jersey centrale.

IL CASO FORTUITO

Il Tribunale ha osservato che alla fattispecie risulta applicabile la disciplina del danno cagionato da cose in custodia in tema di responsabilità oggettiva del custode, ma il custode non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per caso fortuito.

Ciò posto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la verificazione di una situazione pericolosa non prevedibile integra gli estremi del caso fortuito qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata nel tempo strettamente necessario a provvedere.

In sintesi, si ha caso fortuito laddove vi sia una estemporanea creazione della situazione di pericolo, ovvero una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose, non eliminabile nell’immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire.

La responsabilità del custode invocata è ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni derivanti dal dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, anche se provocato da agenti esterni e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode.

Questa presunzione di responsabilità può essere vinta, e superata, solo dalla prova del caso fortuito, cioè a dire un evento che non si è potuto prevedibilmente evitare, e che sia stato da solo la causa dell’evento dannoso.

L’ONERE DELLA PROVA DEL NESSO CAUSALE

Ciò posto, il danno cagionato da cosa in custodia, non esonera il danneggiato dall’onere di provare un efficace nesso causale fra l’omessa custodia della strada e danno.

Quindi la responsabilità è sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze:

  • il rapporto di custodia in relazione ad una cosa;
  • la verificazione di un danno;
  • la provenienza del danno dalla cosa custodita.

Il danneggiato quindi deve fornire sempre la prova di una relazione diretta tra il bene in custodia, l’evento dannoso e il potere fisico su di essa da parte del custode.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Dall’istruttoria è emerso che la vettura condotta dall’attrice “improvvisamente sbandava” confermando altresì la circostanza che “la vettura zigzagava a lungo e che dopo lo sbandamento la vettura si intraversava e dopo essersi ribaltata, rocambolava verso destra fino ad uscire dalla sede stradale”.

Dalla consulenza tecnica d’ufficio è emerso:

1) la conformità del new jersey alle norme di omologazione;

2) l’accostamento degli elementi;

3) il collegamento longitudinale (monifilare o bifilare);

4) l’aggancio mediante staffa e bulloni a livello del suolo (bifilare);

5) l’aggancio mediante staffa e bulloni a livello del suolo e manicotto in sommità (monifilari) “….[..].. la conducente non avrebbe dovuto procedere alle velocità autostradali con bambini in tenerissima età non adeguatamente vincolati e con il cagnolino, addestrato quanto si voglia, libero di muoversi a proprio arbitrio nella parte anteriore del padiglione abitacolo“.

Quindi il tribunale ha ritenunto che non fosse possibile nell’attualità appurare con precisione quale di tali fattori abbia causato o concausato il tragico evento.

Tuttavia la loro concomitanza si è rivelata fatale mentre è escludibile che la barriera new jersey abbia svolto un ruolo concausale, se non altro per l’accertata assenza dell’ingiuria alla ruota che avrebbe dovuto restare incastrata nel cosiddetto “scasso” e che, al contrario, ha continuato a tracciare sul new jersey in modo coerente con le specifiche progettuali della barriera per poi imprimere tracce gommose al suolo compatibili solo con una condizione di afflosciamento ancora assente dopo svariate decine di metri dall’iniziale contrasto contro il new jersey”.

Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione II, con la sentenza n. 589/2021 del 07/05/2021, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio ha ritenuto infondata la domanda della parte attrice, rigettando la domanda e condannandola al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese legali della parte convenuta.

Tribunale di Reggio Emilia

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